Sentenza 6 novembre 2001
Massime • 2
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per i fatti non più previsti dalla legge come reato e per i quali è comunque intervenuta una successiva prescrizione, non sussiste, in ossequio al principio generale di irretroattività sancito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, alcun obbligo di trasmissione degli atti alla pubblica amministrazione; e ciò altresì in quanto il principio derogatorio di cui al comma terzo dell'art. 56 del D.L.G. 11 maggio 1999 n. 152, e per il quale il giudice dispone la trasmissione degli atti alla p.a. se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, va interpretato in modo da ricomprendere tutte le cause di proscioglimento con la sola esclusione di quella relativa alla intervenuta depenalizzazione.
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico senza autorizzazione di acque da reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione, anche in presenza del superamento dei limiti tabellari fissati nell'Allegato 5 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, costituisce mero illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.L.G. citato, come modificato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2001, n. 42545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42545 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 06/11/2001
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 3083
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 15230/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD TO n. ad Arsiè in data 11 dicembre 1928
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 2 marzo Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
DO IO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa il 2 marzo 2001, con la quale venivano dichiarati estinti per prescrizione i reati continuati di scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione della pubblica fognatura senza autorizzazione e superando i limiti di accettabilità e di getto pericoloso di cose, deducendo quali motivi la violazione della legge n. 172 del 1995 che ha depenalizzato le violazioni della c.d. legge Merli e, consequenzialmente, pure l'art. 674 c.p. che dipendeva dall'illiceità penale della condotta individuata dalla legge n. 319 del 1976. Motivi della decisione
Il ricorso appare solo parzialmente fondato, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle contravvenzioni di cui alla legge n. 319 del 1976 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, rigettandosi nel resto il ricorso.
Infatti, in base all'art. 54 primo e secondo comma del decreto legislativo n. 152 del 1999 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 258 del 2000, costituiscono meri illeciti amministrativi lo scarico di acque di reti fognarie senza autorizzazione, servite o meno da impianti di depurazione, ed il superamento dei limiti tabellari fissati nell'allegato 5 per detti reflui.
L'intervenuta successiva prescrizione esclude la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente in base al terzo comma dell'art. 56 d.lvo cit., sicché sussiste l'interesse a ricorrere dell'imputato.
Ed invero, la poco perspicua formulazione della norma citata secondo cui "l'autorità giudiziaria.. se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti" alla P.A. competente deve essere intesa nel senso che non deve essersi verificata neppure una causa di estinzione del reato, giacché, altrimenti, dovrebbe ritenersi, in contrasto con quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., più favorevole l'ipotesi di proscioglimento per prescrizione invece che l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovendosi ammettere la trasmissione degli atti alla P.A. competente nel solo caso in cui il proscioglimento discenda dall'intervenuta depenalizzazione;
altrimenti, la norma in esame non avrebbe alcuna applicazione pratica e tale irrazionale conseguenza sarebbe indicativa di una non corretta esegesi.
Peraltro detta interpretazione è suffragata da quella avanzata da una remota sentenza delle sezioni unite (Cass. sez. un. 31 ottobre 1984, Savanelli in Cass. pen. 1985,288) in relazione all'art. 41 l. n. 689 del 1981, alla cui formulazione si ispirano in maniera esplicita (ex. gr. art. 4 secondo comma l. n. 561 del 1993) oppure implicita mediante parafrasi (ex. gr. art. 55 terzo comma d.lvo n. 22 del 1997 con riferimento a materia ambientale).
Infatti in detta pronuncia, tacciata da un frettoloso annotatore di apoditticità ed incoerenza sul punto senza considerare che la stessa interveniva dopo l'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, nella quale era prevista una disciplina generale dell'illecito amministrativo, mentre l'altra decisione delle sezioni unite era anteriore (Cass. sez. un. 13 dicembre 1977 n. 15528, RR ed altro rv.137434), si afferma che la locuzione "sentenza di proscioglimento" contenuta nell'art. 41 l. n. 689 del 1981 deve ritenersi adoperata nello stesso significato tecnico -
giuridico, proprio del codice di rito, concernente la formula di proscioglimento, nella cui ampia accezione sono ricomprese oltre alle diverse forme di assoluzione nel merito, anche le sentenze dichiarative dei fatti sopravvenuti estintivi del reato. Pertanto il giudice, in virtù del principio di immediata applicazione in ogni stato e grado del giudizio delle cause di non punibilità stabilito dall'art. 129 c.p.p., dovrà immediatamente dichiarare dette cause estintive quali l'amnistia e la prescrizione. Non ignora il collegio l'esistenza di qualche voce dottrinale chiaramente orientata a ridurre l'ambito di applicazione della disposizione in esame solo ai casi di assoluzione "nel merito", giacché la prescrizione della sanzione Amministrativa ha un termine più ampio (5 anni) rispetto a quello massimo contravvenzionale, ma a tale indirizzo devono opporsi le superiori considerazioni ed in particolare quella relativa all'"interesse" dell'imputato a veder riconosciuta, in maniera irrazionale ed in contrasto con i principi processuali su individuati, la persistenza dell'illecito penale per poter usufruire della causa estintiva della prescrizione, nonché alcuni dati provenienti dal raffronto con analoghe disposizioni contenute in varie discipline di depenalizzazione. Infatti, ove il legislatore ha voluto stabilire l'obbligo di trasmissione degli atti, in ogni caso, all'autorità amministrativa competente in ordine all'illecito depenalizzato, lo ha fatto in maniera espressa o in modo palese (ex. gr. art. 14 secondo comma d.lvo n. 480 del 1994, ove si legge che "l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione al prefetto competente degli atti del procedimento penale relativi alle violazioni depenalizzate"), giacché si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa, sancito dalla legge n. 689 del 1981, ma non dalla Costituzione, la quale lo ha riservato solo alla materia penale (Cass. sez. 3^ 3 maggio 1996, Nejrotti in Cass. pen. 1998,813 m.450).
