Sentenza 11 maggio 1993
Massime • 4
Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per l'applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 - 129 del nuovo cod. proc. pen. - è necessario sussista ancora un "procedimento" in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato e che detto "procedimento" più non esiste una volta che essa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità).
In tema di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione, con l'espressione "parti della sentenza" l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma riprodotta nell'art. 624 del nuovo cod. proc. pen. - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto.
Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata (normalmente, il giudice di appello), limitatamente, peraltro, ai punti che furono oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata; ne consegue che se il rinvio a seguito dell'annullamento riguarda soltanto la determinazione della pena non può trovare applicazione il disposto dell'art. 597 comma quinto, nuovo cod. proc. pen. (norma, questa, che si osserva anche nei processi in regime di "prosecutio", ai sensi dell'art. 245 delle norme transitorie del nuovo cod. proc. pen.).
Deve escludersi che la disciplina della revisione prevista dal nuovo cod. proc. pen. consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato. L'istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per quel che attiene ai casi ed ai limiti della revisione - ed in particolare al concetto di "novità" della prova - la disciplina del nuovo cod. proc. pen. è sostanzialmente quella già prevista dal codice abrogato). (V. Sent. n. 208, 15 luglio 1985, C. Cost.).
Commentari • 5
- 1. Le Sezioni unite sull'ammissibilità del ricorso straordinario perGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Può darsi che la sentenza in commento abbia scelto la migliore possibile tra le soluzioni che si erano formate in una giurisprudenza controversa delle sezioni semplici, e cioè in un "luogo" del diritto che non è il migliore possibile dei mondi. E può darsi, quindi, che ci si debba solo limitare ad aderire a essa e plaudire all'avvenuto superamento del contrasto. Ma può anche darsi che le ragioni addotte a sostegno mostrino, a un'analisi più attenta, qualche crepa; che le perplessità su certi passaggi troppo "veloci" non siano fugate. E allora occorre smorzare gli entusiasmi e aprire lo scrigno dei dubbi sullo scorrevole fluire della motivazione. La sentenza così riassume la questione …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
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di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
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- 5. Alle Sezioni unite una questione in tema di giudicato progressivoGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 24 settembre 2020
Cass., sez. I, 10 luglio 2020 (dep. 21 luglio 2020), n. 21824, Di Tomassi, Presidente, Santalucia, Relatore, Canevelli, p.m. (concl. diff.). L'ordinanza in commento si colloca all'interno della lunga evoluzione giurisprudenziale avente ad oggetto l'istituto del c.d. giudicato progressivo, discendente dall'annullamento parziale della sentenza di cui all'art. 624 c.p.p., a norma del quale “se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”. Con il susseguirsi di ben sei sentenze delle Sezioni Unite nell'arco di più o meno un decennio (Cass., sez. un., 23 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente del 11.5.1993
1. Dott.DO VESSIA Consigliere SENTENZA
2. Dott.Piero CALLÀ " N. 2
3. Dott.Brunello DELLA PENNA " REG. GEN.
4. Dott.Vincenzo VALENTE " N.11982/92
5. Dott.Bruno FOSCARINI "
6. Dott.Mauro Domenico LOSAPIO "
7. Dott.Giorgio LATTANZI "
7. Dott.Antonio MORGIGNI "
ha prnunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE AL n. Paternò 13.3.1932;
IR DO n. Cupra Marittima (AP) 9.7.1924;
CA OL MA NT n. Milano 29.9.1941;
RG US n. Castelcovati 29.5.1951;
RG AR n. Castelcovati 19.7.1963;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 18.11.1991;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Foscarini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sebastiano Suraci che ha concluso per a.s.r. in ordine al reato di cui al capo A1 lett.a) e dichiarare N.D.P. perché estinto il reato per prescrizione con eliminazione della relativa pena. Rigetto nel resto dei ricorsi. Rigetto del ricorso di SÒ OL.
Udito il difensore avv. Ennio Amodio.
