Art. 8. (Prosecuzione volontaria)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attivita' per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia e' a carico del proponente. Detta prosecuzione e' subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianita' contributiva all'atto della sospensione dell'attivita' e sempreche' la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attivita'.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attivita', temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purche' sussista il requisito di cui al comma precedente.
L'ammontare del contributo volontario annuo puo' essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle "provvigioni liquidate" negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non puo' essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attivita' per un solo preponente, in atto alla data del versamento.
Le modalita' di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorche' risulti che gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attivita' e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attivita' per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia e' a carico del proponente. Detta prosecuzione e' subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianita' contributiva all'atto della sospensione dell'attivita' e sempreche' la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attivita'.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attivita', temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purche' sussista il requisito di cui al comma precedente.
L'ammontare del contributo volontario annuo puo' essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle "provvigioni liquidate" negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non puo' essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attivita' per un solo preponente, in atto alla data del versamento.
Le modalita' di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorche' risulti che gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attivita' e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.