Sentenza 26 ottobre 2000
Massime • 2
Il principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. proc. pen. non comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente previsione di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, allorché la causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione del fatto debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per i fatti non più previsti dalla legge come reato sussiste l'obbligo di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, atteso che l'art. 56, comma 3, del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 prevede che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto il giudice, qualora non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, disponga la predetta trasmissione alla P.A.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2000, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 26/10/2000
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - N. 3569
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 10015/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI DO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 25.11.1999 dal tribunale di Modena. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 25.11.1999 il tribunale di Modena, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere
contro
DO GI in ordine al reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319/1976 (come modificato dalla legge 172/1995), perché il fatto ascrittogli non era più preveduto come reato;
e ha disposto la trasmissione di copia degli atti alla regione Emilia Romagna, competente per l'illecito amministrativo corrispondente. Il GI, come titolare di un insediamento produttivo (salumificio), era imputato di aver scaricato nelle fognature comunali acque reflue che superavano il limite di accettabilità previsto dalla tabella C della legge in ordine all'azoto nitrico (accertato il 13.2.1995).
Il giudice ha osservato che con l'entrata in vigore del D.Lgs.11.5.1999 n. 152 il fatto non era più previsto come reato, posto che l'azoto nitrico non è compreso nella tabella n. 5 dell'allegato 5 dello stesso decreto. Ha aggiunto che la depenalizzazione è intervenuta in epoca precedente (giugno 1999) alla data in cui sarebbe maturata la prescrizione del reato (13.8.1999), sicché prevaleva la causa di proscioglimento maturata in precedenza.
2 - Il GI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi inosservanza o erronea applicazione di norme penali (artt. 2 e 157 c.p.; art. 56 D.Lgs. 152/199). In particolare, col primo motivo, sostiene che ai sensi del terzo comma del citato art. 56 il giudice non poteva disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente per le sanzioni amministrative, posto che doveva pronunciare sentenza di proscioglimento per la prescrizione del reato.
Col secondo motivo sostiene che, in forza del favor rei proclamato dall'art. 2, comma 3, c.p., anche prosciogliendo con la formula "perché il fatto non è preveduto come reato", il giudice non doveva trasmettere gli atti per l'illecito amministrativo. Motivi della decisione
3 - Le censure formulate dal ricorrente sono manifestamente infondate.
Ai sensi dell'art. 183, commi 1 e 3, c.p. il giudice di merito ha correttamente prosciolto l'imputato perché il reato ascrittogli non era più preveduto dalla legge come reato, posto che questa causa estintiva era maturata in data anteriore a quella della prescrizione. La successiva maturazione della prescrizione poteva far cessare solo effetti penali eventualmente residui: ma nel caso di specie questa eventualità non ricorreva. Va quindi disattesa la prima censura. Tanto premesso, si tratta di interpretare il senso dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, secondo il quale, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il giudice penale, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti alle autorità amministrative competenti per l'illecito amministrativo.
Il significato della norma si può comprendere appieno solo considerando che il giudice penale si trova a dover decidere su un fatto che una legge successiva ha depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo. In questa situazione la norma non fa che applicare i principi stabiliti per situazioni analoghe dall'art. 40 della legge 24.11.1981 n. 689 (secondo cui, in forza del principio di cui all'art. 2 c.p., la legge di depenalizzazione si applica anche per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il procedimento penale non sia stato già definito) e dall'art. 41 della stessa legge (secondo cui per le violazioni penali trasformate in illeciti amministrativi, in pendenza del procedimento penale, il giudice dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente per l'illecito amministrativo, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento). Lo scopo evidente di simile normativa è quello di assicurare che la cognizione del fatto di reato, ormai depenalizzato, sia trasferita dall'area della giurisdizione penale a quella della competenza amministrativa. In vista di tale scopo il legislatore ha imposto al giudice penale di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, salvo il caso in cui lo stesso giudice accerti che il fatto non sussiste, ovvero l'imputato non ne è responsabile o comunque non deve essere condannato;
ma in tutti gli altri casi, in cui non ricorrono gli estremi per un proscioglimento nel merito, il giudice deve attivare il giudizio dell'autorità competente in ordine all'illecito amministrativo.
È altrettanto evidente, però, che lo scopo della norma resterebbe frustrato se questa fosse interpretata con metodo grettamente letterale (come vuole in sostanza il ricorrente), nel senso che l'obbligo di trasmissione viene meno anche quando l'imputato è prosciolto perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato. Secondo tale interpretazione, infatti, la norma non risulterebbe mai applicabile;
e l'assurdità di simile risultato delegittima di per sè il procedimento ermeneutico che ne è alla base.
4 - Per tutte le ragioni suesposte il collegio non può condividere l'orientamento espresso da Cass. Sez. 3^ n. 1948 del 25.5.1996, c.c. 26.4.1996, Romano, rv. 205435, secondo cui il principio del favor rei stabilito dall'art. 2 c.p. comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo, con la previsione dell'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità competente, debba in ogni caso procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. Infine, alla tesi sopra esposta non appare d'ostacolo la pronuncia delle sezioni unite, secondo cui per le violazioni depenalizzate dal nuovo codice della strada l'autorità giudiziaria deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza dover rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente (Cass. Sez. Un. n. 7394 del 27.6.1994, ud. 16.3.1994, P.G. in proc. Mazza, rv. 197698): infatti nel nuovo codice stradale - come ha osservato la stessa sentenza - manca una norma transitoria analoga a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della legge 24.11.1981 n. 689 (riprese - come già detto - dalla norma di cui all'art. 56 D.Lgs. 152/1999).
5 - Il ricorso è quindi inammissibile. Consegue per legge ex art.616 c.p.p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi un'ipotesi di ricorso incolpevole ex sentenza n. 186 Corte cost. del 7-13 giugno 2000. Detta sanzione viene determinata equitativamente come in dispositivo in considerazione del contenuto dell'impugnazione.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001