Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2006, n. 5225
CASS
Sentenza 16 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. (Fattispecie in cui l'imputato aveva compiuto una trasformazione del territorio, a mezzo di dissodamento, sui fondi di sua proprietà, al fine di trarre in inganno gli organi addetti al controllo nel corso della procedura attivata dalla domanda di aiuti compensativi dalla Comunità europea, avanzata sul falso presupposto che i fondi erano destinati a coltivazione, quando in realtà erano adibiti a pascolo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2006, n. 5225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5225
    Data del deposito : 16 novembre 2006

    Testo completo