Sentenza 5 settembre 2013
Massime • 1
Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare la sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, con il limite di cui all'art. 81 comma secondo, cod. pen., secondo cui la pena per la violazione più grave non deve superare l'aumento del triplo oltre il quale la stessa diverrebbe illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento a titolo di continuazione con la pena della reclusione pur essendo il reato satellite solo con la pena della multa).
Commentari • 2
- 1. Reato continuato, concorso di reati, pena, criteri di determinazione, aumento, pene eterogenee previste per i reatiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2018
- 2. La continuazione quando è applicabile nel diritto penale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2018
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 05/09/2013, n. 41659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41659 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 05/09/2013
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 117
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 30741/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IA n. il 24 giugno 1986;
2) Di OR EL n. il 11 maggio 1987;
3) Di FE AR n. il 24 marzo 1987;
avverso la sentenza 21 gennaio 2013 - Corte di Appello di Salerno;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. VIOLA Alfredo Pompeo, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
udito il difensore avv. Santoro Antonio, il quale, per la parte civile ha concluso per il rigetto del gravame.
udito il difensore avv. Bellucci Francesco, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 21 gennaio 2013, depositata in cancelleria il 20 aprile 2013, la Corte di Appello di Salerno, confermava la sentenza 5 maggio 2011 del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva dichiarato ET IA, Di OR EL, Di FE AR, previa riqualificazione del fatto contestato ai capi C) e D) come assorbiti ai sensi dell'art. 84 cod. pen. nell'ipotesi di cui al capo A) della rubrica, responsabili dei reati di cui ai capi A) e B) - rispettivamente violenza privata e lesioni personali volontarie - condannandoli, ritenuto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod pen., applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod pen., alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Francesco Bellucci, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
a) con la prima doglianza veniva rilevata l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4, 6 e 48, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c),
con riferimento al delitto di cui all'art. 582 cod. pen. contestato sub lett. B); il giudice non aveva tenuto conto che, tra il reato di violenza privata di competenza del Giudice di Pace e il reato di lesioni volontarie di competenza del Tribunale, non vi era affatto il ravvisato concorso formale, non essendo stati i fatti commessi con un'unica azione od omissione, bensì con più azioni commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Secondo l'accusa, infatti, l'autovettura con a bordo le parti lese era stata raggiunta e fermata dagli imputati che solo in un secondo momento avevano aggredito le stesse parti lese. Ne conseguiva che il delitto di lesioni non poteva attrarre per connessione, nella sfera della cognizione del Tribunale ordinario, il reato di violenza privata;
b) con la seconda censura veniva eccepita la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b) in relazione alla pena irrogata per il delitto di lesioni volontarie atteso che, essendo stato riconosciuta la continuazione, è stata inflitta una pena detentiva anche per un reato, quello di violenza privata, che stante la competenza del Giudice di Pace avrebbe dovuto importare la sola pena pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3.1 - Quanto al primo motivo di ricorso, come correttamente posto in evidenza dal giudice del merito l'eccezione d'incompetenza per materia (erroneamente indicata dal ricorrente come per territorio) è stata sollevata tardivamente, vale a dire solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Sul punto, ancorché la circostanza sia stata palesata dal giudice in motivazione, nulla contesta il ricorrente.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 - Deve infatti osservarsi che, nella fattispecie, il giudice di merito non è incorso in alcuna violazione di legge;
ancorché nulla sia stato esplicitato sul punto dal Tribunale in punto di calcolo della pena, deve osservarsi che, anche qualora fosse stata irrogata per il reato di lesioni volontarie, la sola pena della multa in forza del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 e non quella detentiva di cui all'art. 582 cod. pen., commi 1 e 2, avendo il Tribunale ritenuto la continuazione tra i reati contestati di lesioni e di violenza privata, ben poteva pervenire alla pena Finale di mesi tre di reclusione. In ottemperanza, infatti, ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite 26 novembre 1997, deve ribadirsi che, ai fini del trattamento del reato continuato, occorre applicare la sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave (nella fattispecie la reclusione) con il limite di cui all'art. 81 cpv cod. pen. secondo cui la pena infliggenda per la violazione più grave non deve superare l'aumento del triplo, oltre il quale limite la pena diverrebbe illegale, come deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 312 del 17 marzo 1988. E ciò non soltanto perché la tendenza legislativa è volta alla più ampia applicazione dell'istituto della continuazione ai fini mitigatori, ma anche perché è lo stesso tenore della norma che impone l'unicità di pena.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013