Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 1
Il limite di pena, fissato in due anni di pena detentiva, rilevante per la concedibilità della sospensione condizionale è determinato, in caso di condanna per un concorso di reati, avendo riguardo alla pena complessiva e non a quella irrogata per ciascun reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2009, n. 34177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34177 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 14/07/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1219
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 43037/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania;
contro
FA BA nato il [...];
RA ET nata il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENZO Michele;
Vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Lette le memorie della difesa degli imputati, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24 aprile 2008 il G.U.P. di Siracusa applicava a FA BA e RA ET, con unica sentenza, due distinte pene concordate: la prima, per più delitti di usura unificati in continuazione, ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa, con beneficio della sospensione condizionale;
la seconda, per più delitti di ricettazione a loro volta unificati in continuazione, a ad anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena interamen condonata L. 31 luglio 2006, n. 241, ex art.
1. Contro la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, denunciando la violazione dell'art. 163 c.p. e degli artt. 73 e 76 c.p., risultando violato il limite quantitativo prescritto dalla legge per la concessione della sospensione condizionale, nonché le norme del codice penale secondo cui le pene concorrenti si considerano come pena unica ad ogni effetto di legge. Gli imputati resistono con due memorie del 5 agosto 2008 e del 24 giugno 2009, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'orientamento di questa Corte sul problema dedotto nel giudizio è ben rappresentato da Cass. Sez. 3, sent. n. 3260 dep. il 16 marzo 1998, il cui pertinente passaggio si trascrive:
"Questa Corte, ha infatti sempre interpretato l'art. 163 cod. pen., comma 1, il cui tenore letterale non lascia adito a dubbi, nel senso che nel caso di concorso di reati la pena non superiore a due anni di cui alla duplice ipotesi prevista dalla norma, è la pena complessiva risultante dalla sentenza di condanna (cfr. sez. 1^, 25.5.1976, Chirico;
2^, 14.11.1973, Quintozi). D'altra parte, l'interpretazione proposta dal ricorrente non è consentita dall'inequivoco riferimento della disposizione legislativa, da un lato alla sentenza di condanna piuttosto che ai singoli reati per cui la condanna è stata pronunciata;
e, dall'altro, alla pena complessiva che in detta sentenza viene inflitta, che, da sola, o congiunta alla pena pecuniaria astrattamente ragguagliata ex art. 135 cod. pen., non deve superare il limite di due anni. Ed essa si presterebbe a palesi iniquità laddove precludesse il conseguimento del beneficio all'imputato che ha commesso un solo reato per il quale ha riportato una pena superiore a quella prevista dalla norma, consentendolo, invece, a coloro che hanno commesso più reati in concorso ed hanno avuto inflitta una pena complessiva ancor più severa, ove, tuttavia, la parte di essa relativa a ciascuna violazione, isolatamente considerata, fosse rimasta inferiore al limite suddetto". Da tale indirizzo, che condivide, il Collegio non intende distaccarsi. Con riferimento al precedente citato dalla difesa degli imputati (Cass. Sez. 4, sent. n. 2275 dep. il 21 luglio 1999, Morganella), si osserva che l'analisi in extenso di quella motivazione rivela che si omise di valutare l'incidenza sulla fattispecie degli artt. 73 e 76 c.p.p., e che tale omissione sembra essere stata determinante rispetto alla soluzione poi adottata, che il Collegio non condivide. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009