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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/04/2024, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. 2515/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2515/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RAZZINO Parte_1 C.F._1
RACHELE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c.
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. disporre la rettifica del sesso anagrafico della ricorrente da femminile in maschile ed il mutamento del prenome da a se del caso prima dei trattamenti medico-chirurgici e per l'effetto Parte_1 Per_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di Sassari di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita dell'attrice come sopra indicate;
2. autorizzare la ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico chirurgici volti a consentire
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
3. dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.10.2023, premesso di essere registrato negli atti di stato Parte_1
civile con il genere femminile, rappresentato di identificarsi nel genere maschile e di aver ricevuto la diagnosi di disforia di genere, rappresentato di aver iniziato la terapia ormonale e di essere a carico al
Orga reparto di endocrinologia dell' di Sassari, di essere libera di stato e di non avere figli, chiedeva la rettificazione degli atti di stato civile con attribuzione del sesso maschile e del nome in luogo Per_1 di ” nonché chiedeva l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico chirurgico per Parte_1
l'adattamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari, che nulla opponeva alle domande del ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'audizione del ricorrente.
All'udienza del 29.2.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio ritiene che le domande del ricorrente meritino accoglimento.
Anzitutto, in assenza di coniuge e di prole (cfr. certificato storico di famiglia allegato da parte ricorrente) il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la comunicazione al P.M., quale parte necessaria ai sensi dell'art 70 c.p.c.
Nel merito, si osserva che il diritto al mutamento di sesso - diritto della personalità espressione del più ampio diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere di cui all'artt. 2, 3 e 32 Cost. e art. 8
CEDU - trova precisa tutela nella legge n. 164/1984, la quale regolamenta la rettificazione del sesso nei registri di Stato civile, senza che debba ritenersi obbligatorio l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali (cfr. C. Cass. n. 15138/2015 e C. Cost. n. 221/2015).
Dunque, posto che il trattamento chirurgico non è condizione necessaria per la rettificazione, ciò che in questa sede occorre valutare è il percorso di autodeterminazione vissuto dal ricorrente in ordine al richiesto mutamento del sesso attribuito (nel caso di specie, da femminile a maschile).
Sul punto, considerato che l'acquisizione dell'identità di genere è il frutto di un processo individuale complesso ed estremamente personale, il compito giudiziale è proprio quello di accertare il completamento e la serietà di tale percorso individuale, nonché l'irreversibilità personale della scelta.
L'accertamento è da compiersi principalmente attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici seguiti dal richiedente nonché attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici seguiti dal richiedente (cfr. C. Cass. n. 15138/2015:
pagina 2 di 5 “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità (n.d.a. dell'intervento chirurgico di adeguamento), purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta emerge che:
- nel gennaio 2021, il ricorrente ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere, stante l'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello esperito (cfr. certificato psicologico del 27.1.2021, a firma di dott.ssa e dott.ssa ); diagnosi poi confermata da dott. del Persona_2 Persona_3 Persona_4
Orga dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell' di Sassari (cfr. certificato medico del
27.4.2024);
- a partire da aprile 2021, il ricorrente segue la terapia ormonale prescritta dal Reparto di
Endocrinologia dell' (cfr. referto di visita endocrinologica del 9.5.2023); Org_3 Org_4
- con certificato del 20.2.2024 veniva confermata la diagnosi di disforia di genere stante la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato (cfr. certificato medico del
20.2.2024);
- le valutazioni psicodiagnostiche non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico che possano aver inciso sull'accertata incongruenza di genere (cfr. “ai colloqui è sempre apparso lucido, orientato e collaborante;
eloquio fluido, contenuti congrui, senza alterazioni di forma e contenuto del
pensiero né della percezione;
volontà ridotta, umore instabile e orientato alla tristezza con una buona la progettualità futura”).
Anche all'esito dell'audizione personale, si è confermato che ha una definita identità Parte_1
di genere maschile ed è consapevole della diagnosi di disforia di genere nonché della definitività del percorso intrapreso.
Nel narrare il proprio percorso, il ricorrente ha riferito che da quasi tre anni sta seguendo una terapia ormonale e di voler continuare questo percorso, anche sottoponendosi alle operazioni di assegnazione di genere.
