Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che nell'ipotesi di più episodi di reato continuato giudicati con sentenze successive, il beneficio non può essere limitato a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2014, n. 39217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39217 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
392 17 /14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/02/2014 197/2014-Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO -Presidente SENTENZA N - rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere REG. GENERALE Consigliere N. 12223/2013 Dott. FILIPPO CASA Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IO, nato il [...] avverso la sentenza n. 1149/2012 CORTE APPELLO di LECCE del 07/11/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
udito per il ricorrente l'avv. Campanelli, in sostituzione dell'avv. Luca Perrone, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2011 la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha confermato nei confronti di RZ RI la sentenza del 26 febbraio 2009 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva, tra l'altro, dichiarato lo stesso responsabile di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione relativamente a tre società (Linea Elettrodomestici S.r.I., RCM S.r.l. e Puglia Quattro S.r.l.), a lui riconducibili, e l'aveva condannato, unificati i reati per continuazione, alla pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione.
2. Questa Corte, quinta sezione penale, con sentenza del 26 aprile 2012, provvedendo sul ricorso proposto dall'imputato, ha rigettato tutti i motivi tranne quello relativo al diniego della continuazione tra i reati in oggetto e quelli giudicati con precedente sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., annullando la sentenza impugnata su detto punto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte di appello di Lecce.
3. Detta Corte, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 7 novembre 2012, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ascritti all'imputato in questo procedimento e quelli giudicati con sentenza resa il 26 maggio 2003, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Taranto, irrevocabile il 25 ottobre 2003, e ha rideterminato la pena complessiva finale in anni quattro e mesi quattro di reclusione, indicando la pena base per il reato di cui al capo A) della imputazione, oggetto della sentenza impugnata e ritenuto più grave, in anni quattro di reclusione, aumentando la stessa ex art. 81 cpv. cod. pen. - di mesi - otto di reclusione per il reato di cui al capo D) e di mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo F) fino a cinque anni di reclusione, ridotti per il rito ad anni tre e mesi quattro di reclusione, e fissando l'ulteriore aumento ex art. 81 cpv. -- cod. pen. per i reati di cui alla predetta sentenza di patteggiamento in anno uno di reclusione, calcolato in ragione di ventisette giorni di reclusione per ciascuno dei venti reati giudicati fino alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, diminuita per il rito prescelto.
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. Luca Perrone, l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge e 2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio Secondo il ricorrente, la Corte di appello, nella determinazione della pena per l'applicazione della continuazione, ha omesso ogni riferimento alla condanna originaria e ogni valutazione circa la sua personalità, il suo ruolo nella vicenda e la gravità dei fatti, ed è pervenuto nella quantificazione dell'aumento per la continuazione, senza procedere a una disamina dei criteri di determinazione della pena principale, a una indiscriminata equazione punitiva tra i fatti, pur diversamente circostanziati.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento alla sospensione condizionale della pena e al dispositivo della sentenza. Secondo il ricorrente, la Corte di appello, che ha rideterminato la pena finale in anni quattro e mesi quattro di reclusione, non ha specificato quale porzione di pena debba essere effettivamente eseguita, configurando erroneamente come entità unitaria il reato continuato, invece fondato su una finzione giuridica. Nella specie, in particolare, non ricorre l'ipotesi della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, cod. pen., poiché i fatti di bancarotta commessi tra il 20 aprile 1999 e il 27 marzo 2000 sono antecedenti al passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena, intervenuto il 25 ottobre 2003, ed è preclusa la revoca discrezionale del beneficio nel caso di gravame del solo imputato. Dovendo il giudice determinare la pena da eseguire dandone contezza nel dispositivo, da utilizzare nell'estratto ai fini esecutivi, la Corte doveva specificare nel dispositivo la parte di pena da eseguire, derivante dalla differenza tra la pena complessivamente rideterminata e quella già coperta irrevocabilmente dalla precedente sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
1.1. La pena complessiva inflitta al ricorrente è stata determinata dalla Corte di merito in anni quattro e mesi quattro di reclusione. La sentenza è pervenuta a tale determinazione partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione per il reato di cui al capo A) della imputazione, ritenuto più grave, fissando in mesi otto di reclusione e in mesi quattro di reclusione gli aumenti calcolati, per effetto della continuazione interna, con rispettivo riguardo ai reati di cui al capo D) e al capo F) della imputazione e riducendo per il rito la 3 pena, così determinata in anni cinque di reclusione, fino alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Alla indicata pena di anni tre e mesi quattro di reclusione la sentenza ha poi aggiunto, a titolo di aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per la continuazione esterna con venti reati giudicati con la sentenza di patteggiamento del 26 maggio 2003, l'ulteriore pena di anno uno di reclusione, determinata calcolando in ragione di ventisette giorni l'aumento unitario per ciascun reato e in anno uno e mesi sei di reclusione l'aumento complessivo, poi ridotto per il rito prescelto.
