Sentenza 17 maggio 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'Enasarco abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea ( in eccesso) circa il numero dei contributi versati, non essendo applicabile a tale ente assicurativo l'art. 54 della legge n. 88 del 1989, che pone a carico di INPS e INAIL l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, perché sorga in capo all'ente l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione è necessario accertare, nel caso concreto, l'imputabilità all'ente del dedotto inadempimento, valutando la fondatezza degli assunti della parte relativi alla non imputabilità della inesatta comunicazione sulla posizione contributiva dell'assicurato e la riconoscibilità dell'errore da parte dell'assicurato stesso, alla luce della specifica normativa vigente nel settore ( decreto ministeriale 20 febbraio 1974, recante il regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n.12).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7743 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OG IA LI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO TORTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/06/00 - R.G.N. 204/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SPALLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 giugno 2000 la Corte d'appello di Milano, riformando la sentenza resa dal locale Tribunale, condannava l'Enasarco a risarcire a GG NO OL il danno (liquidato in misura pari a 815.366 lire all'anno dal primo gennaio 1998 ed in lire 878.086 all'anno al momento della domanda), derivante dalla errata comunicazione di dati, poiché l'Ente aveva erroneamente comunicato al GG di avere maturato l'anzianità contributiva di 14 anni, mentre gli aveva poi negato la pensione di vecchiaia sul rilievo del mancato conseguimento dell'anzianità minima di quindici anni. La Corte - premesso che la responsabilità fatta valere aveva natura contrattuale, stante l'obbligo di esplicare la dovuta diligenza nelle operazioni amministrative, che era ribadito dall'art. 54 della legge n. 88 del 1989, il quale impone all'ente previdenziale di fornire tutti i dati utili per la ricognizione della posizione previdenziale, rilasciando a tal fine una comunicazione avente valore certificativo - affermava che con la errata comunicazione tale obbligo era stato sicuramente violato. La Corte escludeva poi che il danno derivato fosse in alcun modo ricollegabile al comportamento del GG, perché a fronte della comunicazione della posizione contributiva, ancorché fornita tre anni prima del pensionamento, il medesimo non avrebbe avuto ragione di attivarsi nuovamente nel momento prossimo al pensionamento, se non in ragione di una generica diffidenza verso l'Ente, che sarebbe estranea al rapporto di fiducia che si deve stabilire tra cittadino ed amministrazione;
ne' all'assicurato poteva farsi obbligo di individuare l'errore, distinguendo tra anno di percezione ed anno di contabilizzazione dei compensi, o andando a verificare, a distanza di circa un decennio, la data di scioglimento del suo rapporto con la società che aveva versato i contributi.
Avverso detta sentenza l'Enasarco propone ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. Resiste il GG con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 cod. civ., dell'art 54 della legge n. 88 del 1989 in relazione agli artt. 1175, 1176, 1223, 1472 e 1375 cod. civ., nonché violazione dei principi generali dell'azione amministrativa, anche con riferimento agli artt. 1324 e 1334 dello stesso codice, nonché difetto di motivazione. L'Ente ricorrente, premesso che l'art. 54 della legge n. 88 del 1989 non è applicabile all'Enasarco, lamenta che sia stata affermata la natura contrattuale della sua responsabilità, la quale dovrebbe invece avere natura aquiliana, posto che il rapporto assicurativo è disciplinato esclusivamente dalla legge;
si sarebbe quindi resa necessaria apposita indagine sulla sussistenza del dolo o della colpa e del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2043 cod. civ. in relazione agli artt. 5 ultimo comma, 7 e 9 della legge n. 12 del 1973 ed agli artt.
2.4 e 10 del DM 20.2.74, nonché difetto di motivazione, per avere la Corte di merito omesso ogni indagine sulla regolarità del suo operato, che avrebbe invece dimostrato che nessun errore era imputabile all'Ente.
Ed infatti - premesso che per ciascun agente iscritto viene acceso un conto individuale in cui vengono annotati i versamenti effettuati dal preponente - osserva il ricorrente che secondo l'art. 10 del regolamento, DM 20.2.74, i contributi dovuti per somme relative ad affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto, si intendono riferiti all'anno in cui il rapporto è cessato, con l'obbligo del preponente, sancito dall'art. 4 del medesimo regolamento, di comunicare entro 30 giorni la avvenuta cessazione del rapporto, di talché - in mancanza di tale comunicazione - i contributi rimangono annotati sotto la data del versamento e sono apparentemente utili a determinare l'anzianità contributiva;
nella specie esso Ente aveva comunicato l'esistenza di contributi versati dalla società Alpina relativi all'intero arco dell'anno 1975, non sapendo e non potendo sapere, stante la mancata comunicazione della società, che si trattava di contributi da accreditare invece per l'anno 1974, essendo il rapporto con detta società era cessato il 23 maggio 1974.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227 cod. civ. in relazione agli artt. 1175, 1375 e 1431 dello stesso codice ed all'art. 5 ultimo comma della legge n. 12 del 1973 ed all'art. 2 ultimo comma del DM 20.2.74 e difetto di motivazione, per avere la Corte escluso ogni addebito al comportamento dell'assicurato, il quale sarebbe stato invece in condizione di verificare la sua posizione contributiva in ragione dell'annuale riepilogo dei contributi che gli era pervenuto, potendosi così rendere conto dell'errore della comunicazione in cui risultava l'accredito di contributi per l'anno 1975, mentre il rapporto con la società era cessato nell'anno precedente. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'art. 2043 cod. civ. in relazione agli artt. 40,41 cod. pen., agli artt. 1218, 1223, 1227, 2697 e 2727 e seg. cod. civ. ed all'art. 8 legge n. 12 del 1973, nonché difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che il GG non aveva neppure allegato di avere assunto iniziative, come ad es. lo scioglimento del rapporto di agenzia, in conseguenza della comunicazione di esso Ente, essendosi limitato a dedurre solo la mancata liquidazione della pensione, e per avere omesso altresì di valutare che il mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria non era dipeso dalla comunicazione di esso Ente.
Con il quinto motivo si denunzia ulteriore violazione degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2056 cod. civ. in relazione all'art. 10 della legge n. 12 del 1973, perché in ogni caso i Giudici di merito non avrebbero potuto liquidare il danno per il periodo da gennaio a marzo 1998 in cui il GG non avrebbe comunque avuto diritto alla pensione, giacché il medesimo avrebbe compiuto i sessanta anni previsti per la pensione di vecchiaia solo il 10 marzo 1998, con diritto alla prestazione dal primo aprile successivo. Il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, si rileva preliminarmente che la Corte di merito ha fatto erroneamente riferimento all'art. 54 della legge n. 88 del 1989, disposizione che si riferisce esclusivamente alle comunicazioni di Inps ed Inail, non già dell'Enasarco. In ogni caso, in assenza di una disposizione specifica, era necessario, per far sorgere in capo all'Ente ricorrente l'obbligo al risarcimento dei danni, accertare - secondo le regole generali -
"l'imputabilità" del dedotto inadempimento (ossia la sua responsabilità per la violazione dell'obbligo di effettuare esatte comunicazioni all'assicurato sulla posizione contributiva), come prevede l'art. 1218 cod. civ., applicabile sia alle obbligazioni che derivano da contratto, sia a quelle che derivano dalla legge, norma che libera il debitore inadempiente dall'onere del risarcimento qualora dimostri che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ". Occorreva pertanto verificare in giudizio la fondatezza degli assunti, fatti valere dall'Ente nei gradi di merito, intesi a dimostrare, da una parte (secondo motivo), la non imputabilità della inesatta comunicazione sulla posizione contributiva dell'assicurato, e dall'altra parte la riconoscibilità dell'errore da parte del GG (terzo motivo) alla luce della specifica normativa vigente nel settore.
Si tratta del decreto ministeriale del 20 febbraio 1974 recante il regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973 n. 12 il quale, dopo avere previsto all'art. 2 la istituzione di una posizione individuale a ciascun agente, pone a carico di ciascun preponente (art. 4 ultimo comma) l'onere di dare comunicazione all'Enasarco entro trenta giorni dell'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia, precisandone la data;
il suddetto regolamento precisa altresì all'art. 10 secondo comma che "Ai fini della determinazione dell'"anzianità contributiva" e delle "provvigioni liquidate", i contributi dovuti per somme relative ad affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto di agenzia...si intendono riferiti all'anno in cui il rapporto è cessato". Sulla base di detto specifico sistema di accredito contributivo l'Ente afferma di avere erroneamente accreditato nell'anno 1975 i contributi versati nel medesimo anno, non potendo sapere che i medesimi avrebbero dovuti essere accreditati nell'anno precedente, quando era cessato il rapporto con la società Alpina. Dall'altra parte l'Ente sottolinea la riconoscibilità dell'errore attraverso il riepilogo annuale del conto individuale che viene inviato all'agente (art. 2 secondo comma del suddetto DM del 1974), che può così operare la necessaria verifica ed eventualmente richiedere correzioni.
La Corte di Milano non ha proceduto all'accertamento della responsabilità dell'ente nel contesto della particolare disciplina del settore, che si differenzia rispetto a quella vigente presso l'Inps, per cui i primi tre motivi di ricorso vanno accolti, mentre i restanti quarto e quinto motivo, attinenti alla effettiva esistenza nonché alla misura dei danni, rimangono assorbiti dall'accoglimento dei precedenti.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia, il quale verificherà l'imputabilità in capo all'Ente ricorrente della inesatta comunicazione fornita all'assicurato alla luce delle disposizioni citate della legge 12/73 e del regolamento di esecuzione. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003