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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 171/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 25 febbraio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 marzo 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 171/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rotondo ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
, con sede in Piazzale Luigi Sturzo n. 15, Roma, C.F. e numero CP_1
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in P.IVA_1
qualità di mandataria di , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Teodora Teofilatto ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
561/19 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre 2019 emesso in favore di per la somma di €.5.646,00 oltre interessi, spese, CP_1
accessori e compensi.
Pag. 2 Con l'opposizione evidenziava che contratto sottoscritto a giugno 2006 la concedeva alla sig.ra - figlia del Parte_2 Persona_1
deducente - il finanziamento per l'acquisto di un veicolo e che veniva richiesta l'assunzione dell'obbligazione di altro soggetto - diverso dal richiedente il finanziamento - individuato nella persona dell'opponente il quale assumeva, pertanto, la qualità di fideiussore. Che successivamente, nel giugno 2019, perveniva all'opponete, richiesta della di CP_1
pagamento del residuo credito del finanziamento.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c. e la prescrizione del credito, oltre che la nullità della clausola vessatoria relativa agli interessi di mora paventando, anche, l'applicazione di tassi oltre la soglia usura.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare evidenziava l'inapplicabilità della disciplina della fideiussione, trattandosi di coobbligazione, e l'infondatezza della eccepita prescrizione, di natura decennale, a far epoca dalla scadenza naturale, nel caso di specie il 27/06/2009 data del pagamento previsto per l'ultima rata.
Sottolineava, altresì, la corretta applicazione degli interessi di mora secondo contratto e il mancato superamento del tasso soglia.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudizio veniva istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare l'ammontare del dovuto in virtù delle previsioni contrattuali espressamente sottoscritte, ai sensi dell'art. 117 TUB.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
Pag. 3 All'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità del giudizio essendo stato documentato in atti l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come disposto con ordinanza del 5/10/2020.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposto l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo.
Partendo da questo ultimo dato, non è contestato tra le parti la sussistenza del contratto che risulta documentato in atti, essendo soltanto contestata la valenza di clausole in esse contenute che andrebbero ad incidere sull'effettività del dovuto.
In particolare, parte opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 1957
c.c. qualificando l'obbligazione di garanzia dallo stesso assunta quale fideiussione. Eccepisce, pertanto, che non essendo stata proposta alcuna azione da parte del creditore nei confronti del debitore principale, entro
Pag. 4 sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, l'opposta è decaduta dalla possibilità di esigere il credito dal fideiussore.
Ad ogni buon conto, come sottolineato dalla opposta in sede di difese,
l'impegno di garanzia assunto dall'opponente non è da inquadrare nell'ambito della fideiussione ma è riconducibile ad una obbligazione solidale disciplinata dall'art. 1292 c.c..
Al riguardo occorre sottolineare che la giurisprudenza, (ex multis, Trib.
Bari, n. 1573/2024; Trib. Ancona, n. 1773/2023; Trib. Trani, n. 11/2024;
Trib. Torre Annunziata, n. 1631/2023), evidenzia che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. Invero, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo l'opponente contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la opposta creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla eccezione di prescrizione, occorre sottolineare che il termine di prescrizione in materia di credito al consumo è quella ordinaria decennale. In particolare, in caso di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso di specie, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, quindi, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata (ex multis, Cass., 30/8/2011, n. 17798; Cass., 10/9/2010 n. 1929).
Pag. 5 Nel caso di specie, come documentato in atti dal piano di ammortamento
– giammai formalmente contestato -, l'ultima rata aveva scadenza 27 giugno 2009 mentre la formale intimazione di pagamento, atto valido ad interrompere la prescrizione, è intervenuta, come non contestato e documentato in atti già dalla fase monitoria, in data 7 giugno 2019 e, pertanto entro il termine prescrizionale.
L'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente risulta, quindi, infondata.
