Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 1999 |
Commentari • 8
- 1. Art. 214 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)https://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 95
- 1. Trib. Prato, sentenza 04/11/2024, n. 749Provvedimento: N. R.G. 1855/2021 Repubblica italiana In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI PRATO SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario dott.ssa RI CA NA ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1855-2021 RG promossa da Parte_1 (C.F. C.F._1 ) nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1 (P.I. P.IVA_1 con sede a Calenzano (FI) in via Le Prata 116, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2 (C.F. C.F._2 ), entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni Petrà e dall'Avv. Barbara Londi ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio dei medesimi avvocati, posto in …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
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- ordinanza ingiunzione·
- respingimento ricorso·
- ricorso giudiziale
Versioni del testo
- Art. 1. (Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi).
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 , e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;
b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;
c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124 , e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376 , e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;
f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1µ ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 753 , in materia di trasporti ferroviari;
i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 , e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;
l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 , in materia di oli minerali;
m) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) .
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ". - Art. 2. (Entita' della somma dovuta).
1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, e' cosi' determinata:
a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l);
b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all' articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni;
c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all' articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni;
d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 , e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;
e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f);
f) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) .
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ". - Art. 3. (Illeciti in materia di codice della navigazione ).
1. L' articolo 1161 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"ART. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54".
2. L' articolo 1174 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"ART. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila".
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".