Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2000, n. 1477
CASS
Sentenza 13 novembre 2000

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Massime1

La sospensione condizionale della pena può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del P.G. territoriale circa l'illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte).

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2000, n. 1477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1477
Data del deposito : 13 novembre 2000

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