IN FATTO E IN DIRITTO
IG SA, AB DO, SÒ OL RI SA, ED US e ED AR vennero tratti a giudizio per rispondere, i primi due quali committenti, la SÒ quale direttore dei lavori, e i due ED quali esecutori, di vari reati edilizi - e il AB anche del reato di cui all'art. 483 C.P. - in relazione a quindici fabbricati del complesso di Via Massaglia n. 97 e 113 costruiti in Milano.
Più precisamente, a tutti era stato addebitato il reato di cui all'art. 20 lett.b L.47/85, per avere, in concorso fra loro e nelle riferite qualità, posto in essere opere totalmente difformi rispetto alle concessioni edilizie, opere specificate, sotto varie lettere, nel capo A numeri 1 e 2 (e 3, che più non interessa), relativi il primo ai fabbricati di tipo A e B, il secondo a fabbricati di tipo C;
in Milano sino al 24.4.87;
a IG, AB e SÒ anche il reato di cui all'art. 20 lett. a L. 47/85 (capo B) per violazione delle norme tecniche di attuazione alla variante generale del piano regolatore, per avere attribuito ai singoli fabbricati generalizzata destinazione ad uffici mentre invece la normativa prevedeva la destinazione ad attività produttive in misura non inferiore al 70% e ad uffici in misura non superiore al 30%; in Milano sino al 21.5.87;
ed inoltre il reato di cui all'art. 20 lett. c L. 47/85 (capo C) per lottizzazione abusiva operata con la menzionata destinazione generalizzata ad uffici;
in Milano sino al 21.5.87;
a AB, infine, anche il reato di cui all'art. 483 C.P., per avere, quale amministratore della Soc. Imm. Perim S.p.A., attestato falsamente in otto dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed allegate alle domande di concessione edilizia in sanatoria, che i lavori di cui alle domande in oggetto erano stati ultimati, ai sensi dell'art. 31 cpv. L.47/85, anteriormente al 1 ottobre 1983; in Milano il 19.9.86.
Con sentenza in data 10.12.87 il Pretore di Milano affermava la responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (escluse le opere di cui al punto 3 del capo A, e ritenuta la responsabilità di ED US e ED AR limitatamente all'esecuzione delle opere concernenti gli edifici C1-C2, quanto al primo, e C3-C4, quanto al secondo) e li condannava a pene di giustizia.
In parziale accoglimento dell'appello degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 4.6.90, assolveva la SÒ per non aver commesso il fatto dagli addebiti di cui ai capi B e C;
proscioglieva per amnistia IG e AB dalla più lieve contravvenzione di cui al capo B e il AB anche dalla falsità ideologica ex art.483 C.P.; riduceva la pena inflitta, peraltro escludendo la concedibilità delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione, con sentenza in data 8.5.91, annullava senza rinvio nei confronti di IG, AB e SÒ, in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. c L. 47/85 (lottizzazione abusiva) "perché il fatto non sussiste"; annullava senza rinvio nei confronti dei medesimi imputati relativamente alle imputazioni di cui al capo A1 lett.a)b)c) ritenuti costituire violazioni dell'art. 20 lett. a (e non già lett. b) L. 47/85, perché estinti per amnistia, e nei confronti degli stessi imputati e dei due ED in ordine al capo A2 sub b) e c) e ad un solo servizio igienico di cui alla lett. d) perché estinti per intervenuta sanatoria;
annullava nei confronti della SÒ per difetto di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche;
rigettava nel resto i ricorsi degli imputati e rinviava per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Nel giudizio di rinvio gli imputati sostenevano la prescrizione del reato di cui al capo A1 lett. d, intervenuta prima della sentenza della Corte di Cassazione.