1.2. Tale determinazione della pena è corretta e congrua.
1.2.1. Si rileva in diritto che questa Corte ha più volte affermato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che furono oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, dep. 14/06/1993, Ligresti e altri, Rv. 193420, e, tra le successive, Sez. 6, n. 4921 del 13/03/2000, dep. 20/04/2000, Conti F., Rv. 216133; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, dep. 10/06/2004, Francese, Rv. 228913; Sez. 2, n. 25900 del 24/06/2008, dep. 26/06/2008, Amante e altro, Rv. 240630), ed è tenuto, nei limiti dell'annullamento, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nel provvedimento annullato (tra le altre, Sez. 1, n. 7693 del 15/01/2007, dep. 26/02/2007, P.G. in proc. Pinto e altri, Rv. 236242; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, dep. 03/05/2013, P.M. in proc. Di Benedetto, Rv. 255122). 1.2.2. È anche consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto alla cui stregua, ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato, occorre applicare la sola pena dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, con il limite, sotto il profilo sostanziale, di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., secondo cui la pena per la violazione più grave non deve superare l'aumento del triplo, oltre il quale la stessa diverrebbe illegale (tra le altre, da ultimo, Sez. F, n. 41659 del 05/09/2013, dep. 08/10/2013, Teti e altro, Rv. 257324), e la determinazione della misura dell'aumento della pena per la continuazione, con tale limite, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, dep. 26/10/2004, Nuciforo, Rv. 230278). -1.3. La Corte del rinvio, cui la sentenza di questa Corte annullata la sentenza impugnata "limitatamente al diniego della continuazione con i fatti di cui a precedente sentenza ex art. 444 cpp", in accoglimento del terzo motivo del ricorso ha demandato di procedere a nuovo esame sul punto, ha fatto esatta applicazione dei predetti principi. Essa, infatti, delimitato l'ambito della sua cognizione in relazione al punto oggetto del disposto annullamento parziale, ha ritenuto, con argomentazioni logiche e congruenti ai dati fattuali tratti dalla sentenza annullata e da quella resa ex art. 444 cod. proc. pen. e alle risultanze di prova dei due processi, che le truffe e i falsi in titoli di credito, commessi dal ricorrente nel 1998 e giudicati con la seconda sentenza, sono stati "strumentali al rifornimento delle casse delle società da avviare al fallimento" nel contesto di "un complessivo e predeterminato piano di indebita locupletazione, definitivamente realizzato con l'attività di distrazione", giudicata con la prima sentenza e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra detti reati, ha proceduto alla rideterminazione della pena alla stregua di tale operato riconoscimento. Corte, movendo da alcuneNel suo percorso logico-argomentativo, premesse indiscusse, rappresentate dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di bancarotta e dalla individuazione della violazione più grave nella bancarotta documentale, ascritta al ricorrente al capo A) nella qualità di amministratore della Linea Elettrodomestici S.r.l., operati dal G.u.p. del M Tribunale di Taranto con la sentenza del 26 febbraio 2009 e confermati nei successivi gradi del giudizio, di merito e di legittimità, ha quantificato la pena base per detta più grave violazione e la pena per quelle a essa unificate, in misura corrispondente a quelle determinate con la detta sentenza sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., implicitamente condivisi, con la precisazione, indotta dall'operata più ampia unificazione e consentita dall'operato esame delle risultanze probatorie del processo, della imputazione degli aumenti, quanto a mesi otto, al reato di cui al capo B) e, quanto a mesi quattro, al reato di cui al capo F). La Corte, coerentemente ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. la pena determinata per effetto della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 21361 del 19/04/2013, dep. 20/05/2013, Cuni Berzi, Rv. 256103), ha calcolato, infine, l'ulteriore aumento ex art. 81 cod. pen., e nei limiti in esso stabiliti, per i reati giudicati con la sentenza di patteggiamento, già oggetto di specifica analisi e apprezzati, in relazione alle rispettive imputazioni e ai dati di fatto tratti dalle sentenze e dagli atti processuali, in termini di sostanziale pari gravità e in ragione della pena unitaria di ventisette giorni e totale di anno uno e mesi sei di reclusione, ridotta a sua volta per il rito del patteggiamento.. 5 1.4. Le svolte valutazioni, esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle osservazioni e deduzioni difensive, che, senza correlazione con le ragioni argomentate della decisione, oppongono in termini generici un'affermata e non specificata erronea applicazione di legge, neppure indicando alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato, ed esprimono infondati rilievi riferiti alla operata quantificazione della pena, che, ai limiti dell'ammissibilità per le implicazioni di merito che comportano, non considerano che la pena principale relativa al reato base non è stata contestata con il ricorso per cassazione, oggetto di parziale accoglimento, e che la diversa natura e gravità dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento e la diversità delle circostanze a essi pertinenti non sono state oggetto di specifica e dimostrata illustrazione.
