Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Riconosciuta l'esistenza della continuazione tra i reati già oggetto di una sentenza irrevocabile di patteggiamento a pena sospesa e quelli relativi ad una successiva sentenza di condanna, il giudice può subordinare all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. la sospensione condizionale della pena originariamente concessa senza che ciò determini una modifica dell'originario accordo intervenuto tra le parti, essendo questi obbligato a valutare nuovamente se il reo sia meritevole del mantenimento del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2009, n. 12855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12855 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/01/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 156
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28306/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RE, nato a [...] il [...], ivi res.te in Rione Umberto I n. 1;
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 9/6/08;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio e atti al giudice a quo. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 9/6/08, ha condannato AG RE per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72, e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e, ritenuta la continuazione tra detti reati e quelli di cui alla sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 5/11/01, irrevocabile il 20/12/01, alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
pena sospesa subordinata alla pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano "Il Mattino", a spese anticipate dall'imputato; ordine di demolizione dell'opera e rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, eccependo violazione di legge, in quanto rileva che il prevenuto, nel processo definitosi con la citata decisione del 5/11/01, aveva richiesto ed ottenuto di patteggiare la pena, a condizione che essa fosse dichiarata sospesa. Con la decisione oggetto di impugnazione il decidente, avendo ritenuto la continuazione tra i reati di cui ai due processi, non avrebbe potuto subordinare la sospensione della pena alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Mattino", non essendo stata concordata tale subordinata tra l'imputato ed il p.m.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. La sentenza oggetto di gravame si appalesa logica e corretta. In ricorso si rileva che l'AG, imputato nel processo, R.G. n. 874/01 del Tribunale di Ischia, aveva chiesto ed ottenuto di patteggiare la pena a condizione che la stessa fosse dichiarata sospesa;
patto tra imputato e p.m. accettato e ratificato dal giudice con la pronuncia del 5/11/01. In conseguenza di ciò, nella decisione oggetto di impugnazione il decidente, avendo ritenuto la continuazione con il reato di cui alla precitata decisione, avrebbe errato, secondo il ricorrente, nel subordinare alla pubblicazione della sentenza la sospensione condizionale, non essendo stata concordata tra le parti tale subordinata nel giudizio in precedenza definitosi. La censura è totalmente priva di fondamento rilevato che:
- trattasi di due processi totalmente autonomi, il primo definitosi con il rito speciale ex art. 444 c.p.p. ed il secondo con il rito ordinario;
- in tema di reato continuato, nel caso in cui per il primo reato, separatamente giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, tale beneficio non si estende automaticamente alla seconda condanna, in quanto la unificazione tra più reati avviene ai soli fini della determinazione della pena (Cass. 12/4/99, n. 1512; Cass. 18/1/93, n. 402), occorrendo, invece, che il giudice di merito compia una nuova valutazione, per stabilire se il colpevole sia meritevole del beneficio, vista la autonomia sussistente tra i due giudizi.
Inoltre la sospensione della pena, concessa per la seconda volta, correttamente è stata subordinata alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Mattino", in dipendenza di quanto disposto dall'art. 165 c.p., comma 2, che prescrive detta subordinazione all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma 1 del cit. art..
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l'AG abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009