Ha descritto di aver preso consapevolezza della sua disforia di genere quando aveva 12 anni, ma che
“da sempre mi sentivo diverso, nel senso che non mi sentivo come le altre bambine però non sapevo dare un nome alla cosa”. Nel corso delle superiori, poi, “io ero consapevole di essere maschio, mi creava disagio il fatto che dall'esterno mi vedessero con genere femminile”.
Ha riferito di averlo comunicato alla famiglia nel 2020; “io l'ho detto perché mi serviva il loro appoggio da tutti i punti di vista, anche economico. Infatti, negli anni, mi ero informato sulle modalità
pagina 3 di 5 di transizione e anche sugli ormoni. E quindi ero arrivato alla volontà di iniziare il percorso. Tutto questo in autonomia;
ho avuto come principale punto di riferimento e di dialogo e di supporto la mia migliore amica , che è ancora mia amica (…) All'inizio i miei genitori sono stati un po' Per_2 scettici, sono un po' vecchia scuola, però hanno capito che non stavo bene, e che non era una fase.
A quel punto, anche con il supporto dei miei genitori, ho potuto iniziare concretamente il percorso”.
Passando al presente, il ricorrente ha dichiarato di sentirsi meglio rispetto alle sensazioni vissute in passato, manifestando di aver raggiunto una consapevolezza anche nella gestione dei rapporti interpersonali, rispetto ai quali si presenta sempre al maschile con il nome di “questa cosa per Per_1
me è diventata normale, lo faccio da anni e quindi la presentazione al maschile non è assolutamente un peso né mi mette a disagio. Preciso che gli amici mi chiamano tutti al maschile è una cosa consolidata”.
Nella propria sfera personale, sono presenti persone che sostengono il suo percorso (“anche adesso i miei genitori mi supportano.(…) gli amici, da molto tempo, e i genitori, da quando lo sanno. Anche il resto della famiglia sta capendo la questione e comunque non mi mette i bastoni tra le ruote”).
In ordine alla terapia ormonale, ha affermato che essa “è diventata parte della mia quotidianità, sono consapevole che dovrò sempre seguirla”.
Da ultimo, ha manifestato la sua volontà di sottoporsi a interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, dichiarando di essere consapevole degli effetti e delle modalità.
Quanto all'irreversibilità del cambio di genere, concludeva con determinazione che “non mi spaventa assolutamente. Anzi, io non vedo l'ora che venga rettificato il mio genere e che venga riconosciuto il genere maschile”.
Alla luce di quanto emerso dalle risultanze raccolte, il Tribunale ritiene sia emersa la serietà e la consapevolezza della decisione di di intraprendere il percorso di transizione da Parte_1
femminile a maschile nonché la sua definitività e irreversibilità.
E, dunque, la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile e necessaria per consentire al ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di genere manifestatasi, il tutto per soddisfare il profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso maschile.
L'adeguamento dei caratteri sessuali da quello femminile a quello maschile, può ritenersi dunque, rispondente ad assicurare al ricorrente il pieno conseguimento della propria identità ai sensi della legge
14 aprile 1982, n 164.
pagina 4 di 5 In conclusione, deve essere disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, ordinando all'ufficiale di Stato civile la sostituzione dell'indicazione
“sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti riconducibili al ricorrente.
Merita accoglimento la domanda di rettificazione del prenome da “ ” a , segno Parte_1 Per_1 ricognitivo dell'identità della persona fisica.
Infine, va autorizzato il trattamento medico-chirurgico cui la parte vuole sottoporsi per completare, sotto ogni aspetto, il percorso di transizione verso il genere maschile, così come espressamente richiesto dal ricorrente.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e di rettificazione del prenome da ” a proposte da nato a [...] in Parte_1 Per_1 Parte_1
data 18.4.2000, C.F. ; C.F._1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a per cui laddove è indicato il sesso “femminile” debba leggersi “maschile” e Parte_1 dove è scritto ”, debba leggersi;
Parte_1 Per_1
3. autorizza come rettificato in a procedere al trattamento medico- Parte_1 CP_1 chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante mutazione dei caratteri medesimi da femminile a maschile;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 11.4.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2515/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RAZZINO Parte_1 C.F._1
RACHELE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c.