Passando all'esame del merito, in particolare sulla validità della clausola contrattuale in tema di interessi, occorre evidenziare che dall'elaborato peritale redatto dal CTU dott. che questo giudice ritiene Persona_2 di poter far proprio condividendone l'iter formativo e le conclusioni, emerge: 1) “l'esattezza del piano di ammortamento sviluppato da parte opposta e quindi l'esatta applicazione del TAN pattuito in contratto pari al 10,05%”; 2) “In riferimento agli interessi corrispettivi, il tasso corrispettivo pattuito al momento della conclusione del contratto è risultato inferiore alla soglia usura di riferimento: tasso corrispettivo pattuito 12,06% contro soglia usura 24,045%”.
Inoltre, per quanto riguarda gli interessi moratori, alcuna indeterminatezza del calcolo risulta presente in sede contrattuale e precisamente all'art. 18 che, tra l'altro, risulta specificamente approvato.
Ne deriva che la nullità della clausola e l'applicazione di criteri sostitutivi, questi ultimi anche evidenziati nel corpo dell'elaborato peritale, possono trovare applicazione solamente nel caso in cui non è presente alcuna indicazione in ordine alla misura del tasso di mora, né alcun parametro che permetta di calcolarlo. Solamente in questi casi la clausola va ritenuta nulla per indeterminatezza. Inoltre, la presenza di un piano di ammortamento alla francese non realizza automaticamente la nullità del contratto per indeterminatezza della clausola di quantificazione degli interessi o per immeritevolezza. Il piano di
Pag. 6 ammortamento alla francese non causa necessariamente la capitalizzazione degli interessi contraria alla legge, e la sua adozione non implica, di per sé, indeterminatezza o nullità del contratto (ex multis,
Cass., 08/01/2025, n. 396). Nel caso di specie, dall'elaborato peritale emerge l'esattezza del piano di ammortamento (cfr. pagina 17) venendo così meno ogni dubbio in ordine a possibili ipotesi di indeterminatezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la giurisprudenza risulta oscillante in ordine ad alcune questioni sottese alla decisione, si ritengono sussistenti le giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 171/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 561/19 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre
2019 emesso in favore di per la somma di €.5.646,00, CP_1
dichiarandolo esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente in solido al 50% tra le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del CTU. Dott. Persona_2
con decreto del 29 dicembre 2022.
Così deciso in Lagonegro il 24 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 171/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 25 febbraio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 marzo 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 171/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rotondo ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
, con sede in Piazzale Luigi Sturzo n. 15, Roma, C.F. e numero CP_1
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in P.IVA_1
qualità di mandataria di , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Teodora Teofilatto ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
561/19 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre 2019 emesso in favore di per la somma di €.5.646,00 oltre interessi, spese, CP_1
accessori e compensi.
Pag. 2 Con l'opposizione evidenziava che contratto sottoscritto a giugno 2006 la concedeva alla sig.ra - figlia del Parte_2 Persona_1
deducente - il finanziamento per l'acquisto di un veicolo e che veniva richiesta l'assunzione dell'obbligazione di altro soggetto - diverso dal richiedente il finanziamento - individuato nella persona dell'opponente il quale assumeva, pertanto, la qualità di fideiussore. Che successivamente, nel giugno 2019, perveniva all'opponete, richiesta della di CP_1
pagamento del residuo credito del finanziamento.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c. e la prescrizione del credito, oltre che la nullità della clausola vessatoria relativa agli interessi di mora paventando, anche, l'applicazione di tassi oltre la soglia usura.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare evidenziava l'inapplicabilità della disciplina della fideiussione, trattandosi di coobbligazione, e l'infondatezza della eccepita prescrizione, di natura decennale, a far epoca dalla scadenza naturale, nel caso di specie il 27/06/2009 data del pagamento previsto per l'ultima rata.
Sottolineava, altresì, la corretta applicazione degli interessi di mora secondo contratto e il mancato superamento del tasso soglia.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudizio veniva istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare l'ammontare del dovuto in virtù delle previsioni contrattuali espressamente sottoscritte, ai sensi dell'art. 117 TUB.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
Pag. 3 All'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità del giudizio essendo stato documentato in atti l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come disposto con ordinanza del 5/10/2020.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposto l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo.
Partendo da questo ultimo dato, non è contestato tra le parti la sussistenza del contratto che risulta documentato in atti, essendo soltanto contestata la valenza di clausole in esse contenute che andrebbero ad incidere sull'effettività del dovuto.