2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.
2.1 Secondo la tesi del ricorrente, la Corte di appello, nel rideterminare la pena finale complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione, doveva determinare e indicare nel dispositivo la parte di pena da eseguire, tenendo conto della già disposta sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di patteggiamento del 26 maggio 2003 e della sua non revocabilità né di diritto, in assenza dei presupposti di legge, né discrezionale in relazione alla operatività del principio del favor rei, in caso di gravame del solo imputato.
2.2. La tesi difensiva non è giuridicamente corretta.
2.2.1. Secondo il condiviso principio di diritto affermato da questa Corte, ove più episodi di reato continuato siano giudicati con sentenze successive, la sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza non può estendersi automaticamente alle altre condanne, poiché queste vengono unificate ai soli fini della determinazione della pena, mentre è necessaria una nuova valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni di cui agli artt. 163 e segg. per stabilire se il colpevole sia meritevole del beneficio (tra le altre, Sez. 5, n. 1883 del 14/11/1978, dep. 11/12/1978, Ambriola, Rv. 140553; Sez. 5, n. 6288 del 16/04/1985, dep. 24/06/1985, Palumbo, Rv. 169901; Sez. 4, n. 8855 del 05/06/1989, dep. 23/06/1989, Parma, Rv. 181630; Sez. 5;, n. 402 del 30/10/1992, dep. 18/01/1993, Manzo, Rv. 193180; Sez. 5, n. 1512 del 30/03/1999, dep. 12/04/1999, Bruno C., Rv. 213101; Sez. 3, n. 23386 del 04/05/2001, dep. 08/06/2001, Cellini, Rv. 219701; Sez. 6, n. 27001 del 08/05/2003, dep. 20/06/2003, Truscelli, Rv. 225846; Sez. 3, n. 12855 del 20/01/2009, dep. 24/03/2009, Impagliazzo, Rv. 243503). Una tale valutazione, escluso ogni automatismo, deve, pertanto, riguardare, venuta meno - perché riconosciuto, su istanza dello stesso imputato, il vincolo della continuazione tra i reati e non perché revocata ai sensi dell'art. 168 cod. 6 pen.-la sospensione precedente, innanzitutto il superamento per effetto del cumulo giuridico tra le pene dei limiti massimi per la concedibilità della sospensione condizionale e, in ogni caso, anche se tali limiti non siano superati, il rinnovo della prognosi di non recidività, richiesta agli effetti del medesimo beneficio.
2.2.2. La misura massima della pena cui fa riferimento l'art 163 cod. pen. deve essere, infatti, stabilita nel caso di condanna per un concorso di reati, alla luce degli arresti di questa Corte, che si riaffermano, con riguardo alla pena complessiva e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, considerandosi, come si desume dall'art. 76 cod. pen., le pene concorrenti, a norma dell'art 73 e seguenti cod. pen., come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti (tra le altre, Sez. 1, n. 6628 del 25/05/1976, dep. 29/05/1976, Chirico, Rv. 133689; Sez. 3, n. 3260 del 14/01/1998, dep. 16/03/1998, Colucci M., Rv. 210292; Sez. 2, n. 34177 del 14/07/2009, dep. 04/09/2009, Mazzara e altro, Rv. 244998), e operando, ai fini della concessione della sospensione condizionale, la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato e assimila la pluralità di condanne a una condanna unica (tra le altre, Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, P.M. in proc. Panebianco, Rv. 217889), con la conseguenza che la sospensione condizionale non può, in ogni caso, essere limitata, nel caso di concorso di reati, a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato (Sez. 5, n. 7958 del 02/07/1985, dep. 10/09/1985, Canclini, Rv. 170347).
2.2.3. Al rilievo, nella fattispecie in esame, della eccedenza del computo finale della pena, pari ad anni quattro e mesi quattro di reclusione, rispetto ai limiti di pena stabiliti dall'art. 163 cod. pen., e della non concedibilità rispetto a tale pena della sospensione condizionale, che ricorrente neppure ha richiesto in sede di merito, consegue l'infondatezza della doglianza.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 12 febbraio 2014 DEPOSITATA Presidente Il Consigliere estensore dott. Angela TardioIN CANCELLERIA Umberto Giordano Angel Tardis но 24 SET 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA