Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 1
Al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l'identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2000, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Oreste Ciampa Presidente del 13/3/2000
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 516
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 37158/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT IO, avverso la sentenza 6 maggio 1999 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. NT IO ricorre contro la sentenza 6 maggio 1999 con la quale la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio della Corte di cassazione - in parziale riforma della decisione 18 aprile 1996 del Pretore di Acqui Terme, Sezione distaccata di Nizza Monferrato, che aveva condannato il ricorrente alle pene di anni due, giorni cinque di reclusione e lire un milione di multa per i delitti di ricettazione e truffa uniti dal vincolo della continuazione, sentenza parzialmente riformata da altra Sezione della Corte di appello di Torino che, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648, 2^ comma, riduceva la pena ad anno uno di reclusione e lire 600. 000 di multa - concesse le circostanze attenuanti generiche, riduceva ulteriormente la pena a mesi dieci di reclusione e lire 500.000 di multa.
Con unico motivo si censura la sentenza impugnata per avere disatteso la richiesta, contenuta nei motivi nuovi, di applicazione della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli, analoghi, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 9 luglio 1997, divenuta irrevocabile il 5 febbraio 1998, sul presupposto che la decisione del giudice di rinvio non potrebbe mai contenere statuizioni su punti non investiti dall'originario atto di impugnazione pure considerando che la censura era stata enunciata non nell'atto di appello a seguito di rinvio della Corte di cassazione, ma soltanto nei motivi nuovi. Principi da ritenere erronei, potendo la continuazione essere riconosciuta, a prescindere dal devolutum, sia nel giudizio di legittimità sia in sede esecutiva. Tanto più che la sentenza per cui sì chiede l'applicazione dell'art. 81, 2^ comma, c.p. risulta passata in cosa giudicata il 5 febbraio 1998 e che la sentenza di rinvio è stata pronunciata il 12 febbraio 1998, quando l'interessato non era nei termini per richiedere l'applicazione della continuazione nel giudizio di legittimità.
2. Il ricorso è fondato.
Erroneamente il giudice a quo ha denegato, in via di principio, l'applicazione della disciplina del reato continuato perché al giudice di rinvio sarebbe precluso, pure una volta ritenuta l'identità del disegno criminoso, il riconoscimento della continuazione (nella specie, fra il reato per cui è stata pronunciata condanna dalla sentenza 2 giugno 1997 della Corte di appello di Torino e quello di cui al presente ricorso). Il tutto a prescindere dalla deduzione di tale censura nei motivi nuovi, considerando che la sentenza ora ricordata risulterebbe passata in giudicato il 5 febbraio 1998 e, quindi, successivamente alla pronuncia della Corte di cassazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di continuazione può essere proposta anche nel giudizio di rinvio se, e solo se, la sentenza relativa al reato esterno sia divenuta irrevocabile dopo la pronuncia di annullamento (cfr. Sez. V, 14 novembre 1989, Giordano). In un quadro, dunque, che non pone limiti ai poteri esercitabili in sede di giudizio rescissorio diversi da quelli derivanti dal giudicato parziale ovvero dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi.
D'altro canto, le cadenze del processo conclusosi con la sentenza in ordine alla quale è stata domandata l'applicazione della continuazione (azionabile pure in sede esecutiva a norma dell'art.671 c.p.p.) escludono che, nella specie, la richiesta costituisca esercizio di poteri dei quali la parte non sia avvalsa nelle precedenti fasi e che, conseguentemente, si siano verificate decadenze.
3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio, per nuova deliberazione sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino che si conformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000