Con sentenza in data 18.11.91 la Corte di Appello di Milano, pur dando atto della correttezza del calcolo prospettato dalla difesa, escludeva che nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la determinazione della pena, potesse essere applicata una causa di estinzione del reato eventualmente verificatasi prima della sentenza di annullamento;
ciò sul rilievo che sulle disposizioni non annullate e non connesse essenzialmente con quelle annullate la sentenza aveva autorità di cosa giudicata e, non essendovi evidentemente rapporto di connessione essenziale tra le ritenute imputazioni residue e la determinazione della pena (sola parte annullata), il giudizio della Cassazione di esistenza sotto ogni aspetto di dette residue imputazioni era inconfutabile e intangibile;
confermava, poi, quanto alla SÒ il diniego di attenuanti generiche, richiamando "gli stessi motivi di ordine generale esposti dalla Corte di Appello a base del diniego di dette attenuanti agli altri imputati...; e quindi, premesso che le residue violazioni avevano costituito abusi "di non marcata entità", determinava le pene per le tre residue contravvenzioni, sempre unificate per continuazione, in mesi quattro di arresto Lire 20.000.000 di ammenda ciascuno quanto a IG e AB, mesi tre di arresto Lire 10.000.000 di ammenda quanto a SÒ, e giorni venti di arresto e Lire 10.000.000 di ammenda ciascuno quanto ai due ED.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per denunciare: IG, AB, ED US e ED AR 1) violazione degli artt. 152 e 545 C.P.P. 1930 per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione, quanto al reato di cui al capo A1 lett. d 2) violazione delle stesse norme per omessa declaratoria di estinzione per amnistia quanto ai reati di cui ai capi A2 lett. a) e d) 3) in via subordinata difetto di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche (art. 475 n. 3 C.P.P. 1930);
SÒ 1) violazione degli artt. 152 e 576 C.P.P. 1930 per omessa declaratoria della prescrizione di tutte e tre le residue imputazioni;
2) violazione della legge penale e mancanza di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche . All'udienza del 2.2.93 la quarta sezione di questa Corte, ha rilevato che pure dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 373 del 23.11.90, ric. Agnese - che aveva risolto in senso negativo il contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità, nel giudizio di rinvio o nel successivo giudizio per cassazione, di dichiarare a norma dell'art. 152 C.P.P. 1930, estinto un reato per prescrizione quando l'annullamento parziale ha per oggetto statuizioni che non riguardano, neppure per connessione, la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato - il dibattito sull'argomento non era affatto cessato, e la prima sezione di questa Corte, con la recente sentenza n. 5431 del 9.5.92 ric. Lanciotti aveva risolto in senso opposto la questione;
ed ha quindi investito di nuovo queste Sezioni Unite affinché il principio affermato con la menzionata sentenza del 23.11.90 venisse, in particolare, riesaminato in relazione a due punti e cioè: 1) alla possibilità di applicare i principi stabiliti dalla sentenza Agnese - in cui si discuteva di una causa estintiva del reato verificatosi dopo la sentenza di annullamento - anche alle cause estintive del reato intervenute prima della sentenza di annullamento 2) all'influenza che può avere, nell'interpretazione delle norme sul giudizio di rinvio, la nuova disciplina della revisione quale risulta dall'art. 630 lett. c) C.P.P. 1988. In data 7.3.93 i ricorrenti hanno depositato memoria. Con i motivi di ricorso relativi alla prescrizione si sostiene che la sentenza dalle Sezioni Unite (23.11. 1990, ric. Agnese), i cui principi sono stati applicati dalla Corte di rinvio, da una parte ha fatto propria una nozione di giudicato inaccettabile sul piano sistematico, dall'altra ha trascurato di inserire la questione nel quadro complessivo dei principi stabiliti dal nuovo C.P.P.. Quanto al primo punto in sintesi si deduce che l'irrevocabilità - preclusiva dell'applicazione dell'art. 152 C.P.P. - è un attributo della sentenza nella sua completezza, e non esiste una irrevocabilità parziale;