In particolare, parte opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 1957
c.c. qualificando l'obbligazione di garanzia dallo stesso assunta quale fideiussione. Eccepisce, pertanto, che non essendo stata proposta alcuna azione da parte del creditore nei confronti del debitore principale, entro
Pag. 4 sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, l'opposta è decaduta dalla possibilità di esigere il credito dal fideiussore.
Ad ogni buon conto, come sottolineato dalla opposta in sede di difese,
l'impegno di garanzia assunto dall'opponente non è da inquadrare nell'ambito della fideiussione ma è riconducibile ad una obbligazione solidale disciplinata dall'art. 1292 c.c..
Al riguardo occorre sottolineare che la giurisprudenza, (ex multis, Trib.
Bari, n. 1573/2024; Trib. Ancona, n. 1773/2023; Trib. Trani, n. 11/2024;
Trib. Torre Annunziata, n. 1631/2023), evidenzia che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. Invero, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo l'opponente contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la opposta creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla eccezione di prescrizione, occorre sottolineare che il termine di prescrizione in materia di credito al consumo è quella ordinaria decennale. In particolare, in caso di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso di specie, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, quindi, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata (ex multis, Cass., 30/8/2011, n. 17798; Cass., 10/9/2010 n. 1929).
Pag. 5 Nel caso di specie, come documentato in atti dal piano di ammortamento
– giammai formalmente contestato -, l'ultima rata aveva scadenza 27 giugno 2009 mentre la formale intimazione di pagamento, atto valido ad interrompere la prescrizione, è intervenuta, come non contestato e documentato in atti già dalla fase monitoria, in data 7 giugno 2019 e, pertanto entro il termine prescrizionale.
L'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente risulta, quindi, infondata.
Passando all'esame del merito, in particolare sulla validità della clausola contrattuale in tema di interessi, occorre evidenziare che dall'elaborato peritale redatto dal CTU dott. che questo giudice ritiene Persona_2 di poter far proprio condividendone l'iter formativo e le conclusioni, emerge: 1) “l'esattezza del piano di ammortamento sviluppato da parte opposta e quindi l'esatta applicazione del TAN pattuito in contratto pari al 10,05%”; 2) “In riferimento agli interessi corrispettivi, il tasso corrispettivo pattuito al momento della conclusione del contratto è risultato inferiore alla soglia usura di riferimento: tasso corrispettivo pattuito 12,06% contro soglia usura 24,045%”.
Inoltre, per quanto riguarda gli interessi moratori, alcuna indeterminatezza del calcolo risulta presente in sede contrattuale e precisamente all'art. 18 che, tra l'altro, risulta specificamente approvato.
Ne deriva che la nullità della clausola e l'applicazione di criteri sostitutivi, questi ultimi anche evidenziati nel corpo dell'elaborato peritale, possono trovare applicazione solamente nel caso in cui non è presente alcuna indicazione in ordine alla misura del tasso di mora, né alcun parametro che permetta di calcolarlo. Solamente in questi casi la clausola va ritenuta nulla per indeterminatezza. Inoltre, la presenza di un piano di ammortamento alla francese non realizza automaticamente la nullità del contratto per indeterminatezza della clausola di quantificazione degli interessi o per immeritevolezza. Il piano di
Pag. 6 ammortamento alla francese non causa necessariamente la capitalizzazione degli interessi contraria alla legge, e la sua adozione non implica, di per sé, indeterminatezza o nullità del contratto (ex multis,
Cass., 08/01/2025, n. 396). Nel caso di specie, dall'elaborato peritale emerge l'esattezza del piano di ammortamento (cfr. pagina 17) venendo così meno ogni dubbio in ordine a possibili ipotesi di indeterminatezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la giurisprudenza risulta oscillante in ordine ad alcune questioni sottese alla decisione, si ritengono sussistenti le giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 171/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 561/19 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre
2019 emesso in favore di per la somma di €.5.646,00, CP_1
dichiarandolo esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente in solido al 50% tra le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del CTU. Dott. Persona_2
con decreto del 29 dicembre 2022.
Così deciso in Lagonegro il 24 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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