Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 1
L' unificazione ex art. 81 cod. pen. di una nuova condanna con fatti già giudicati in precedenza impone una nuova valutazione delle condizioni di cui agli artt. 163 e segg. cod. pen, in relazione al rinnovo della prognosi di non recidività richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2001, n. 23386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23386 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 04/05/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 1647
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - N. 43699/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Antonio Piccalo, del foro di Roma, nell'interesse dell'imputato LL RA n. il 1.9.1956 a Roma ivi elett. dom.to presso il suddetto difensore.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14/23 giugno 2000, di parziale riforma di quella in data 6/4/1998 del Pretore di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. G. Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
AN LI ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello in epigrafe, nella parte in cui, confermatane la penale responsabilità in ordine al solo reato di violazione dei sigilli, ritenuta la continuazione tra tale fatto (accertato il 16/6/94 e costituente l'ennesimo episodio di prosecuzione di lavori edilizi abusivi, nonostante il sequestro) e quello giudicato dal Pretore di Roma con sentenza dell'8/4/95, divenuta irrevocabile il 26/10 dello stesso anno, gli ha inflitto, a titolo di aumento ex art 81 cpv. c.p. sulla pena base precedentemente riportata (di a. 1 e m. 6 di reclusione, condizionalmente sospesa ex art. 163 c.p.), ulteriori m. 1 di reclusione e L. 100.000 di multa. Il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, espone le seguenti censure: a) mancata precisazione, sia in dispositivo, sia in motivazione, dell'estensione anche all'irrogato aumento di pena ex art. 81 c.p, del beneficio della sospensione condizionale, nonostante questo fosse stato espressamente richiesto nei motivi di appello ed i precedenti non fossero ostativi;
b) mancata conversione, pur in cospetto di richiesta in tal senso, della pena detentiva in quella corrispondente pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 L. 689/81; c) omessa pronuncia in ordine all'invocato "stato di necessità", che lo avrebbe indotto all'edificazione abusiva.
Va, anzitutto, rilevata l'inammisibilità della terza censura, considerato che nei motivi di appello le impellenti esigenze abitative del LI e del nucleo familiare non erano state addotte quale circostanza esimente dalla responsabilità penale, ai sensi dell'art. 54 c.p., ma solo quale indice di minor gravità del fatto, ai fini della richiesta mitigazione della pena, di cui, nel subordinato motivo, era stata denunciata l'eccessività. D'altra parte la pregiudiziale invocazione del giudicato, derivante dalla precedente irrevocabile condanna, era del tutto inconciliabile con la tesi dello stato di necessità, che (a parte l'implausibilità, a termini della costante giurisprudenza in materia di questa S.C.), avrebbe dovuto essere dedotto e dichiarato nel corso del precedente giudizio.
L'accoglimento, per quanto di ragione, del motivo principale (che deducendo l'unitarietà della condotta edificatoria abusiva, anche in violazione del sequestro, implicava la più corretta tesi della continuazione) ha comportato l'assorbimento di quello subordinato, che peraltro, ed ai soli fini della quantificazione dell'aumento ex art. 81 c.p, non è stato negletto dalla Corte di merito, laddove, rilevando la pervicace ostinazione dell'imputato nel proseguire le opere abusive, nonostante i ripetuti sequestri, adeguatamente giustifica, in riferimento ad uno dei più significativi parametri di cui all'art. 133 c.p. (intensità del dolo) l'esercizio del potere discrezionale sanzionatorio (oltretutto ed ictu oculi, nella specie, più che mite).
Fondati, nei termini di seguito precisati, sono invece i rimanenti motivi di ricorso.
L'appellante aveva chiesto, nei subordinati motivi di gravame, "l'estensione alla seconda condanna del beneficio della sospensione o quantomeno della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria", ma i giudici di appello tacciono del tutto al riguardo, sia nel dispositivo, sia nella motivazione.
Tale silenzio non può essere interpretato, come in via principale sostiene la ricorrente difesa, quale tacita estensione del beneficio sospensivo di cui all'art. 163 c.p., a suo tempo accordato al LI nell'irrogazione della pena per i fatti commessi fino al 23/3/93 e rispetto ai quali l'ulteriore episodio di violazione dei sigilli è stato dichiarato avvinto dal vincolo della continuazione, non rinvenendosi in sentenza alcun indice rivelatore di tale estensione, nè potendosi, in via di principio, ritenere l'estensione automatica. A tal proposito il collegio non ritiene di doversi discostare da quella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 5^ pen. 18/2/93 n. 1790 ed il precedente, ivi richiamato, del 5/5/89 in Riv. Pen. 1990, 394 m.) che ha negato siffatto automatismo, sulla scorta di un duplice, del tutto condivisibile, ordine di considerazioni: a) in quanto l'unificazione ex art. 81 cpv. c.p. riguarda esclusivamente la quantità di pena irrogata e non anche l'eseguibilità della stessa;
b) tenuto conto, altresì, che la consumazione di altro fatto criminoso, sia pure collegato al precedente dall'unitarietà del disegno criminoso, impone una nuova valutazione delle condizioni di cui agli artt. 163 e segg. c.p, soprattutto in relazione al rinnovo (quand'anche per effetto del cumulo giuridico tra le pene non risultino, come nella specie, superati i limiti massimi per la concedibilità del beneficio) della prognosi di non recidività, richiesta agli effetti della sospensione condizionale. Escluso, dunque, che i giudici di appello abbiano tacitamente accolto la richiesta di estensione del beneficio o ritenuto superfluo pronunziarsi sulla stessa sulla base dell'ipotizzato automatismo, non resta che accogliere gli alternativi profili di censura, deducenti l'omessa motivazione e decisione in ordine alla richiesta in questione ed a quella, rispetto alla stessa gradata, di conversione ex art. 53 L. 689/81 della pena detentiva irrogata (istanza, quest'ultima, sulla cui ammissibilità sarà il giudice di merito, se del caso, a pronunziarsi).
Ne consegue l'annullamento, in parte qua, della sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di merito romana.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sospensione condizionale della pena ed alla subordinata richiesta di conversione della pena detentiva.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001