che nel caso di annullamento parziale si può parlare solo di preclusione processuale la quale investe "ogni questione di diritto decisa" essendo esplicitamente previsto un obbligo del giudice di uniformarsi alla decisione della Cassazione (art. 546, 1 comma, C.P.P. 1930); che le disposizioni della sentenza non annullate, richiamate dall'art. 545 C.P.P., non sono altro che punti già decisi, vale a dire le questioni di diritto decise menzionate nell'art. 546; che nella fattispecie la preclusione di cui all'art. 545 C.P.P. investiva la qualificazione giuridica del fatto, la sua sussistenza, l'attribuzione dello stesso agli imputati, l'inapplicabilità della "sanatoria" ma tutto il resto era ancora in discussione, "in itinere"; che nessuna contraddittorietà vi è tra l'accertamento del fatto-reato e la sua estinzione. Quanto al secondo punto si sostiene che la normativa del nuovo C.P.P. rimuove qualsiasi dubbio sull'applicabilità dell'art. 152 (ora 129) nel giudizio di rinvio e per tale tesi vengono richiamati:
1) l'art. 597, 5 comma C.P.P. (applicabile anche ai processi in regime di prosecutio ex art. 245 Disp. Att. C.P.P.) che ha attribuito al giudice di appello -e quindi a quello di rinvio che ha gli stessi poteri del primo - il potere di applicare di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione e una o più circostanze attenuanti;
e quindi nel nuovo sistema e nel regime transitorio è l'interesse difensivo dell'imputato ad essere privilegiato rispetto al rigore formale delle preclusioni;
2) la nuova disciplina della revisione che, ricalcando precedente orientamento giurisprudenziale, relativo all'art. 554, n. 3, C.P.P. 1930, consente di ritenere "nuove prove..." (art. 630, lett. c, C.P.P. 1988) per l'applicazione di cause estintive del reato anche quelle già esistenti in atti ma non valutate nella sentenza passata in giudicato;
e quindi, se la causa estintiva, sfuggita al controllo della Corte di Cassazione e del giudice di rinvio può essere rilevata e dichiarata quando ormai la sentenza è passata in giudicato, a maggior ragione non può sussistere preclusione alcuna prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto sopra premesso, va innanzitutto rilevato che nessuna causa estintiva è "sfuggita" al controllo della Corte di Cassazione" che emise la sentenza di annullamento. Ed infatti, se è vero che in relazione all'addebito di cui al capo A1 relativo agli edifici tipo A e B la data di ultimazione dei lavori venne accertata nell'estate del 1985, è altresì vero che i fatti di cui al capo A1, lett. d) sono stati ritenuti in continuazione con quelli di cui al capo A2, lett. a), d) che, come risulta dalla sentenza di appello e da quella di annullamento, riguardavano gli edifici tipo C non ancora ultimati alla data del 3.4. 1987 con la conseguenza che la permanenza del reato non era cessata;
e nella stessa memoria difensiva del 7.5.1993 il termine prescrizionale per tali fatti viene fatto decorrere dal 24.4. 1987, giorno in cui venne eseguito il sequestro degli immobili.
Ed allora, poiché ai sensi dell'art. 158, 1 comma C.P. per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, nel caso in esame anche in relazione al fatto di cui al capo A1 detto termine (quattro anni e sei mesi, art.157, n. 5, 160 C.P.) deve essere calcolato non con riferimento alla data di cessazione della permanenza per detto reato, 1 settembre 1985 come sostenuto dai ricorrenti, bensì dalla data di cessazione della continuazione, 24.4.1987; e, quindi, alla data della sentenza di annullamento - 8.5.1991 - il termine non era decorso. Ma la questione di diritto - nei termini proposti dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite e nei motivi di ricorso - va ugualmente esaminata considerato che sia l'ordinanza di rimessione che i motivi di ricorso ripropongono "in toto" l'intero problema e che, in sostanza, le argomentazioni riguardanti la possibilità che il giudice di rinvio nel caso di annullamento che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, applichi cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Corte di Cassazione, sono state prospettate anche quale supporto per una complessiva rivalutazione dell'interpretazione data dalle Sezioni Unite con la sentenza 23.11.90 n. 373, Agnese. Del resto l'intero problema è stato riproposto nella memoria del 7.5.93 che sostiene quanto al capo A1 lett. d), la prescrizione intervenuta prima della sentenza di annullamento, e quanto agli altri due capi, la prescrizione intervenuta dopo detta sentenza.
