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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30632 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ET RL, nata a [...] il [...] rappresentata ed assistita dall'avv. Loredana Mazzenga, di fiducia avverso la sentenza n. 7439/21 in data 12/10/2022 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5 -duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 30632 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/06/2023 con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, RA AB, con l'avv. Nicola Giuliani che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali sostenute quantificate in euro 2.700 oltre accessori di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/10/2022, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Tivoli in data 08/01/2021 che aveva condannato RL ET alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa per il reato di truffa (commesso in data 06/10/2015) ai danni di AB RA, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 400. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di RL ET, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost. e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza difensiva in data 05/10/2020, con la quale il difensore (avv. Ivan Vaccari) aveva chiesto il differimento dell'udienza che si sarebbe tenuta il giorno successivo ad altra data per concomitante impegno professionale del difensore e, in ogni caso, per concessione di termine a difesa avendo ricevuto il mandato professionale nello stesso giorno. Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al provvedimento che non ha accolto la richiesta di concessione di termini a difesa. Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata: ritenere che la stessa potesse conoscere o disporre del conto della società, ma al contempo accertare che nessuno vi aveva mai interagito, palesa una macroscopica contraddittorietà della motivazione. Quarto motivo: si richiede l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente il Collegio respinge la richiesta difensiva di differimento dell'udienza per adesione del difensore - che, peraltro, non ha richiesto la trattazione orale del processo - all'astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali del circondario di Roma. Al riguardo, il Collegio intende adeguarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale (cfr., Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Borriello, Rv. 275763). 3. Manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputai:o; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U- n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ripetuta mente escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui l'assistito intendeva avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 48912 del 28/09/2016, Bartoli, Rv. 268166; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395), ciò perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un'insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del 3 mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P D C, Rv. 273808). Va inoltre ricordato che la decisione sull'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, P., Rv. 274416). Nel caso in esame, nella propria istanza, il difensore si era limitato a chiedere il differimento del presente giudizio senza addurre alcunchè sulle ragioni (se non quella di non disporre di sostituti processuali) per le quali la sua presenza dovesse considerarsi più importante nel "diverso" processo presso il Tribunale di Roma (il difensore era rimasto totalmente silente su notizie importanti relative a detto presunto "prioritario" processo, quale il titolo di reato in contestazione, l'eventuale prescrizione, lo stato del procedimento e la possibile presenza - anche in sostituzione - di altro difensore) dove l'udienza era fissata per lo stesso giorno (6 ottobre 2020) ma in orario diverso (ore 11, presso il Tribunale di Roma;
ore 9, il presente giudizio avanti al Tribunale di Tivcili), dovendosi altresì considerare - come rilevato in sentenza - che "la presenza (ndr., del difensore) in entrambi i processi non era affatto impossibile, data la modesta distanza tra Tivoli e Roma". Né è possibile ritenere che in una fattispecie del genere, pur in mancanza delle condizioni per differire il processo, detto richiesto differimento potesse essere in ogni caso disposto in presenza di una ulteriore istanza difensiva di concessione di termini ex art. 108 cod. proc. pen., surrettiziamente avanzata e, nella fattispecie, correttamente disattesa. Invero, in assenza di una reale esigenza difensiva tutelabile, la richiesta di concessione di termini a difesa assume un aspetto dilatorio e configura l'abuso del processo: in tal caso il suo diniego (ovvero il suo parziale accoglimento, nel senso di un riconoscimento di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen.) è ampiamente giustificato e non può dar luogo ad alcuna nullità (Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016, Acciari, Rv. 266772). 4. Del tutto generico è il terzo motivo. La doglianza reitera, più o meno pedissequamente, censura già dedotta in appello;
le stessa, inoltre, palesa elementi di genericità (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la propria manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale y/1 4 - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni. D'altro canto, questa Suprema Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha ritenuto che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato e sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ("Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice"). Fermo quanto precede, nella fattispecie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputata che, in concreto, nella sostanziale reiterazione delle censure, finisce per riproporre — in chiave innocentista — la sua (non consentita) diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Il reato, avuto riguardo alla data di sua commissione (06/10/2015), alla durata ordinaria del termine di prescrizione (anni sei) e alla durata della proroga per gli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei), ha un termine di prescrizione che è maturato in data 06/04/2023. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, tuttavia, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e 5 dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla viene liquidato alla parte civile a titolo di spese processuali in carenza di una concreta attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
nulla per le spese richieste dalla parte civile. Così deciso in Roma il 07/06/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5 -duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 30632 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/06/2023 con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, RA AB, con l'avv. Nicola Giuliani che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali sostenute quantificate in euro 2.700 oltre accessori di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/10/2022, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Tivoli in data 08/01/2021 che aveva condannato RL ET alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa per il reato di truffa (commesso in data 06/10/2015) ai danni di AB RA, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 400. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di RL ET, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost. e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza difensiva in data 05/10/2020, con la quale il difensore (avv. Ivan Vaccari) aveva chiesto il differimento dell'udienza che si sarebbe tenuta il giorno successivo ad altra data per concomitante impegno professionale del difensore e, in ogni caso, per concessione di termine a difesa avendo ricevuto il mandato professionale nello stesso giorno. Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al provvedimento che non ha accolto la richiesta di concessione di termini a difesa. Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata: ritenere che la stessa potesse conoscere o disporre del conto della società, ma al contempo accertare che nessuno vi aveva mai interagito, palesa una macroscopica contraddittorietà della motivazione. Quarto motivo: si richiede l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente il Collegio respinge la richiesta difensiva di differimento dell'udienza per adesione del difensore - che, peraltro, non ha richiesto la trattazione orale del processo - all'astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali del circondario di Roma. Al riguardo, il Collegio intende adeguarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale (cfr., Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Borriello, Rv. 275763). 3. Manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputai:o; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U- n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ripetuta mente escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui l'assistito intendeva avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 48912 del 28/09/2016, Bartoli, Rv. 268166; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395), ciò perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un'insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del 3 mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P D C, Rv. 273808). Va inoltre ricordato che la decisione sull'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, P., Rv. 274416). Nel caso in esame, nella propria istanza, il difensore si era limitato a chiedere il differimento del presente giudizio senza addurre alcunchè sulle ragioni (se non quella di non disporre di sostituti processuali) per le quali la sua presenza dovesse considerarsi più importante nel "diverso" processo presso il Tribunale di Roma (il difensore era rimasto totalmente silente su notizie importanti relative a detto presunto "prioritario" processo, quale il titolo di reato in contestazione, l'eventuale prescrizione, lo stato del procedimento e la possibile presenza - anche in sostituzione - di altro difensore) dove l'udienza era fissata per lo stesso giorno (6 ottobre 2020) ma in orario diverso (ore 11, presso il Tribunale di Roma;
ore 9, il presente giudizio avanti al Tribunale di Tivcili), dovendosi altresì considerare - come rilevato in sentenza - che "la presenza (ndr., del difensore) in entrambi i processi non era affatto impossibile, data la modesta distanza tra Tivoli e Roma". Né è possibile ritenere che in una fattispecie del genere, pur in mancanza delle condizioni per differire il processo, detto richiesto differimento potesse essere in ogni caso disposto in presenza di una ulteriore istanza difensiva di concessione di termini ex art. 108 cod. proc. pen., surrettiziamente avanzata e, nella fattispecie, correttamente disattesa. Invero, in assenza di una reale esigenza difensiva tutelabile, la richiesta di concessione di termini a difesa assume un aspetto dilatorio e configura l'abuso del processo: in tal caso il suo diniego (ovvero il suo parziale accoglimento, nel senso di un riconoscimento di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen.) è ampiamente giustificato e non può dar luogo ad alcuna nullità (Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016, Acciari, Rv. 266772). 4. Del tutto generico è il terzo motivo. La doglianza reitera, più o meno pedissequamente, censura già dedotta in appello;
le stessa, inoltre, palesa elementi di genericità (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la propria manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale y/1 4 - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni. D'altro canto, questa Suprema Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha ritenuto che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato e sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ("Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice"). Fermo quanto precede, nella fattispecie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputata che, in concreto, nella sostanziale reiterazione delle censure, finisce per riproporre — in chiave innocentista — la sua (non consentita) diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Il reato, avuto riguardo alla data di sua commissione (06/10/2015), alla durata ordinaria del termine di prescrizione (anni sei) e alla durata della proroga per gli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei), ha un termine di prescrizione che è maturato in data 06/04/2023. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, tuttavia, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e 5 dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla viene liquidato alla parte civile a titolo di spese processuali in carenza di una concreta attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
nulla per le spese richieste dalla parte civile. Così deciso in Roma il 07/06/2023.