Sentenza 13 novembre 2000
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del P.G. territoriale circa l'illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2000, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO VALENTE Presidente del 13/11/2000
1. Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO TIRELLI " N. 5792
3. " SECONDO CARMENINI rel. " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCO FIANDANESE " N. 17957/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA
Nei confronti di
NC VA, n. a Catania il 9.6.1973
Avverso la sentenza del Pretore di Catania del 7.7.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carmenini udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Con sentenza del 7.7.1999, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, giudicando AL NE per il reato di ricettazione, gli applicava, ex art. 444 c.p.p., la pena su richiesta "di mesi tre di reclusione e lire 750.000 di multa in continuazione sulla pena già applicata con sentenza del Pretore di Catania in data 5.6.1992. Pena sospesa". Ricorre per cassazione il P.G. territoriale, deducendo la violazione degli artt. 81 cpv. e 648 c.p., atteso che l'aumento di pena, come determinato, andava commisurato alla pena base edittale per il reato di ricettazione ex art. 648, comma 1, c.p., non essendo stata riconosciuta l'ipotesi attenuata prevista dal capoverso dello stesso articolo;
deducendo, altresì, l'illegittimità della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone il reo già usufruito due volte.
Il ricorso non è fondato.
Il giudice di merito ha pronunciato sentenza ex art. 411 c.p.p., sulla richiesta delle parti di applicazione di pena concordata. Il c.d. "patteggiamento" priva le parti della facoltà di dolersi dell'esistenza o meno, in fatto, dei presupposti oggettivi, soggettivi e circostanziali del reato ascrittogli, salvi i limiti di applicabilità dell'art. 129 c.p.p., che nella specie sono stati comunque vagliati dal giudicante.
Nè può parlarsi di illegalità della pena o del beneficio de quo.
Il giudice di merito, invero, ha mostrato - pur nel carattere sintetico della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - di avere effettuato "la qualificazione giuridica del fatto" in modo da pervenire alla determinazione della pena, di cui si discute, con ciò dando alla ricettazione la qualificazione di particolare tenuità. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, deve ritenersi che la situazione di chi ha riportato una sola condanna a pena sospesa per più fatti in continuazione non presenta elementi di differenza rispetto a colui che - come nel caso di specie - venga dichiarato colpevole di un unico reato continuato con separate sentenze e condannato a pene tutte sottoposte alla sospensione condizionale, purché, ovviamente, non si superi il tetto massimo oltre il quale il beneficio non può essere concesso. Deve, invero, affermarsi che, ai fini della concessione del beneficio opera la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato, sì che, in definitiva, la pluralità di condanne viene assimilata ad una sola condanna (v. Cass. Sez. II, sent. 8599/99, Lo Dame, RV 212470; Cass. Sez. I, sent. 3631/93, Marrone, RV 195430). Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001