Queste Sezioni Unite ritengono che debbano essere confermati i chiari principi stabiliti con la sentenza 373/90 (sostanzialmente già accolti in altra sentenza delle S.U., 18.2.1988 Rabito in Cass. Pen. 1988 pagg. 1343 sgg.) e di precisare che nel caso di annullamento che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. Per quanto attiene al primo dei due punti prospettati dai motivi e riassunti all'inizio, là dove si sviluppa il concetto che "la sentenza Agnese ha fatto propria una nozione di giudicato inaccettabile sul piano sistematico", la Corte in primo luogo rileva che sentenza della prima sezione penale n. 5431 del 9.5.92 ric. Lanciotti, citata nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite e dai ricorrenti in sede di discussione, in realtà si è limitata a richiamare gli argomenti della giurisprudenza precedente alla sentenza delle Sezioni Unite, senza svolgere alcun discorso che contrastasse le argomentazioni di questa, ed anzi affermando di aderire ad una "giurisprudenza ormai costante", che tale però non era stante la cospicua giurisprudenza contraria e soprattutto stante la sentenza delle Sezioni Unite.
Rileva, poi, che le deduzioni dei motivi ripetono argomentazioni già esaminate e disattese dalle Sezioni Unite, con motivazione che, come sopra detto, deve essere condivisa.
È quindi sufficiente confermare che con l'espressione "parti della sentenza" l'art. 545 C.P.P. 1930 (norma integralmente riprodotta nell'art. 624 C.P.P. 1988) ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame;
anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto;
e che per l'applicazione dell'art. 152 C.P.P. 1930 (129 C.P.P. 1988), è necessario sussista ancora un "procedimento" in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato, e che detto "procedimento" più non esiste una volta che la Corte di Cassazione abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità sul quale, quindi, la sentenza diviene irrevocabile, essendo esaurito il potere decisorio del giudice della cognizione.
Dovendosi, in particolare, escludere che le disposizioni della sentenza non annullate, richiamate dall'art. 545 C.P.P., che "hanno autorità di cosa giudicata", non siano altro che le "questioni di diritto decise" menzionate nell'art. 546, le quali, viceversa, riguardano le parti "annullate" e non quelle "non annullate". E sottolineare non solo quanto già rilevato dalle Sezioni Unite, e cioè che l'interpretazione che ritiene la "definitività" della decisione su "esistenza del reato-responsabilità dell'imputato" (se l'annullamento riguardi altri punti) trova conferma nella disciplina del C.P.P. 1988 che all'art. 624, corrispondente all'art. 545 C.P.P. 1930, espressamente fa coincidere il concetto di "autorità di cosa giudicata" della sentenza relativamente alle parti non annullate con quello di "irrevocabilità" (di dette parti); ma altresì che in entrambi gli articoli l'autorità di cosa giudicata-irrevocabilità riguarda le disposizioni delle sentenze relative alle parti non annullate (e non in connessione essenziale con quelle annullate) e tra tali "disposizioni" vi è, oltre l'accertamento del fatto etc.etc., la pronuncia di condanna, sicuramente incompatibile con l'avvenuta estinzione del reato;
ulteriore conferma che, nel caso di annullamento parziale nei termini di cui sopra, il "giudicato" riguarda anche la non esistenza di cause estintive del reato.
Né una diversa interpretazione può trovare elementi di conforto nelle disposizioni del nuovo C.P.P. richiamate nei motivi di ricorso (secondo dei due punti sopra riassunti) e per le quali in particolare sono state nuovamente investite le Sezioni Unite con specifico riferimento alle cause di estinzione del reato intervenute prima della sentenza di annullamento e "sfuggite" alla Corte di Cassazione.
Ed infatti:
1) è vero che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata e quindi, normalmente, del giudice di appello;
ciò peraltro limitatamente ai punti che furono oggetto dell'annullamento (o in connessione essenziale con la parte annullata); e quindi, se il rinvio a seguito dell'annullamento riguarda soltanto la determinazione della pena, non potrà essere invocato l'art. 597, 5 comma, C.P.P. ad es. per la concessione di attenuanti;
2) deve escludersi che la disciplina della revisione prevista dal C.P.P. 1988 consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e"sfuggite" al controllo della Corte di Cassazione;
in particolare, che la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva possa essere intesa nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato.
Per quanto attiene i casi di revisione (art. 630 C.P.P.) e i limiti della revisione (art. 631 C.P.P.) la disciplina del C.P.P. 1988 è sostanzialmente quella già prevista dagli art. 554 e 555 C.P.P. 1930; ciò va in particolare affermato per quanto attiene al concetto di novità della prova richiesta dall'art. 630, lett. c, C.P.P. 1988 e dall'art. 554 n. 3, C.P.P. 1930. E quindi anche con il nuovo C.P.P. va riaffermato quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 26 febbraio 1988, AN (in Cass.Pen. 1988 pagg.2034 e sgg.) e precisamente che "...l'istituto della revisione presuppone un giudicato ma non è diretto a contraddirlo, a negarne la validità, a negarne la correttezza in quanto atto conclusivo di "quel" giudizio, del giudizio conclusosi con la decisione adottata. È diretto invece a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa, pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso giudizio. E perché il giudizio sia "nuovo" deve, perciò, necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente: divenuto cosa giudicata..." e che con l'opposta interpretazione "... la revisione, da mezzo straordinario di impugnazione - straordinario proprio in quanto consentito dopo il giudicato, nonostante il giudicato, sul presupposto di "nuovi" elementi estranei e diversi da quelli del processo definito con sentenza irrevocabile - si risolverebbe in un mera impugnazione tardiva;
una impugnazione, cioè, che consentirebbe di dedurre successivamente, in ogni tempo... ciò che nel processo, definitivamente concluso, non era stato rilevato o non era stato dedotto, nonostante che già sussistessero, nel processo, tutti gli elementi da porre a base della deduzione stessa"; e quindi che è inammissibile un'istanza di revisione diretta a far valere una causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna, se la causa stessa era già deducibile o rilevabile nel processo definito.
Senza che in contrario possa essere, invocata l'ordinanza della Corte Cost. 10/15/luglio/1985, n. 208 (in Cass.Pen.1985 pag. 1984 sgg.) che sembra condividere l'opposta opinione, dando peraltro come pacifica - mentre non lo era affatto - una conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione;
o un passo della relazione al progetto preliminare del nuovo C.P.P. che - peraltro in maniera apodittica e senza alcun aggancio normativo che giustifichi una tale eventuale interpretazione dell'art. 630, lett. e C.P.P. - sembra ammettere la revisione anche nell'ipotesi di cause estintive del reato già risultanti dagli atti ma non valutate nella sentenza passata in giudicato.
E la interpretazione di cui sopra comporta il venir meno del presupposto del discorso dei ricorrenti per il quale "...se la causa estintiva sfuggita al controllo della Corte di Cassazione e del giudice di rinvio può essere rilevata e dichiarata (con lo strumento della revisione) quando ormai la sentenza è passata in giudicato, a maggior ragione non può sussistere preclusione alcuna prima della irrevocabilità della decisione" (rectius: nell'ipotesi di annullamento parziale che non riguardi il punto della responsabilità).
