Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 c.p., nel caso di concorso di reati, la pena non superiore a due anni, di cui alla duplice ipotesi prevista dalla norma, è la pena complessiva risultante dalla sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1998, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. UGO DINACCI Presidente del 14/1/1998
2)Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere SENTENZA
3)Dott. GUIDO DI MAIO " N. 56
4)Dott. CARLO GRILLO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 31697/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU HE, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Centonze del foro di Lecce
avverso la sentenza del 13.5.1997 della Corte di appello di Bari Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e motivi
Il 13.5.1997, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 4.7.1995 con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha condannato LU HE alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di contrabbando di cui all'art.2 della legge 50 del 1994 ed alla pena complessiva di L.60 milioni di multa, convertita in anno uno di libertà controllata, per i reati previsti dagli art.25 e 282 lett.f del d.p.r. 43 del 1973, dagli art. 1, 16, 67 e 70 D.P.R. 633 del 1972 nonché dagli art.66 e 96 della legge 907 del 1942. Il LU ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) violazione dell'art.163 cod. pen. perché i giudici di appello avevano negato la concessione del beneficio sul presupposto che la pena complessiva inflittagli superasse (in essa comprendendo quella pecuniaria convertita ex art.135 cod. pen.) il limite di 2 anni di reclusione previsto dalla norma;
laddove nel caso i giudici di merito avevano distinto due autonome fattispecie di reato applicando per ciascuna di esse una pena inferiore al limite suddetto e non rendendo operante il cumulo previsto dalla norma per l'ipotesi di unica condanna a pena congiunta;
b) violazione degli art.81 e 133 cod. pen. perché la pena era stata applicata recependo il criterio del cumulo materiale e non quello del cumulo giuridico, nel caso stabilito dall'art.81 cpv. cod. pen., che imponeva di aumentare la pena della reclusione inflitta per il reato più grave;
e perché la libertà controllata era stata sostituita alla pena pecuniaria e non a quella detentiva, come richiesto dalle parti.
Il ricorso è inammissibile
Il secondo motivo è, infatti, nuovo, essendo stato proposto, in violazione del disposto dell'art.606, comma 3^ cod. proc. pen., per motivi di asserite violazioni di legge no dedotte con appello, con i quali il ricorrente ha chiesto soltanto la concessione della sospensione condizionale della pena.
Il primo motivo, è, invece, infondato: questa corte, ha infatti sempre interpretato il 1^ comma dell'art.163 cod. pen., il cui tenore letterale non lascia adito a dubbi, nel senso che nel caso di concorso di reati la pena non superiore a due anni di cui alla duplice ipotesi prevista dalla norma, è la pena complessiva risultante dalla sentenza di condanna (cfr. sez. I, 25.5.1976, Chirico;
II, 14.11.1973, Quintozi).
D'altra parte, l'interpretazione proposta dal ricorrente non è consentita dall'inequivoco riferimento della disposizione legislativa, da un lato alla sentenza di condanna piuttosto che ai singoli reati per cui la condanna è stata pronunciata;
e, dall'altro, alla pena complessiva che in detta sentenza viene inflitta, che, da sola, o congiunta alla pena pecuniaria astrattamente ragguagliata ex art.135 cod. pen., non deve superare il limite di due anni.
Ed essa si presterebbe a palesi iniquità laddove precludesse il conseguimento del beneficio all'imputato che ha commesso un solo reato per il quale ha riportato una pena superiore a quella prevista dalla norma, consentendolo, invece, a coloro che hanno commesso più reati in concorso ed hanno avuto inflitta una pena complessiva ancor più severa, ove, tuttavia, la parte di essa relativa a ciascuna violazione, isolatamente considerata, fosse rimasta inferiore al limite suddetto.
Pertanto, correttamente la Corte di appello, attenendosi a questi principi, ha respinto l'impugnazione del ricorrente rivolta al conseguimento della sospensione condizionale della pena, tenendo conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito dall'art. 135 cod. pen., che aggiunta a quella detentiva di mesi sei di reclusione inflitta al LU per il delitto di contrabbando di cui al capo a) della rubrica, lo avrebbe privato della libertà personale per un tempo superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163 cod. pen. (sent. n. 8721 del 06-08-1991; 15917 del 29-11-1990; 9241 del 08
11- 1983). Al rigetto del ricorso consegue l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1998