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. disporre la rettifica del sesso anagrafico della ricorrente da femminile in maschile ed il mutamento del prenome da a se del caso prima dei trattamenti medico-chirurgici e per l'effetto Parte_1 Per_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di Sassari di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita dell'attrice come sopra indicate;
2. autorizzare la ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico chirurgici volti a consentire
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
3. dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.10.2023, premesso di essere registrato negli atti di stato Parte_1
civile con il genere femminile, rappresentato di identificarsi nel genere maschile e di aver ricevuto la diagnosi di disforia di genere, rappresentato di aver iniziato la terapia ormonale e di essere a carico al
Orga reparto di endocrinologia dell' di Sassari, di essere libera di stato e di non avere figli, chiedeva la rettificazione degli atti di stato civile con attribuzione del sesso maschile e del nome in luogo Per_1 di ” nonché chiedeva l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico chirurgico per Parte_1
l'adattamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari, che nulla opponeva alle domande del ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'audizione del ricorrente.
All'udienza del 29.2.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio ritiene che le domande del ricorrente meritino accoglimento.
Anzitutto, in assenza di coniuge e di prole (cfr. certificato storico di famiglia allegato da parte ricorrente) il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la comunicazione al P.M., quale parte necessaria ai sensi dell'art 70 c.p.c.
Nel merito, si osserva che il diritto al mutamento di sesso - diritto della personalità espressione del più ampio diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere di cui all'artt. 2, 3 e 32 Cost. e art. 8
CEDU - trova precisa tutela nella legge n. 164/1984, la quale regolamenta la rettificazione del sesso nei registri di Stato civile, senza che debba ritenersi obbligatorio l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali (cfr. C. Cass. n. 15138/2015 e C. Cost. n. 221/2015).
Dunque, posto che il trattamento chirurgico non è condizione necessaria per la rettificazione, ciò che in questa sede occorre valutare è il percorso di autodeterminazione vissuto dal ricorrente in ordine al richiesto mutamento del sesso attribuito (nel caso di specie, da femminile a maschile).
Sul punto, considerato che l'acquisizione dell'identità di genere è il frutto di un processo individuale complesso ed estremamente personale, il compito giudiziale è proprio quello di accertare il completamento e la serietà di tale percorso individuale, nonché l'irreversibilità personale della scelta.
L'accertamento è da compiersi principalmente attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici seguiti dal richiedente nonché attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici seguiti dal richiedente (cfr. C. Cass. n. 15138/2015:
pagina 2 di 5 “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità (n.d.a. dell'intervento chirurgico di adeguamento), purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta emerge che:
- nel gennaio 2021, il ricorrente ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere, stante l'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello esperito (cfr. certificato psicologico del 27.1.2021, a firma di dott.ssa e dott.ssa ); diagnosi poi confermata da dott. del Persona_2 Persona_3 Persona_4
Orga dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell' di Sassari (cfr. certificato medico del
27.4.2024);
- a partire da aprile 2021, il ricorrente segue la terapia ormonale prescritta dal Reparto di
Endocrinologia dell' (cfr. referto di visita endocrinologica del 9.5.2023); Org_3 Org_4
- con certificato del 20.2.2024 veniva confermata la diagnosi di disforia di genere stante la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato (cfr. certificato medico del
20.2.2024);
- le valutazioni psicodiagnostiche non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico che possano aver inciso sull'accertata incongruenza di genere (cfr. “ai colloqui è sempre apparso lucido, orientato e collaborante;
eloquio fluido, contenuti congrui, senza alterazioni di forma e contenuto del
pensiero né della percezione;
volontà ridotta, umore instabile e orientato alla tristezza con una buona la progettualità futura”).
Anche all'esito dell'audizione personale, si è confermato che ha una definita identità Parte_1
di genere maschile ed è consapevole della diagnosi di disforia di genere nonché della definitività del percorso intrapreso.
Nel narrare il proprio percorso, il ricorrente ha riferito che da quasi tre anni sta seguendo una terapia ormonale e di voler continuare questo percorso, anche sottoponendosi alle operazioni di assegnazione di genere.
