Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2001, n. 7001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7001 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
1657 700 1 /0 1 REPUBB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE unicapine. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 3173/99 - Consigliere Cron. 16148 Dott. Alfredo MENSITIERI 2578 - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 08/03/01Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Sergio DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: -2-3 MAG 2001 BESACCIA GILDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA, 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato dep. il 5/3/01 i fortiterror all pucementsfor froc. spec. tit hotein dolt Rovere in chiaren alle! 1/3/2001 Rep. 128334 GRANARA DANIELE, giusta delega in atti;
offensore vivito Autorina Bouforms Gellegre, revocats.
- ricorrente -
contro
ER, elettivamente OL IN, OL e de wit is doute ex life. domiciliate in ROMA VIA ANASSARCO 4, difese fole contre Allle carti d Comenov dall'avvocato CARDILLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA 2001 controricorrenti 422 avversO la sentenza n. 434/98 del Tribunale di -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CHIAVARI, depositata il 04/11/98; Richiesta copia_studio dal Sig. CARDILLI udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. Suxo udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato 26 SET. 2001 il IL CANCELLIERE NAPOLETANO;
DIRITTI DI udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
AYII7780 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AY117794 Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il AY117795 rigetto del ricorso. AY117789 AY117790 AY117784 AY117785 L AY117799 ит ц и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dell'8 Gilda CC, con atto di citazione settembre 1992, convenne innanzi al Pretore di Chiavari, presso la sezione distaccata di LO, NA ed IN AI, per ivi sentire accertare che essa aveva acquistata, in virtù di usucapione di un appezzamento di ordinaria, la proprietà terreno estero mq. 4100, sito in agro di LO, alla località Costa di Noé, terreno che, con sentenza in data 12 giugno 1974 dello stesso palfore, era stato dichiarato di proprietà delle convenute. Le AI si costituirono in giudizio per resistere alla domanda opponendo che l'attrice deteneva il fondo in virtù di un rapporto obbligatorio, che qualificarono come mezzadria. L'adito pretore respinse la domanda e la sua decisione, appellata dalla CC, ha trovato т и conferma nella sentenza resa in data 4 novembre д 1998 dal Tribunale di Chiavari. е Il giudice d'appello ha Osservato che dalla М prova per testi era emerso che dapprima NI CC, padre dell'appellante, e, dopo la sua morte, la stessa appellante avevano detenuto il fondo nell'ambito di un rapporto obbligatorio con 3 le proprietarie, cui conseguivano, а titolo di canone, parte del raccolto del fondo. D'altro canto, ha soggiunto il Tribunale, la prova per testi offerta dall'appellante si era rivelata inidonea a dimostrare il possesso ad usucapendum, non essendo risultati provati atti di interruzione della detenzione in possesso. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la CC, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso le AI. V'è memoria difensiva per la ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 2697, 1158 e 1141 cod. civ. nonché per omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, adducendo che, poiché il й Tribunale aveva ritenuto non provata l'eccezione е sollevata dalle convenute, non avrebbe potuto non иц Accogliere la domanda. ч Inoltre, ad avviso della ricorrente, il giudice d'appello: a) avrebbe omesso del tutto di motivare A lla contraddittorietà della prova offerta dalle convenute, resa palese del contrasto tra le 4 sposizioni testimoniali ed i documenti prodotti, dai quali risultava che in un primo tempo le AI avevano sostenuto di aver concesSO il fondo, non già а mezzadria, bensì in locazione;
b) avrebbe testi indicati dalle omesso di considerare che i convenute hanno solo riferito, peraltro in maniera contraddittoria, di aver visto la ricorrente consegnare taniche di olio alle proprietarie, ma non hanno mai precisato che tali consegne erano eseguite a pagamento del canone e, poiché le quantità di olio consegnato erano sproporzionate in eccessO rispetto alla modesta produttività del ricorrente, al pari del padre, vendevafondo vessa olio, era evidente che la rilevanza della suddetta circostanza;
c) non avrebbe valutato che, come emergeva dalla sentenza 12 giugno 1974 del Pretore di LO, le AI erano divenute proprietarie del fondo in virtù di usucapione e che nel 1974 т esse avevano sostenuto di averlo coltivato и direttamente e di non avere mai avuto rapporti con ец л la ricorrente ed il padre, non avendo ricevuto Е alcun corrispettivo per circa dieci anni. Le censure in cui si articola il motivo sono in parte, infondate, ed, in parte, inammissibili. va Osservato che, In primo luogo, 5 contrariamente a quanto si sostiene dalla ricorrente, dall'impugnata sentenza risulta provata l'eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui rapporto di fatto dell'attrice col fondo derivava da un contratto di mezzadria e, quindi, non poteva qualificarsi come possesso, bensì come detenzione. Per vero, la motivazione resa al riguardo non rivela incertezze, dando per certa l'acquisizione di tale prova, poiché i testi di parte convenuta avevano riferito delle consegne dell'estaglio, consistente in una parte dell'olio ricavato dalla produzione di olive del fondo. La valutazione di tali deposizioni, quanto alla causa delle dazioni di olio, essendo motivata con argomentazioni prive di errori di diritto e di vizi logici, si sottrae alla censura svolta dalla ricorrente, che si risolve nella prospettazione di т и una diversa valutazione, ritenuta preferibile a ц quella operata dal Tribunale. и ч Quanto, poi, alla denunciata omissione dell'esame di talune circostanze, va premesso che al giudice di merito é rimesso il compito esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllare l'attendibilità e la concludenza 6 della prova, sicché, salvo che la motivazione data al riguardo non sia insufficiente e non riveli -errori giuridici e/o incongruenze logico formali, 21 giudice di legittimità non consentito di censurare la valutazione del materiale probatorio fatta dal giudice di merito. Nel caso in esame, la prova del rapporto tratta dalle obbligatorio è stata correttamente deposizioni di numerosi testi indicati dalle ricorrenti convenute ed altrettanto correttamente è stata ritenuta inidonea la prova offerta dall'attrice, non essendo risultato provato alcun atto di interverzione della detenzione in possesso. A fronte di tala risultanze, che, ad insindacabile avviso del giudice d'appello, provavano convincentemente l'eccezione sollevata dalle convenute, lo stesso giudice d'appello non era tenuto ad esaminare altre fonti di prova - in la sentenza del 1274 particolare, le cui decisive,risultanze, peraltro, non si rivelano poiché in quel giudizio le AI avevano solo interesse a provare di avere, esse, posseduto il fondo e, com'è noto, il possesso può essere esercitato anche a mezzo di terzi detentori. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, 7 secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare alle lecontroricorrenti spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L.
3.125000 di cui L.
3.000.000 per onorari. marzo 2001, nella Così deciso in Roma, addi camera di consiglio della 2^ sezione civile. Ge Panoluute Me Courigliere estenson праровитнио Spindone IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri hoooo 290000 N O R R 23 MAG. 2001 Torrube & 250.000 TE 1 O A 200 L TR L O B EN A D A IU C ELLE R L LA A O G M B MI A D D TA A C ervizi R IO N O A A M P . FFIC U in S P iudizi In 28043 A Q te on L to S I IN a U M istra ry rs C G I E e T All A !) TO razis REA v N eg irigente A HIN ND E R ARA l L EN o R S I V M CCIC G EC L I ana R T U esponsabile S E N Il D D I E RA M V (D.ssa . re L p. 塗 (Dr. M Il R 8