Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 6019
CASS
Sentenza 11 maggio 1993

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Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per l'applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 - 129 del nuovo cod. proc. pen. - è necessario sussista ancora un "procedimento" in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato e che detto "procedimento" più non esiste una volta che essa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità).

In tema di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione, con l'espressione "parti della sentenza" l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma riprodotta nell'art. 624 del nuovo cod. proc. pen. - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto.

Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata (normalmente, il giudice di appello), limitatamente, peraltro, ai punti che furono oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata; ne consegue che se il rinvio a seguito dell'annullamento riguarda soltanto la determinazione della pena non può trovare applicazione il disposto dell'art. 597 comma quinto, nuovo cod. proc. pen. (norma, questa, che si osserva anche nei processi in regime di "prosecutio", ai sensi dell'art. 245 delle norme transitorie del nuovo cod. proc. pen.).

Deve escludersi che la disciplina della revisione prevista dal nuovo cod. proc. pen. consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato. L'istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per quel che attiene ai casi ed ai limiti della revisione - ed in particolare al concetto di "novità" della prova - la disciplina del nuovo cod. proc. pen. è sostanzialmente quella già prevista dal codice abrogato). (V. Sent. n. 208, 15 luglio 1985, C. Cost.).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 6019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6019
Data del deposito : 11 maggio 1993

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