Sentenza 15 giugno 1990
Massime • 2
Nel caso di trasformazione del fatto - reato in illecito amministrativo, il giudice, qualora successivamente all'"abolitio criminis" è intervenuta una causa di Estinzione del reato medesimo, è tenuto a dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli Atti all'autorità amministrativa competente. (fattispecie di possesso di licenza di porto d'armi per l'uso di caccia ed omesso pagamento della tassa annuale di concessione governativa, ritenuta in precedenza configurare l'ipotesi contravvenzionale "ex" art. 699 cod. pen., e punita ora con la sola sanzione amministrativa dall'art. 6 della legge 21 febbraio 1990 n. 36). ( V mass n 137434; ( V mass n 168138; ( V mass n 158678).*
La legge 21 febbraio 1990 n. 36 all'art. 6 (nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) ha "depenalizzato" il porto di arma per uso caccia da parte di persone munite di licenza nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, stabilendo la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ma non ha espressamente previsto la trasmissione degli Atti all'autorità amministrativa competente. Tale trasmissione, tuttavia, deve essere disposta in applicazione degli artt. 40 e 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema generale) che in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reati, espressamente l'impone all'autorità giudiziaria procedente. La disposizione, è dettata esplicitamente per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della legge suddetta, ma essa costituisce una norma generale di inquadramento valida per tutti i futuri casi di trasformazione del reato in illecito amministrativo per effetto della depenalizzazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1990, n. 12659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12659 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1990 |
Testo completo
1743/21 4
O 9 AN H
5 MASS
6 2 AL 1 யன்
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 15.6.1990 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 827
Dott. PASQUALE V. MOLINARI Presidente 1. Dott. LUCIO DEL VECCHIO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » CE LE N. 9694/90
BR DI RICCO 3. GIOVANNI
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4. RU CI
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da D'AVERSA Vincenzo N. a Cisternino лс il 21.3.1947,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del
17.11.1989
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. BR
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale DR. FRANGINI
che ha concluso per come da dispositivo
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'8 marzo 1987 D'RS VI fu sorpreso dalla guardie forestali in territorio di Ostuni,
in atteggiamento di caccia, con un fucile calibro - 3
Le guardie accertarono che il D'RS era in possesso di licenza di porto d'armi per l'uso di caccia ma che non aveva pagato la tassa annuale di concessione governativa e, pertanto, lo denunciarono all'autorità giudiziaria.
Il D'RS fu tratto a giudizio del Pretore
di Ostuni per rispondere del reato di cui all'artico-
lo 699 c.p.p.
Con sentenza del 27 novembre 1987 il pretpre assolse l'imputato perché il fatto non costituisce
reato sul rilievo che, essendo il D'RS regolar-
mente munito della prescritta licenza, il mancato pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi al rilascio costituisce soltanto infrazione di materia fiscale.
Avverso tale decisione proposer impugnazio- ne il procuratore generale deducendo che il mancato pagamento annuale della tassa di concessione governa-
tivaa costituisce condizione risolutiva della validità
della licenza e chiedendo l'affermazione della respon-
sabilità del prevenuto in ordine alla contravvenzio-
ne scrittagli.
La Corte di Appello di Lecce, consenentenza
del 17.11.1989 ritenne fondata l'impugnazione ed in riforma della sentenza del pretore dichiarò l'imputa- 4
to colpevole del reato contestatogli condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di due mesi di arresto...
Il D'RS ha proposto ricorso per cassat zione deducendo l'erronea applicazione di legge, in particolare degli articoli 21 e 22 della legge 27.12
1977 n. 968 sulla caccia, sul rilievo che il mancato assolvimento della tassa annuale di concessione go- vernativa non può incidere sulla efficaefficacio della licen- za di caccia che, una volta conseguita, ha validità
per sei anni.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 -principi generali e dispost-
4) Ve zioni per la protezione e la disciplina della cac-
cia stabilisce che la licenza di porto d'armi per uso caccia besali durata di sei anni.
Non avendo tale disposizione riprodotto più la disposizione di cui al comma V dell'articolo
8 della legge precendete, ossia del T.U. 5 giugno
1939 n. 1016, nel testo sostituito dall'articolo 1
legge 2 agosto 1967 n. 799, che espressamente subordi nava la validità della licenza al pagamento annuale della relativa tassa sulle concessioni governative,
è stata prospettata, subito dopo la sua entrata in I 5 -
vigore, la tesi, sostanzialmente la medesima che pro-
spetta l'attuale ricorrente, che il pagamento della
تخدام tassa annuale non poteva costituire condizione di validità della licenza.
La risposta giurisprudenziale è stata, però,
fin dall'inizio negativa.
Questa Corte, invero, ha costantemente af-
fermato che dopo l'entrata in vigore della legge n. 968 del 1977 deve ritenersi ancora vigente il prin-
cipio secondo il quale la licenza di porto d'armi per uso di caccia è valida soltanto se al libretto
(documento formato dalla fotografia, dalla firma,
dalle generalità e dai connotati del titolare) si accompagni il foglietto aggiunto, concl'indicazione delle caratteristiche dell'arma, di cui è autorizzato il porto e l'attestazione comprovante l'avvenuto pa-
gamento della tassa annuale di concessione governativa.
