Sentenza 28 maggio 2001
Massime • 1
In tema di tutela delle acque da inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reati a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il giudice è tenuto a trasmettere gli atti alle competenti autorità amministrative ai sensi dell'art. 56 del citato d. lgs. n. 152/1999 solo nel caso in cui non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento e non si sia verificata neppure una causa di estinzione del reato, come nell'ipotesi di maturata prescrizione, in base al principio di immediata applicazione delle cause di non punibilità stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 27660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27660 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 28/05/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1919
3. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 45052/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NZ RO e NZ OV n. ad Ispica rispettivamente il 21 marzo 1954 ed il 25 giugno 1951. avverso la sentenza del Tribunale di Modica del 18 febbraio 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per ASR per prescrizione
Svolgimento del processo
LL RO e LL VA hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Modica, emessa in data 18 febbraio 2000, con la quale venivano condannati, insieme a LL OS, non impugnante, per il reato di scarico di reflui provenienti dalla pubblica fognatura nell'acqua di mare antistante la villa comunale senza la prescritta autorizzazione, deducendo quali motivi la violazione dell'art.420 ter c.p.p., perché l'udienza era stata tenuta in un luogo diverso senza alcun avviso agli imputati, la nullità della sentenza per violazione dell'art.522 c.p.p. poiché la mancanza di autorizzazione non era contenuta nell'imputazione, sicché gli imputati erano stati condannati per un fatto diverso anche in relazione alla differente modalità di verificazione dello sversamento, l'illogicità manifesta e la carenza della motivazione per omessa ed errata valutazione di risultanze processuali, l'erronea applicazione dell'art.59 d.lvo n. 152 del 1999 e la mancata motivazione al riguardo.
Motivi della decisione
Appare assorbente la considerazione che in virtù del decreto legislativo n. 152 del 1999 il fatto non è previsto più dalla legge come reato, sicché detto motivo deve estendersi all'imputato non impugnante e la sentenza deve essere annullata senza rinvio per tale causa nei confronti di tutti.
Infatti, a parte il fatto che si è trattata di un'immissione occasionale (superamento del c.d. limite di troppo pieno per un guasto al depuratore), in base all'art.54 secondo comma del d.lvo n. 152 del 1999, l'effettuazione di uno scarico di pubbliche fognature senza autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa. Non trova applicazione l'art.56 d.lvo cit., poiché il reato è prescritto, trattandosi di immissione occasionale, in quanto la delimitazione del tempo della sua commissione deve essere fissato al 30 giugno 1996 ed il termine prescrizionale è maturato il 30 dicembre 2000.
Ed invero, la poco perspicua formulazione del terzo comma dell'art.56 l. n. 152 del 1999 secondo cui "l'autorità giudiziaria se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti" alla P.A. competente deve essere intesa nel senso che non deve essersi verificata neppure una causa di estinzione del reato, giacché, altrimenti, dovrebbe ritenersi, in contrasto con quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., più favorevole l'ipotesi di proscioglimento per prescrizione invece che l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovendosi ammettere la trasmissione degli atti alla P.A. competente nel solo caso in cui il proscioglimento discenda dall'intervenuta depenalizzazione, poiché, in maniera illogica, la norma in esame non avrebbe alcuna applicazione pratica e tale irrazionale conseguenza sarebbe indicativa di una non corretta esegesi.
Peraltro detta interpretazione è suffragata da quella avanzata da una remota sentenza delle sezioni unite (Cass. sez. un. 31 ottobre 1984, Savanelli in Cass. pen. 1985, 288) in relazione all'art.41 l. n. 689 del 1981, alla cui formulazione si ispirano in maniera esplicita (ex. gr. art. 4 secondo comma l. n. 561 del 1993) oppure implicita mediante parafrasi (ex. gr. art.55 terzo comma d.lvo n. 22 del 1997 con riferimento a materia ambientale).
Infatti in detta pronuncia, tacciata da un annotatore di apoditticità ed incoerenza sul punto senza considerare che la stessa interveniva dopo l'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, nella quale era prevista una disciplina generale dell'illecito amministrativo, mentre l'altra decisione delle sezioni unite era anteriore (Cass. sez. un. 13 dicembre 1977 n. 15528, Ferruzzi ed altro rv.137434), si afferma che la locuzione "sentenza di proscioglimento" contenuta nell'art.41 l. n. 689 del 1981 deve ritenersi adoperata nello stesso significato tecnico-giuridico, proprio del codice di rito, concernente la formula di proscioglimento, nella cui ampia accezione sono ricomprese oltre alle diverse forme di assoluzione nel merito, anche le sentenze dichiarative dei fatti sopravvenuti estintivi del reato.
Pertanto il giudice, in virtù del principio di immediata applicazione in ogni stato e grado del giudizio delle cause di non punibilità stabilito dall'art. 129 c.p.p., dovrà immediatamente dichiarare dette cause estintive quali l'amnistia e la prescrizione. Non ignora il collegio l'esistenza di qualche voce dottrinale chiaramente orientata a ridurre l'ambito di applicazione della disposizione solo ai casi di assoluzione "nel merito", giacché la prescrizione della sanzione amministrativa ha un termine più ampio (5 anni) rispetto a quello massimo contravvenzionale, ma a tale indirizzo devono opporsi le superiori considerazioni ed in particolare quella relativa all'"interesse" dell'imputato a veder riconosciuta, in maniera irrazionale ed in contrasto con i principi processuali su individuati, la persistenza dell'illecito penale per poter usufruire della causa estintiva della prescrizione, nonché alcuni dati provenienti dal raffronto con analoghe disposizioni contenute in varie discipline di depenalizzazione. Infatti, ove il legislatore ha voluto stabilire l'obbligo di trasmissione degli atti, in ogni caso, all'autorità amministrativa competente in ordine all'illecito depenalizzato, lo ha fatto in maniera espressa o in modo palese (ex. gr. art. 14 secondo comma d.lvo n. 480 del 1994, ove si legge che "l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione al prefetto competente degli atti del procedimento penale relativi alle violazioni depenalizzate"), giacché si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa, sancito dalla legge n. 689 del 1981, ma non dalla Costituzione, la quale lo ha riservato solo alla materia penale (Cass. sez. 3^ 3 maggio 1996, Nejrotti in Cass. pen. 1998, 813 m.450).