Ha descritto di aver preso consapevolezza della sua disforia di genere quando aveva 12 anni, ma che
“da sempre mi sentivo diverso, nel senso che non mi sentivo come le altre bambine però non sapevo dare un nome alla cosa”. Nel corso delle superiori, poi, “io ero consapevole di essere maschio, mi creava disagio il fatto che dall'esterno mi vedessero con genere femminile”.
Ha riferito di averlo comunicato alla famiglia nel 2020; “io l'ho detto perché mi serviva il loro appoggio da tutti i punti di vista, anche economico. Infatti, negli anni, mi ero informato sulle modalità
pagina 3 di 5 di transizione e anche sugli ormoni. E quindi ero arrivato alla volontà di iniziare il percorso. Tutto questo in autonomia;
ho avuto come principale punto di riferimento e di dialogo e di supporto la mia migliore amica , che è ancora mia amica (…) All'inizio i miei genitori sono stati un po' Per_2 scettici, sono un po' vecchia scuola, però hanno capito che non stavo bene, e che non era una fase.
A quel punto, anche con il supporto dei miei genitori, ho potuto iniziare concretamente il percorso”.
Passando al presente, il ricorrente ha dichiarato di sentirsi meglio rispetto alle sensazioni vissute in passato, manifestando di aver raggiunto una consapevolezza anche nella gestione dei rapporti interpersonali, rispetto ai quali si presenta sempre al maschile con il nome di “questa cosa per Per_1
me è diventata normale, lo faccio da anni e quindi la presentazione al maschile non è assolutamente un peso né mi mette a disagio. Preciso che gli amici mi chiamano tutti al maschile è una cosa consolidata”.
Nella propria sfera personale, sono presenti persone che sostengono il suo percorso (“anche adesso i miei genitori mi supportano.(…) gli amici, da molto tempo, e i genitori, da quando lo sanno. Anche il resto della famiglia sta capendo la questione e comunque non mi mette i bastoni tra le ruote”).
In ordine alla terapia ormonale, ha affermato che essa “è diventata parte della mia quotidianità, sono consapevole che dovrò sempre seguirla”.
Da ultimo, ha manifestato la sua volontà di sottoporsi a interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, dichiarando di essere consapevole degli effetti e delle modalità.
Quanto all'irreversibilità del cambio di genere, concludeva con determinazione che “non mi spaventa assolutamente. Anzi, io non vedo l'ora che venga rettificato il mio genere e che venga riconosciuto il genere maschile”.
Alla luce di quanto emerso dalle risultanze raccolte, il Tribunale ritiene sia emersa la serietà e la consapevolezza della decisione di di intraprendere il percorso di transizione da Parte_1
femminile a maschile nonché la sua definitività e irreversibilità.
E, dunque, la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile e necessaria per consentire al ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di genere manifestatasi, il tutto per soddisfare il profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso maschile.
L'adeguamento dei caratteri sessuali da quello femminile a quello maschile, può ritenersi dunque, rispondente ad assicurare al ricorrente il pieno conseguimento della propria identità ai sensi della legge
14 aprile 1982, n 164.
pagina 4 di 5 In conclusione, deve essere disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, ordinando all'ufficiale di Stato civile la sostituzione dell'indicazione
“sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti riconducibili al ricorrente.
Merita accoglimento la domanda di rettificazione del prenome da “ ” a , segno Parte_1 Per_1 ricognitivo dell'identità della persona fisica.
Infine, va autorizzato il trattamento medico-chirurgico cui la parte vuole sottoporsi per completare, sotto ogni aspetto, il percorso di transizione verso il genere maschile, così come espressamente richiesto dal ricorrente.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e di rettificazione del prenome da ” a proposte da nato a [...] in Parte_1 Per_1 Parte_1
data 18.4.2000, C.F. ; C.F._1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a per cui laddove è indicato il sesso “femminile” debba leggersi “maschile” e Parte_1 dove è scritto ”, debba leggersi;
Parte_1 Per_1
3. autorizza come rettificato in a procedere al trattamento medico- Parte_1 CP_1 chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante mutazione dei caratteri medesimi da femminile a maschile;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 11.4.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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