Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 1999 |
Commentari • 4
- 1. Art. 214 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)https://www.brocardi.it/
- 2. Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale: Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Marta CARTABIA; Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Tribunale ordinario di Siracusa nel procedimento penale a carico …
Leggi di più… - 3. Delega al Governo per la depenalizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 gennaio 2000
- 4. Circolare del 17/10/1997 n. 270 - Min. Finanze - Dip. Dogane Imposizione Indiretta Ispet. IMin. Finanze · 17 ottobre 1997
Da parte di varie Direzioni Compartimentali delle Dogane e II.II. e di taluni Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato e\' stato chiesto di conoscere, in relazione alle prospettate questioni in tema di competenze per la trattazione dei contesti indicati in oggetto, quali siano gli Uffici cui va attribuito l\'esame del contenzioso relativo alle menzionate contestazioni, nonche\' le procedure da osservarsi per l\'applicabilita\' delle corrispondenti sanzioni. In merito alle suesposte questioni, si e\' dell\'avviso che quanto disposto dall\'art. 1, comma 1, del citato D.P.R. 30.12.1995, n. 582, circa l\'individuazione degli Uffici periferici competenti in materia e la …
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Giurisprudenza • 91
- 1. Trib. Trani, sentenza 13/05/2025, n. 1066Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 14.04.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 ed art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2916 dell'anno 2023 TRA nato a [...] [...], in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante della rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Patruno, giusta procura CP_1 allegata al ricorso; - Opponente - CONTRO già Controparte_2 [...] in persona del direttore dott. …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
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- art. 53 d.p.r. 1124/1965·
- art. 11 L. 689/1981·
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- 2. Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 473Provvedimento: N. R.G. 1968/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1968/2014 Promossa da P.I. , in persona del Legale Rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione a ordinanza- ingiunzione, dall'Avv. Giuseppe Scorza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio, alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa; - ricorrente- contro , C.F. , Sede Controparte_1 P.IVA_2 Territoriale di , in persona …Leggi di più...
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- 3. Trib. Potenza, sentenza 13/09/2024, n. 1437Provvedimento: Proc. n. 392/2012 R.G. TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 01/03/2012 al n. 396/2012 R.G. avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale TRA (C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Nicola Rinaldi, domiciliata come in atti; ATTORE E …Leggi di più...
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- art. 17 D.lgs. 46/99·
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- titolo esecutivo
- 4. Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2388Provvedimento: R. G. N. 105/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale tra in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. di quale Controparte_1 incorporante con l'assistenza e Controparte_2 difesa dell'avv. Vito Martielli; e GIÀ Controparte_3 [...] con l'assistenza e difesa Controparte_4 dei funzionari dott.ri Antonio Romanelli e Antonella Cangiano; a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. Con ordinanza–ingiunzione prot. n. 97868 …Leggi di più...
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- 5. Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 3344Provvedimento: Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia in primo grado iscritta al n. 4508/2024 r.g., decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da , con l'avv. Francesco Zingarello Pasanisi; Parte_1 opponente contro , con i funzionari dott.ssa Controparte_1 NT CA e dott.ssa Patrizia Di Giorgio; opposto avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione. Conclusioni delle parti Con ricorso depositato il 3.5.2024, proponeva Parte_1 opposizione ex artt. 22 l. 24.11.1981 n. 689 e 5-6 d.l.vo 1.9.2011 n. 150, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi).
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 , e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;
b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;
c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124 , e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376 , e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;
f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1µ ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 753 , in materia di trasporti ferroviari;
i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 , e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;
l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 , in materia di oli minerali;
m) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) .
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ". - Art. 2. (Entita' della somma dovuta).
1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, e' cosi' determinata:
a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l);
b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all' articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni;
c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all' articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni;
d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 , e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;
e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f);
f) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) .
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ". - Art. 3. (Illeciti in materia di codice della navigazione ).
1. L' articolo 1161 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"ART. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54".
2. L' articolo 1174 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"ART. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila".
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".