Articolo 5 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1973
Art. 5. (Obbligo di iscrizione)

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza, dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di proponenti italiani o di proponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresi' obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di proponenti italiani.
E' fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.
L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in societa', anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia.
L'ENASARCO accendera' un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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