Articolo 7 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1973
Art. 7. (Modalita' di pagamento)

Il preponente e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio.
Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
Il contributo deve essere corrisposto con una periodicita' massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora pagate.
Le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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