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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/09/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto
DA
, rappresentato e difeso da se medesimo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del rappresentato e difeso dagli avv. Mario Controparte_1 CP_2
Marino Guadalupi, Monica Canepa ed Emanuela Guarino
APPELLATO
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1632/2023, depositata dal Giudice di Pace di in data 28.11.2023 nel giudizio iscritto al n. CP_1
195/2023 R.G., con cui è stata accolta l'opposizione dallo stesso proposta avverso un verbale con cui gli è venne comminata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 31,00 per violazione della norma di cui all'art. 7 co. 1 e 15 del Codice della Strada, per aver parcheggiato la propria auto nello spiazzo adiacente al Palazzo di Giustizia di adibito a parcheggio a CP_1
pagamento senza aver esibito il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata perché, pur avendo accolto la predetta opposizione, ha compensato le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, la nullità della Controparte_1
notifica dell'atto di appello, in quanto eseguita all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio protocollo, anziché a quello dell'ufficio legale dell'ente e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'appello.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, deducendo che correttamente il primo Giudice avrebbe rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dal CP_1
atteso che tale effetto si verifica unicamente nei casi di omissione o inesistenza della notifica,
[...]
e non anche di nullità della stessa, ipotesi nelle quali ne va semplicemente disposta la rinnovazione,
in questo caso non necessaria, in quanto l'eccepita nullità è stata sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione dell'appellato, sicché va revocata la dichiarazione con cui ne era stata dichiarata la contumacia.
Nel merito, l'impugnazione è fondata.
Premesso che la sentenza oggetto di gravame non è condivisibile nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta dall' , in difetto di impugnazione del relativo capo da parte del Pt_1
che sull'errato presupposto dell'avvenuto rigetto di detta opposizione non ha Controparte_1
proposto appello incidentale, l'unica statuizione da prendere in esame nel presente giudizio è quella che attiene alla regolamentazione delle spese, che risulta palesemente errata.
Invero, a seguito della modifica apportata alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, il giudice può
compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca,
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie, in cui il primo Giudice ha annullato il verbale di accertamento de quo ritenendo che non vi fosse prova della contestata violazione.
L'accoglimento dell'opposizione di cui trattasi, pertanto, non ha comportato la decisione di alcuna questione nuova o rispetto alla quale si sono registrati mutamenti di orientamento della giurisprudenza.
Né, d'altro canto, sussistono, nella fattispecie per cui è causa, altre analoghe gravi ed eccezionali che pure potrebbe giustificare la compensazione delle spese a seguito della sentenza n. 77/2918 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non contempla siffatta ipotesi.
Alcun differente elemento di valutazione ha apportato al giudizio la difesa dell'ente convenuto,
atteso che la circostanza che per vicende identiche a quelle per cui è causa l' abbia proposto Pt_1
più di cinquanta opposizioni ad altrettanti verbali accertamento – la maggior parte delle quali, in verità, accolte – non può certo di per sé giustificare la statuizione oggetto di censura, censura che non può neppure essere scalfita, in assenza di gravame incidentale afferente al capo principale della decisione, dall'erroneità della decisione adottata dal Giudice a quo, posto che a fondamento della compensazione delle spese di lite non è stata da quest'ultimo addotta l'esistenza di precedenti pronunce di segno contrario della giurisprudenza, anche di legittimità.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata ed il va condannato alla Controparte_1
corresponsione delle competenze dovute all' per il precedente grado del giudizio, che si Pt_1
liquidano in € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
All'accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G., così provvede: - revoca la dichiarazione di contumacia dell'appelato;
- accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione, in favore di , delle spese del primo grado del giudizio, che Parte_1
liquida in € 43, 00 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 323,50, di cui € 91,50 per spese ed € 332,00
per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 16 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto
DA
, rappresentato e difeso da se medesimo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del rappresentato e difeso dagli avv. Mario Controparte_1 CP_2
Marino Guadalupi, Monica Canepa ed Emanuela Guarino
APPELLATO
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1632/2023, depositata dal Giudice di Pace di in data 28.11.2023 nel giudizio iscritto al n. CP_1
195/2023 R.G., con cui è stata accolta l'opposizione dallo stesso proposta avverso un verbale con cui gli è venne comminata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 31,00 per violazione della norma di cui all'art. 7 co. 1 e 15 del Codice della Strada, per aver parcheggiato la propria auto nello spiazzo adiacente al Palazzo di Giustizia di adibito a parcheggio a CP_1
pagamento senza aver esibito il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata perché, pur avendo accolto la predetta opposizione, ha compensato le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, la nullità della Controparte_1
notifica dell'atto di appello, in quanto eseguita all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio protocollo, anziché a quello dell'ufficio legale dell'ente e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'appello.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, deducendo che correttamente il primo Giudice avrebbe rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dal CP_1
atteso che tale effetto si verifica unicamente nei casi di omissione o inesistenza della notifica,
[...]
e non anche di nullità della stessa, ipotesi nelle quali ne va semplicemente disposta la rinnovazione,
in questo caso non necessaria, in quanto l'eccepita nullità è stata sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione dell'appellato, sicché va revocata la dichiarazione con cui ne era stata dichiarata la contumacia.
Nel merito, l'impugnazione è fondata.
Premesso che la sentenza oggetto di gravame non è condivisibile nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta dall' , in difetto di impugnazione del relativo capo da parte del Pt_1
che sull'errato presupposto dell'avvenuto rigetto di detta opposizione non ha Controparte_1
proposto appello incidentale, l'unica statuizione da prendere in esame nel presente giudizio è quella che attiene alla regolamentazione delle spese, che risulta palesemente errata.
Invero, a seguito della modifica apportata alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, il giudice può
compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca,
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie, in cui il primo Giudice ha annullato il verbale di accertamento de quo ritenendo che non vi fosse prova della contestata violazione.
L'accoglimento dell'opposizione di cui trattasi, pertanto, non ha comportato la decisione di alcuna questione nuova o rispetto alla quale si sono registrati mutamenti di orientamento della giurisprudenza.
Né, d'altro canto, sussistono, nella fattispecie per cui è causa, altre analoghe gravi ed eccezionali che pure potrebbe giustificare la compensazione delle spese a seguito della sentenza n. 77/2918 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non contempla siffatta ipotesi.
Alcun differente elemento di valutazione ha apportato al giudizio la difesa dell'ente convenuto,
atteso che la circostanza che per vicende identiche a quelle per cui è causa l' abbia proposto Pt_1
più di cinquanta opposizioni ad altrettanti verbali accertamento – la maggior parte delle quali, in verità, accolte – non può certo di per sé giustificare la statuizione oggetto di censura, censura che non può neppure essere scalfita, in assenza di gravame incidentale afferente al capo principale della decisione, dall'erroneità della decisione adottata dal Giudice a quo, posto che a fondamento della compensazione delle spese di lite non è stata da quest'ultimo addotta l'esistenza di precedenti pronunce di segno contrario della giurisprudenza, anche di legittimità.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata ed il va condannato alla Controparte_1
corresponsione delle competenze dovute all' per il precedente grado del giudizio, che si Pt_1
liquidano in € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
All'accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G., così provvede: - revoca la dichiarazione di contumacia dell'appelato;
- accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione, in favore di , delle spese del primo grado del giudizio, che Parte_1
liquida in € 43, 00 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 323,50, di cui € 91,50 per spese ed € 332,00
per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 16 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino