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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 164 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 19.3.2025
tra
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabiola Tomaselli, Parte_1
giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione del 22.3.2024
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv Anna Maria Lagioia, giusta mandato CP_1
allegato alla comparsa di costituzione Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Tomaselli per l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice ovvero la riduzione della condanna al pagamento in base all'espletata CTU, il tutto con vittoria delle spese .
L'avv Lagioia per l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese, da distrarsi . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 27.4.2023, il interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 666/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 17.3.2023, con cui era stata accolta con il favore delle spese la domanda risarcitoria proposta da in relazione ai danni subiti dal CP_1
suo immobile a causa delle radici di un albero d'alto fusto presente sulla pubblica via .
In particolare, l'appellante criticava le conclusioni rassegnate dal CTU nell'ATP che aveva preceduto il giudizio di merito, non avendo lo stesso considerato lo stato di vetustà dell'immobile e la concomitanza di altre cause, quali difetti strutturali o carenze di manutenzione, lamentando altresì l'eccessiva quantificazione dei danni;
chiedeva a tal fine la rinnovazione della CTU o quanto meno che l'arch fosse convocato a chiarimenti . Per_1
L'appellata si costituiva in questa sede, concludendo per il rigetto dell'impugnazione con ulteriore vittoria di spese .
Il Presidente istruttore convocava a chiarimenti l'arch e, di fronte alla sua dichiarata Per_1
indisponibilità a comparire, nominava CTU l'ing chiedendole di valutare la presenza Persona_2
di eventuali altre concause dei lamentati danni e lo stato di vetustà dell'immobile .
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 19.3.2025, dopo il deposito di scritti difensivi .
L'appello del merita parziale accoglimento, con conseguente riforma dell'impugnata Pt_1
sentenza ,
Il Giudice di prime cure si è infatti limitato a recepire acriticamente le conclusioni della CTU
dell'arch tra l'altro liquidando il danno in E 23.612,85 e cioè in misura superiore a Per_1
quella accertata dal tecnico, pari ad E 21.600,50, forse ricomprendendovi il costo della CTU
anticipato dall'attrice e senza tenere in alcun conto le osservazioni formulate dalla difesa del in ordine alla vetustà dell'immobile ed alla presenza di altre cause dei lamentati cedimenti Pt_1
ed ammaloramenti subiti dallo stesso . Si è così reso necessario in questa sede un approfondimento dell'indagine peritale, che ha consentito di accertare che l'immobile dell'odierna appellata, di vetusta costruzione anteriore al
1942, presenta sì importanti lesioni e fessurazioni sulla facciata, sulle pareti interne, sulla volta e sulla pavimentazione ( così come rilevato dall'arch nell'ATP ), ma che le stesse non Per_1
possono essere interamente attribuite all'ingrossamento delle radici dell' albero di magnolia presente sulla pubblica via .
Ed invero l'ing ha evidenziato che i danni lamentati sono stati altresì provocati e/o Persona_2
favoriti dalla presenza di fondazioni superficiali, poggianti su strati argillosi, nonché da un'alterata distribuzione dei carichi strutturali, causata dallo spostamento della porta di accesso e dalla realizzazione di un vano finestra;
pertanto la struttura aveva sicuramente già manifestato fessurazioni e/o lesioni, tant'è che da tempo era stata posta in opera una catena per contrastare la spinta della volta;
inoltre lo scarico delle acque meteoritiche provenienti dal terrazzo, interno alla muratura, e la scarsa manutenzione del manto di copertura hanno certamente condizionato i fenomeni di umidità visibili all'interno del vano e sulla pavimentazione interna ( cfr CTU pp 7-8-
9 ) .
La condivisibile conclusione del CTU è che i danni riscontrati sull'immobile, confermati in
E 21.600,50 come da prima perizia, siano stati causati in pari misura dalle radici dell'albero e dalla vetustà dell'abitazione, dalle sue originarie carenze strutturali e dalla sua scarsa manutenzione
( cfr p. 11 ); tali conclusioni ha poi tenute ben ferme, dopo aver confutato le opposte osservazioni rassegnate dalle parti, tra cui quella formulata dall'avv Lagioia, secondo cui tali fattori concomitanti sarebbero già stati considerati nell'originaria perizia, il che assolutamente non trova conferma ad un'attenta lettura della stessa .
Ne consegue che la misura del risarcimento va ridotta ad E 10.800,25, pari al 50% di quanto accertato dall'arch aggiungendovi poi il costo della CTU anticipato dall'attrice, con Per_1
relativa riforma sul punto dell'impugnata sentenza, che per il resto va confermata, anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della trattandosi del medesimo scaglione CP_1
tariffario da E 5.200,00 ad E 26.000,00 .
Le spese del presente grado possono essere agevolmente compensate, in ragione del parziale accoglimento del gravame;
le spese della CTU espletata in questa sede vanno ripartite a metà,
poiché necessarie per definire il quantum .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal e per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 666/2023, che per il resto conferma, riduce la condanna al pagamento in danno dell' ed in favore CP_2
di ad E 10.800,25 per risarcimento danni, oltre ad E 2.012,35 per spese della CP_1
CTU espletata nell'ATP;
2. compensa tra le parti le spese del presente grado, ponendo quelle di CTU a carico di entrambe in ugual misura .
Così deciso in Taranto in data 26.3.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)