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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 482/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SETTANNI E_
DONATELLA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. IACOBINO CP_1
GIANFRANCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/02/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 14/09/2023 avevano contratto matrimonio in
CA (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi E_
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] CP_1
TARANTO (TA), il 23/04/1994 uniti in matrimonio in CA (Ta) il
14/09/2023 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di CA
(Ta) dell'anno 2023, parte 2, serie A, numero 19;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi E_
e , in conformità a quelle da costoro indicate
[...] CP_1 congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CA (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 482/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SETTANNI E_
DONATELLA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. IACOBINO CP_1
GIANFRANCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/02/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 14/09/2023 avevano contratto matrimonio in
CA (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi E_
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] CP_1
TARANTO (TA), il 23/04/1994 uniti in matrimonio in CA (Ta) il
14/09/2023 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di CA
(Ta) dell'anno 2023, parte 2, serie A, numero 19;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi E_
e , in conformità a quelle da costoro indicate
[...] CP_1 congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CA (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara