Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2001, n. 42545
CASS
Sentenza 6 novembre 2001

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per i fatti non più previsti dalla legge come reato e per i quali è comunque intervenuta una successiva prescrizione, non sussiste, in ossequio al principio generale di irretroattività sancito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, alcun obbligo di trasmissione degli atti alla pubblica amministrazione; e ciò altresì in quanto il principio derogatorio di cui al comma terzo dell'art. 56 del D.L.G. 11 maggio 1999 n. 152, e per il quale il giudice dispone la trasmissione degli atti alla p.a. se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, va interpretato in modo da ricomprendere tutte le cause di proscioglimento con la sola esclusione di quella relativa alla intervenuta depenalizzazione.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico senza autorizzazione di acque da reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione, anche in presenza del superamento dei limiti tabellari fissati nell'Allegato 5 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, costituisce mero illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.L.G. citato, come modificato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2001, n. 42545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42545
    Data del deposito : 6 novembre 2001

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