Costituendo infatti la licenza di porto d'armi un documento complesso, ai sensi dell'articolo
61 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'ese-
cuzione del T.U. 18 gill no 1931 n. 755, delle leggi di pubblica sicurezza) formato dal libretto e dal
foglietto aggiunto, la mancanza di uno solo di tal:
elementi invalida l'autorizzazione.
E 1 stato anche evidenziato che il paga- 1 6 +
soltanto mento della prescritta tassa non rappresenta un adem-
pimento di natura fiscale dato che, invece, l'arti- colo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 -disciplina delle tasse sulle concessioni governative- dispone l'inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le tasse dovute, onde anche sotto tale profilo l'omesso pagamento della tassa si risolve nella mancanza di uno dei due elementi che compongono la licenza.
(Cass. Sez. I, 5 febbraio 1982, ric. Capponi, in Giust.
Pen. 1983, parte seconda, 342, e massime ufficiale
174077; 171355, 172997; 171357; 170981). In aderenza a tali principi di diritto i l'inquince colpevole "del rea-giudici di appello hanno ritenutotenuto co to di cui all'articolo 699 c.p. per aver portato fuo-
ri della propria abitazione un fucile a 2 dolpi cal.
20 senza valida licenza dell'Autorità in conseguent za dell'omesso pagamento della tassa di concessione governativa".
La La citata giurisprudenza ha, infatti, anche sempre ritenuto che il reato di porto d'armi per ut SO di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa è qualificato e pu-
nito in forma meno grave rispetto al reato di porto abusivo di arma comune da sparo ad opera di chi sia 7 -
del tutto sprovvisto di licenza di porto d'armi, come chiaramente espresso dall'articolo 15 della legge
I
14 ottobre 1974 n. 497, (disposizione non modificata della legge n. 110 del 1975), secondo cui "le disposi- I
zioni contenute nel precedente articolo non si appli-
cano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'ar- 1
mi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa".
Dopo la proposizione del ricorso, però,
I (i motivi sono stati depositati il 31 gennaio 1990),
con legge 21 febbraio 1990 n. 36, sono state emanatie
"nuove norme sulla detenzione della armi, delle muni-
zioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati"
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 1990).
'articolo 6 di tale legge stabilisce :
"Al terzo comma dell'artioolo 22 della legge 27 dicembre
1977 n. 967, è aggiunto il seguente periodo: "il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona mu-
nita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
de lire trecentomila a lire ottocentomila" nor-
e implicitamente conferma la punibilità della ma condotta "de qua", trasforma, però, nel contempo tale 0
0
1
1
condotta in illecito amministrativo, condotta che,
come detto, integra (la contravvenzione di cui all'ar ticolo 699 c.p.p., è cioè un reato compreso fra quelli per cui è stata concessa amnistia con D.P.R. 12 apri-
le 1990 n. 75.
La Corte ritiene che nel caso di trasforma-
ammini Guid zione del fatto-reato in illecito isratia,
Фрливог il giudice quin successivamente a "all'aboli-'
tio criminis" è intevenuta una causa di estinzione del reato medesimo, è tenuto a dichiarare che il fatto
non è previsto dalla legge come reato.
Diversamentesi opererebbe la riviviscenza di una realtà giuridica in contrasto contla "ratio"
e la lettera dell'articolo 2 del codice penale. (Cass.
Sez. Unite%2B 22 ottobre 1977 n. 3, massima ufficial 137434, e inoltre Sez. unite, 22 gennaio 1983 n. 1
m. W. 108678; Sez. V, 17 gennaio 1985 m. . 168138).
We consegue, inoltre, che va disposta la
trasmissione degli atti all'autorità competente.
a citata legge n. 36/1990 non prevede espressa mente tale trasmissione, ma essa va disposta in ap plicazione degli articoli 40 e 41 della legge 24 no-
vembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) che in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reati, espressamente, invece, - 9 '
l'impone all'autorità giudiziaria procedente.
La disposizione, è vero, è dettata emplicemen-
слабе te per i procedimenti pervenuti all'entrata in vigore della legge suddetta, ma essa costituisce certamente una norma generale di inquadramento valida per tutti i futuri casi di trasformazione del reato in illecito amministrativo per effetto della depenalizzazione.
\'impugnata sentenza deve, perciò, essere annullata senza rinvio perché il fatto addebitato al D'RS non è previsto dalla legge come reato e va disposta la trasmissione degli atti alla Regione
Puglia per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione letto l'articolo 539 c.p.p. e l'articolo
6 della legge 21 febbraio 1990 n. 36
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti alla
Regione Puglia per quanto di competenza.
Roma, 15 giugno 1990
IL PRESIDENTE
ale VVMQLINARI) (dr. слойни 10
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
0firm und n (dr. Giovanni BR DI RICCO)
See fansing firm. Pl (1) Ten
CANCELLIERE the DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 SET 1990
IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 20˚ a due colpi.