Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 marzo 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 novembre 2003 |
Commentari • 11
- 1. L’art. 4 bis della Legge n. 110 del 1975: riflessioni normative e prospettive applicative di polizia per la prevenzione dei reati di criminalità diffusa tramite…Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2025
Abstract L'art. 4 del c.d. “Decreto Caivano”; L'art. 4-bis della Legge n. 110 del 1975 “Porto di armi per cui non è ammessa licenza”; “Armi per cui non è ammessa licenza” un inquadramento giuridico e giurisprudenziale, anche in raffronto all'art. 707 c.p. ; L'art. 4 bis. commesso dal minore. Brevi cenni de iure condendo. Abstract Il presente contributo si sofferma sull'art. 4 – bis del c.d. “Decreto Caivano”, ossia il decreto-legge 15 settembre 2023, convertito con modifiche in legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. La …
Leggi di più… - 2. ForoNews - Pagina 244 - Foro ItalianoAccesso limitatoPiccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025
- 3. CACCIA: richiesta di referendum abrogativo di parti della L.157Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione: «Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 46 del 25 febbraio 1992, nelle …
Leggi di più… - 4. Escluso il porto d’armi senza licenza per i magistrati onorariAccesso limitatoPiccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025
- 5. redazione, Autore presso Foro ItalianoAccesso limitatoRedazione · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025
Giurisprudenza • 71
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 237Provvedimento: Pubblicato il 01/04/2025 N. 00237/2025 REG.PROV.COLL. N. 01091/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2011, proposto da EN De RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Montoneri, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Ancona, via S. Martino, 2; contro Prefettura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55; per l'annullamento …Leggi di più...
- disparità di trattamento·
- difesa personale·
- rinnovo porto d'armi·
- art. 21-quinquies L. 241/1990·
- audizione personale·
- art. 10-bis L. 241/1990·
- principio di non perpetuità licenza·
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- valutazione autorità competente
- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 02/07/2025, n. 13098Provvedimento: Pubblicato il 02/07/2025 N. 13098/2025 REG.PROV.COLL. N. 12124/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12124 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola di Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della nota …Leggi di più...
- revoca titolo detenzione armi·
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- art. 7 l. 36/1990·
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- 3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/11/2024, n. 20045Provvedimento: Pubblicato il 11/11/2024 N. 20045/2024 REG.PROV.COLL. N. 04415/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma non costituita in giudizio; …Leggi di più...
- giurisdizione amministrativa·
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- art. 43 TULPS·
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- 4. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/06/2025, n. 784Provvedimento: Pubblicato il 30/06/2025 N. 00784/2025 REG.PROV.COLL. N. 00751/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM MA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 751 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Simoni e Jacopo Gherardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio …Leggi di più...
- tutela dell'incolumità pubblica·
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- art. 60 cod. proc. amm.·
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- art. 42 R.D. n. 773/1931·
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- 5. Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 668Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott. Giovanni D'Antoni Presidente Dott. Angelo Piraino Consigliere Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2063/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da , Parte_1 C.F. , in persona del legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Menallo (PEC: Email_1 e dagli Avv.ti Sofia Gigante (PEC: e Giuseppe Stancampiano (PEC: Email_2 Email_3 appellante contro Controparte_1 , C.F. , …Leggi di più...
- controlli amministrativi·
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- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona".
2. All'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 marzo 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975 , ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge. - Art. 2. 1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma". - Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione".
Note all' art. 3 :
- Gli articoli 28 , 31 , 32 , 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , sono cosi' formulati: "Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale , sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
La licenza e' altresi' necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila". "Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche". "Art. 32. - Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo' validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire un milione". "Art. 35.
- Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila". "Art. 42. - Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65". - Si trascrive il testo dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 635/1940 : "Art. 37. - La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantita' delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza e' necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra. Senza licenza del Ministero per l'interno e' vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra".