Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
Il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. (Fattispecie in cui l'imputato aveva compiuto una trasformazione del territorio, a mezzo di dissodamento, sui fondi di sua proprietà, al fine di trarre in inganno gli organi addetti al controllo nel corso della procedura attivata dalla domanda di aiuti compensativi dalla Comunità europea, avanzata sul falso presupposto che i fondi erano destinati a coltivazione, quando in realtà erano adibiti a pascolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2006, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO PP M. - Presidente - del 16/11/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - rel. Consigliere - N. 1608
Dott. AMBROSIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 10780/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Operamolla Ugo nell'interesse di:
RO PP;
avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2006 del Tribunale per il riesame di Bari, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 13 dicembre 2005 del GIP del Tribunale di Trani;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione nella camera di consiglio del 16 novembre 2006, del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani disponeva il sequestro preventivo di alcuni fondi di proprietà del ricorrente RO PP, prospettando la ricorrenza delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 640 bis, 483, 81 c.p. e art. 61 c.p., n.2 e art. 7 c.p. e L. n 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. c) ed e), e art. 30, D.Lgs. n 42 del 2004, artt. 146 e 181, artt. 635 e 734 c.p.: tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale della stessa città che, con ordinanza in data 30.01.2006, rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse dell'indagato avverso suddetto decreto di sequestro preventivo.
Sosteneva in primo luogo il Tribunale come, nonostante il medesimo Collegio avesse in precedenza annullato ben due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi con riferimento ad alcuni dei reati per cui si procede (e, segnatamente, i reati in relazione alla L. n. 394 del 1991, artt. 635 e 734 c.p.), le decisioni precedentemente assunte non dovevano ritenersi vincolanti, contrariamente all'assunto difensivo che aveva sostenuto l'ostatività del "giudicato cautelare", in ordine alla valutazione della ricorrenza del fumus commissi delicti, poiché nella specie, era stata contestata anche la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., mai presa in considerazione nelle precedenti pronunce.
Ad avviso del Collegio risultava chiaro dalle risultanze processuali come l'RO avesse portato a termine condotte truffaldine a danno della Comunità europea attraverso due distinti comportamenti, da una parte con la apposizione di false indicazioni sulle domande amministrative, volte al conseguimento degli aiuti compensativi, e, dall'altra, con il dissodamento dei terreni, finalizzato a trarre in inganno gli organi addetti al controllo, comportamento, quest'ultimo, che integrava proprio quel quid pluris richiesto dall'art. 640 bis c.p. rispetto alla fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p..
Sosteneva, inoltre, il Tribunale la sussistenza sia del fumus commisti delicti, per il quale rimanda alle sue ordinanze precedenti, sia del periculum in mora per giustificare il mantenimento del provvedimento impugnato;
in particolare, per ciò che concerne suddetto periculum esso si concretava nella possibilità che altri dissodamenti avvenissero sui terreni di proprietà dell'RO ancora adibite a pascolo.
Inoltre, sempre a proposito del periculum, riteneva il Collegio che, pur essendosi ormai perfezionata una trasformazione del territorio sui fondi di proprietà dell'RO, cionondimeno permangono ulteriori conseguenze antigiuridiche, consistenti in una possibile ulteriore compromissione del bene giuridico protetto (nella fattispecie il territorio),che il sequestro preventivo tende ad evitare;
inoltre, il sistema del c.d. disaccoppiamento, come chiaramente delineato dal G.I.P. del Tribunale di Trani, avrebbe potuto essere agevolmente utilizzato per la reiterazione di analoghe condotte criminose se sui beni non si fosse mantenuto il vincolo del sequestro. Avverso tale ultimo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l'odierno imputato deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 321 c.p.p., e del giudicato cautelare già formatosi in forza delle decisioni del Tribunale della Libertà 08/07/2005 e 16/09/2005. Sostiene il ricorrente, avendo il Tribunale sostanzialmente recepito il giudicato cautelare già formatosi in forza delle due precedenti decisioni del Tribunale della libertà in relazione ai reati ambientali per cui si procede, che la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p., va operata con esclusivo riferimento al reato di frode comunitaria;
reato che, sostiene ancora il ricorrente, essendo stato commesso, in via di accusa, attraverso false dichiarazioni, non avrebbe alcuna attinenza con il sequestro non potendo certo ritenersi che lo stesso reato possa essere agevolato o reiterato grazie alla libera disponibilità del fondo.
Nel caso di specie, tra l'altro, la frode comunitaria sarebbe stata compiuta attraverso la falsa attestazione sulla destinazione a coltivazione del fondo, a far data all'anno 1991, frode che, ove commessa, si sarebbe già perfezionata con la ricezione dei relativi contributi comunitari e anche sotto questo profilo si rileverebbe la inutilità del sequestro, per la mancanza del requisito del periculum in mora.
All'udienza in camera di consiglio in data 16 novembre 2006, il Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame a norma degli artt. 322 bis e 324 è limitato, art. 325 c.p.p., ex comma 1, al vizio di "violazione di legge", sì che occorre stabilire se il contenuto delle censure formulate dal ricorrente, il quale ha denunciato la mancanza assoluta di motivazione sia dell'ordinanza di riesame che del decreto di sequestro, in ordine al presupposto delle specifiche finalità probatorie perseguite mediante il vincolo sulla cosa, possa ritenersi compreso, o non, nell'ambito del controllo demandato in materia alla Corte di Cassazione.
Può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. e), trattandosi di vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): il provvedimento può essere censurato solo quando la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Il principio di diritto che ne ha tratto la giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al riesame di provvedimenti di natura ablatoria, è che "il ricorso per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., n. 1, è ritualmente proponibile solo per denunciare la mancanza assoluta di motivazione dell'ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti". Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie, non può certo parlarsi di motivazione inesistente o soltanto apparente. Il Tribunale ha congruamente motivato con riferimento alla sussistenza del fumus rilevando che per poter avere accesso agli aiuti comunitari de quibus occorreva aver presentato domanda di pagamento compensativo con esclusivo riferimento a terreni che non risultassero destinati, al 31 dicembre 1991, a pascolo permanente, a colture permanenti a colture forestali o a usi non agricoli. Viceversa, dall'esame degli atti, era emerso che il ricorrente aveva avanzato richiesta di pagamento, pur in assenza dei requisiti richiesti, avendo fatto riferimento a superfici prevalentemente destinate, alla data del 31 dicembre 1991, a pascolo permanente o agli altri usi espressamente esclusi dalla disposizione in esame. Era inoltre emerso che il ricorrente aveva posto in essere un'attività di radicale trasformazione del territorio, attraverso "spietramento e dissodamento" dello stesso al fine di trarre in inganno gli organi comunitari addetti ai controlli. Tale condotta, intervenuta negli anni successivi al 1991, ed accertata attraverso le aerofotogrammetrie allegate alla consulenza tecnica in atti, appare sufficiente ad integrare il fumus della condotta contestata.
Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il ricorrente osserva che il periculum non può ritenersi sussistente non essendo neppure ipotizzabile che la disponibilità del bene possa agevolare la commissione o la reiterazione dello stesso reato che necessiterebbe di una falsa attestazione alla pubblica amministrazione. Rileva questo collegio che la motivazione del Tribunale, che ha tra l'altro richiamato la sentenza OC (Cass., sezioni unite, 29 gennaio 2003, n. 12878), appare del tutto condivisibile:
le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare mediante il sequestro preventivo non sono identificabili con l'evento del reato in senso naturalistico e neppure con l'evento in senso giuridico (cioè, la lesione del bene penalmente tutelato), cosicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato medesimo. In particolare, è stato affermato che l'utilizzazione dell'immobile costruito in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, pur non modificando il perfezionamento del reato già avvenuto, sicuramente aggrava e prolunga la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio. (v. così, tra le decisioni più significative Cass. 3^, Sez. 23.2.1995 - Forti;
Cass. 3^ Sez. 15.1.1997 - Messina;
Cass. 3^ Sez. 15.2.2000 - Scritturale;
Cass. 3^ Sez. 12.6.2001 - D'Amora). Più recentemente, questa Corte ha affermato che la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo - che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato - è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter (vedi Cass., Sez. 3^: 27/9/1995, n. 2691, Imerito;
10/10/1996, n. 3440, Donato;
26/10/1996, n. 3195, Russo;
15/1/1997. n. 78, Messina;
27/3/1998, n. 336, Vargeto;
8/7/1999, Nisticò; 14/4/2000, n. 735, Scritturale;
29/5/2004, n. 1551, Cice;
2/7/2001, D'Aurora; sez. 3, sent. n. 19761 del 2003). Le "conseguenze" che la misura cautelare è destinata ad impedire, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. devono identificarsi, pertanto, con specifico riferimento ai reati in tema di tutela paesaggistica, nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali. Va quindi affermato il principio che anche in materia di reati concernenti la tutela del territorio, l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento cautelare, ben possono verificarsi anche dopo la consumazione del reato, perdurando la lesione dell'equilibrio urbanistico e del territorio che è il valore essenziale cui è finalizzato il controllo pubblico.
Corretta appare, pertanto la motivazione adottata sul punto specifico dal giudice di merito e correttamente, inoltre, lo stesso giudice ha fatto riferimento al pericolo di ulteriori dissodamenti dei fondi di proprietà del ricorrente nella parte ancora adibita a pascolo e alla possibilità di utilizzare, da parte del ricorrente, il c.d. sistema del disaccoppiamento (trasferimento fittizio su altra porzione immobiliare di "quote grano", precedentemente attribuite altrove), per reiterare le condotte criminose.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007