Né, infine, la tesi "generale" dei ricorrenti può trovare conforto nella regolamentazione del giudizio di rinvio prevista dal C.P.P., più precisamente nella giurisprudenza civile secondo la quale nel giudizio di rinvio ex art. 394 C.P.P. è consentito dedurre nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nel giudizio di merito (Sez. lav. 15.1.1990 n. 116, in Giust. Civ. 1990-I-2094 sgg.). È sufficiente a tale proposito rilevare che i "fatti nuovi" di cui sopra sono quelli che "inciderebbero senz'altro su situazioni sostanziali già conformate da un giudicato e quindi sarebbe irrazionale escluderne la rilevabilità all'interno del processo di formazione della sentenza destinata a passare in giudicato", mentre nel processo penale non è concepibile una prescrizione del reato che si verifica successivamente alla irrevocabilità della sentenza;
e, comunque, che nel processo civile non vi sono espliciti riferimenti ad "autorità di cosa giudicata" o ad "irrevocabilità" come invece previsto dagli artt. 545 C.P.P. 1930 e 624 C.P.P. 1988. Quanto sopra esposto esclude in radice la possibilità di applicazione dell'amnistia ai fatti di cui ai capi A2, lett. a) e d) richiesta nel secondo motivo di ricorso di IG +3 sulla base della valutazione di "abusi di non marcata entità" effettuata dalla Corte di rinvio ai fini della determinazione della pena. Dovendosi peraltro precisare che, anche per l'amnistia, il punto non era "sfuggito" alla Corte di Cassazione la quale, valutando le singole imputazioni ai fini dell'applicazione di cause estintive del reato (amnistia e sanatoria), aveva preso in considerazione anche le "residue" imputazioni (A1 lett. d, A2, lett. a e d) ed evidenziato che, almeno per quanto atteneva alla chiusura dei terrazzi perimetrali, le ampiezze illegittimamente conseguite avevano "estensioni obiettivamente non trascurabili", "superfici per nulla indifferenti", così escludendo l'applicabilità dell'amnistia per mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 lett. e n. 1, D.P.R 75/90. Manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso IG + 3 con il quale si denuncia difetto di motivazione in punto pena (per non avere la Corte di rinvio neppure accennato al documento prodotto nel giudizio di rinvio - istanza della Perim al Comune di Milano per ottenere l'autorizzazione a ridurre in pristino le opere - dimostrativo di resipiscenza), e in punto attenuanti generiche (sul quale mancava qualsiasi motivazione nonostante l'articolata distanza formulata nella discussione).
Quanto alla pena, l'impugnata sentenza ha correttamente fatto una valutazione complessiva di congruità senza che fosse necessario uno specifico riferimento a tutti gli elementi di cui all'art. 133 C.P.;
ciò, in particolare, considerato che la pena è stata determinata in misura molto inferiore a quella media edittale.
Quanto alle attenuanti generiche, nessuna motivazione era necessaria considerato che, i limiti del giudizio di rinvio e per quanto sopra detto, l'inapplicabilità allo stesso del disposto dell'art. 597 V comma C.P.P. 1988, la concessione di dette attenuanti era preclusa.
Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso SÒ. Ed infatti l'impugnata sentenza ha negato le attenuanti generiche facendo riferimento "agli stessi motivi di ordine generale esposti dalla Corte di Appello a base del diniego di dette attenuanti agli altri imputati...". Ma la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso della SÒ proprio perché aveva ritenuto "motivazione non condividibile e in parte effettivamnete contradditoria" quella della Corte di Appello che riguardava tutti gli imputati;
e quindi il Giudice di rinvio non poteva riproporre la stessa identica motivazione giudicata non corretta dalla Corte di Cassazione. Per quanto sopra esposto la sentenza deve essere annullata nei confronti della SÒ limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con rigetto del ricorso per il resto;
i ricorsi degli altri imputati debbono essere rigettati con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella di ciascuno di essi alla sanzione pecuniaria ex art. 549 C.P.P. 1930, determinata nella misura, ritenuta congrua, di Lire
unmilione.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di SÒ OL RI SA limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso della SÒ. Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno inoltre a quello della somma di Lire unmilione alla Cassa delle ammende.
Roma, 11 Maggio 1993.