Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7743
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Sentenza 17 maggio 2003

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Nell'ipotesi in cui l'Enasarco abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea ( in eccesso) circa il numero dei contributi versati, non essendo applicabile a tale ente assicurativo l'art. 54 della legge n. 88 del 1989, che pone a carico di INPS e INAIL l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, perché sorga in capo all'ente l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione è necessario accertare, nel caso concreto, l'imputabilità all'ente del dedotto inadempimento, valutando la fondatezza degli assunti della parte relativi alla non imputabilità della inesatta comunicazione sulla posizione contributiva dell'assicurato e la riconoscibilità dell'errore da parte dell'assicurato stesso, alla luce della specifica normativa vigente nel settore ( decreto ministeriale 20 febbraio 1974, recante il regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n.12).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7743
    Data del deposito : 17 maggio 2003

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