Peraltro, qualora non sussista (ex. gr. l. n. 172 del 1995) alcuna deroga, il giudice penale, proprio in virtù del principio sancito dall'art.1 l. n. 689 del 1981, non dovrà disporre alcuna trasmissione di atti all'autorità amministrativa (cfr. Cass. sez. un. 16 marzo 1994, Mazza in Cass. pen. 1994,2659 m. 1624). Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stata formulata una deroga, delimitata come nella fattispecie, l'interpretazione della disposizione non potrà essere estensiva, in quanto costituisce un'eccezione ad un principio generale, ma dovrà assumere un significato riduttivo concernente tutte le cause di proscioglimento, esclusa quella relativa alla sola intervenuta depenalizzazione, anche se, in virtù della gerarchia delle formule contemplata dall'art.129 c.p.p., l'annullamento senza rinvio verrà pronunciato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Non sconosce il collegio l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale in parte difforme, secondo cui la causa di estinzione del reato per prescrizione può essere dichiarata solo se sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (Cass. sez. un. 22 ottobre 1977, Ferruzzi rv.137434 cui adde, ma in ipotesi particolare (rito alternativo ex art.444 c.p.p.) e senza uno specifico approfondimento Cass. sez. 6^ 7
novembre 2000 n. 11405, P.M. in proc. Mirto rv.217367), giacché non può disporsi la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, ove prima della trasformazione dell'illecito penale in amministrativo sia intervenuta una causa estintiva per la decisiva ragione che non esiste più un illecito, sicché, mutatis mutandis, potrebbe sostenersi che non può essere dichiarata la prescrizione di un reato non più considerato tale dall'ordinamento. Tuttavia una simile argomentazione, oltre ad essere contrastata dalle pregresse considerazioni (deroga ad un principio generale e divieto di interpretazione estensiva, irrazionale esegesi dell'art.129 c.p.p. ed irragionevole richiesta della considerazione del fatto come persistente illecito penale), incontra un ulteriore limite nel principio del "favor rei", che permea tutto il sistema tanto da informare le discipline della successione delle leggi penali nel tempo e delle formule assolutorie nel codice di rito. Non può nemmeno sostenersi che la logica sanzionatoria dovrebbe configurare un obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente in caso di trasformazione di una fattispecie da reato ad illecito amministrativo al fine di non lasciare senza punizione un fatto comunque riprovato dall'ordinamento, giacché un simile ragionamento confligge con il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo e con la natura derogatoria della disciplina transitoria di cui all'art.56 terzo comma del decreto legislativo in esame da interpretare in senso restrittivo.
Inoltre, la pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez. un. 13 dicembre 1977 cit.) parte da alcuni presupposti del tutto diversi rispetto a quelli della normativa in esame quali l'effetto retroattivo degli artt.15 l. n.706 del 1975 e 15 l. n. 317 del 1967 sia in relazione alla trasformazione dell'illecito penale in amministrativo sia in ordine all'abolitio criminis sia riguardo alla riscossione delle ammende irrogale con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore quelle normative di depenalizzazione, e rileva peraltro, proprio come il fenomeno della trasformazione di un illecito penale in amministrativo "esprima una valutazione del legislatore in ordine alla minore gravità di talune violazioni". Perciò i differenti presupposti (esistenza di un principio di irretroattività della sanzione penale all'epoca insussistente, derogato solo nel caso in cui non si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento cioè l'illecito persista in tutta la sua estensione, la cessazione di ogni effetto penale prima non conclamato) e la notazione della minore gravità del fatto rispetto alla sanzione penale costituente in ogni caso l'extrema ratio giustificano la differente analisi ermeneutica accolta e conforme alla più recente decisione delle sezioni unite, relativa proprio all'esegesi dell'art.41 l. n.689 del 1981, il cui contenuto è parafrasato dall'art.56 d.lvo n. 152 del 1999.
Non sembra, invece, che possano iscriversi in un ulteriore differente orientamento, secondo cui la trasmissione degli atti alla P.A. non deve essere effettuata solo nel caso di assoluzione nel merito, alcune decisioni (Cass. sez. 3^ 20 maggio 1997 n. 4730, Bettazzi e Cass. sez. 3^ 3 giugno 1997 n. 5152, Salvati) per il solo fatto che nel corpo della motivazione della prima si utilizzi l'espressione "non è applicabile alcuna forma di proscioglimento pieno", in quanto l'impropria aggettivazione e l'insussistenza in quelle fattispecie di altra causa estintiva qual è la prescrizione non fanno assumere un valore decisivo a detta locuzione, mentre l'altra pronuncia espressamente richiama il "difetto delle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p.", che comprende pure la prescrizione. Pertanto non si dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con effetto estensivo per NZ OS.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001