Peraltro, qualora non sussista (ex. gr. l. n. 172 del 1995) alcuna deroga, il giudice penale, proprio in virtù del principio sancito dall'art. 1 l. n. 689 del 1981, non dovrà disporre alcuna trasmissione di atti all'autorità amministrativa (cfr. Cass. sez. un. 16 marzo 1994, Mazza in Cass. pen. 1994,2659 m. 1624). Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stata formulata una deroga, delimitata come nella fattispecie, l'interpretazione della disposizione non potrà essere estensiva, in quanto costituisce un'eccezione ad un principio generale, ma dovrà assumere un significato riduttivo concernente tutte le cause di proscioglimento, esclusa quella relativa alla sola intervenuta depenalizzazione, anche se, in virtù della gerarchia delle formule contemplata dall'art. 129 c.p.p., l'annullamento senza rinvio verrà pronunciato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Non sconosce il collegio l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale in parte difforme, secondo cui la causa di estinzione del reato per prescrizione può essere dichiarata solo se sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (Cass. sez. un. 22 ottobre 1977, RR rv. 137434 cui adde, ma in ipotesi particolare (rito alternativo ex art. 444 c.p.p.) e senza uno specifico approfondimento Cass. sez. 6^ 7
novembre 2000 n. 11405, P.M. in proc. Mirto rv. 217367), giacché non può disporsi la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, ove prima della trasformazione dell'illecito penale in amministrativo sia intervenuta una causa estintiva per la decisiva ragione che non esiste più un illecito, sicché, mutatis mutandis, potrebbe sostenersi che non può essere dichiarata la prescrizione di un reato non più considerato tale dall'ordinamento. Tuttavia una simile argomentazione, oltre ad essere contrastata dalle pregresse considerazioni (deroga ad un principio generale e divieto di interpretazione estensiva, irrazionale esegesi dell'art. 129 c.p.p. ed irragionevole richiesta della considerazione del fatto come persistente illecito penale), incontra un ulteriore limite nel principio del "favor rei", che permea tutto il sistema tanto da informare le discipline della successione delle leggi penali nel tempo e delle formule assolutorie nel codice di rito. Peraltro, nella fattispecie in esame, la prescrizione si sarebbe verificata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato in data 5 novembre 1998, sicché anche secondo l'indirizzo non condiviso non sussisterebbe alcun ostacolo a detta dichiarazione di estinzione dei reati.
Non può nemmeno sostenersi che la logica sanzionatoria dovrebbe configurare un obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente in caso di trasformazione di una fattispecie da reato ad illecito amministrativo al fine di non lasciare senza punizione un fatto comunque riprovato dall'ordinamento, giacché un simile ragionamento confligge con il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo e con la natura derogatoria della disciplina transitoria di cui all'art. 56 terzo comma del decreto legislativo in esame da interpretare in senso restrittivo.
Inoltre, la pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez. un. 13 dicembre 1977 cit.), esaltata dal poco attento annotatore, parte da alcuni presupposti del tutto diversi rispetto a quelli della normativa in esame quali l'effetto retroattivo degli artt. 15 l. n. 706 del 1975 e 15 l. n. 317 del 1967 sia in relazione alla trasformazione dell'illecito penale in amministrativo sia in ordine all'abolitio criminis sia riguardo alla riscossione delle ammende irrogate con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore quelle normative di depenalizzazione, e rileva come il fenomeno della trasformazione di un illecito penale in amministrativo "esprime una valutazione del legislatore in ordine alla minore gravità di talune violazioni".
Perciò i differenti presupposti (esistenza di un principio di irretroattività della sanzione amministrativa all'epoca insussistente, derogato solo nel caso in cui non si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento cioè l'illecito persista in tutta la sua estensione, la cessazione di ogni effetto penale prima non conclamato) e la notazione della minore gravità del fatto rispetto alla sanzione penale costituente in ogni caso l'extrema ratio giustificano la differente analisi ermeneutica accolta e conforme alla più recente decisione delle sezioni unite, relativa proprio all'esegesi dell'art. 41 l. n.689 del 1981, il cui contenuto è parafrasato dall'art. 56 d.lvo n. 152 del 1999.
Non sembra, invece, che possano iscriversi in un ulteriore differente orientamento, secondo cui la trasmissione degli atti alla P.A. non deve essere effettuata solo nel caso di assoluzione nel merito, alcune decisioni (Cass. sez. 3^ 20 maggio 1997 n. 4730, Bettazzi e Cass. sez. 3^ 3 giugno 1997 n. 5152, Salvati) per il solo fatto che nel corpo della motivazione della prima si utilizzi l'espressione "non è applicabile alcuna forma di proscioglimento pieno", in quanto l'impropria aggettivazione e l'insussistenza in quelle fattispecie di altra causa estintiva qual è la prescrizione non fanno assumere un valore decisivo a detta locuzione, mentre l'altra pronuncia espressamente richiama il "difetto delle condizioni previste dall'art. 129 c. p. p.", che comprende pure la prescrizione. Non è, invece, fondato il motivo inerente all'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., i cui presupposti sono differenti ed attengono al comportamento del ricorrente che ha consentito lo sversamento di reflui maleodoranti, sicché il collegamento con la disciplina dell'inquinamento idrico non sussiste, in quanto si tratta di uno stesso fatto che comporta la violazione di distinte disposizioni di legge e la configurabilità di diversi reati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente alle contravvenzioni alla legge n. 319 del 1976 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, rigettando nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2001