Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 1
Nelle controversie aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi non autosufficienti, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione assistenziale - va acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili a far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LT NO, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di Monte Mario 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Gullo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Magaraggia del foro di Brindisi;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore;
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore;
per la cassazione della sentenza n. 434 del Tribunale del Lavoro di Lecce del 18.1.2000/23.2.2000 nella causa n. 445 R. G. 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giuseppe Magaraggia per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con decisione nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 5.2.1997, LI LT conveniva dinanzi al Pretore di Lecce il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro per sentirli condannare al pagamento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento.
I convenuti Ministeri si costituivano contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
All'esito, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 9.11.1998, accoglieva la domanda e riconosceva il diritto del ricorrente alla richiesta indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.10.1998.
Tale decisione, a seguito di appello proposto dall'LT, veniva parzialmente modificata con sentenza del Tribunale di Lecce del 23.2.2000, che, avuto riguardo alla gravita del complesso morboso (psicosi cronica dello spettro schizofrenico) diagnosticato dal consulente tecnico di ufficio di primo grado, stimava equo fissare la data di decorrenza dell'indennità di accompagnamento a sei mesi prima della visita, ossia dal 1.4.1998.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'LT sulla base di un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto alcuna difesa in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e della legge n. 588 del 1989, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizio motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Sul punto il ricorrente evidenzia l'erroneità della decisione di appello, per non avere eseguito nessuna accurata indagine valutativa circa il quadro morboso relativamente al periodo dal 31.5.1995 all'aprile 1997 e per avere trascurato che la Commissione medica di 1^ grado nel mese di aprile 1996 aveva già diagnosticato la "schizofrenia cronica".
Osserva, altresì, che, in considerazione della natura della patologia, il diritto all'indennità di accompagnamento avrebbe dovuto essere riconosciuto fin dal 1995, non essendo esso LT in condizione di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana in via autonoma. Gli esposti rilievi sono fondati. Il giudice di appello ha ritenuto, come già si è detto, con valutazione equitativa di fissare la decorrenza della decorrenza della richiesta indennità di accompagnamento a sei mesi prima della visita medica peritale, ossia dal 1.4.1998.
Tale valutazione non può ritenersi consentita ex art. 432 C.P.C., essendo essa fondata sulla certezza dell'esistenza del diritto anche nella sua dimensione temporale (l'incertezza del momento di emersione del diritto costituisce incertezza sulla stessa esistenza del diritto: in questo senso Cass. sentenza n. 2955 del 1 marzo 2001). D'altro canto secondo indirizzo di questa Corte, che si ritiene di condividere, il giudice di merito, ove ritenga di spostare la data della decorrenza del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, deve accertare la stessa decorrenza con la massima precisione attraverso una accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i possibili poteri, ivi compreso il ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali (ex plurimis Cass. sentenza citata n. 2995 del 2001; Cass.; Cass. sentenza n. 3047 del 2 aprile 1996; Cass. sentenza n. 2958 del 26 marzo 1994; Cass. sentenza n. 4747 del 17 aprile 1992). Nè è di ostacolo alla fissazione di una data precisa di decorrenza del diritto il fatto che l'infermità diagnosticata sia suscettibile di progressiva evoluzione, atteso che, qualora per l'assenza di elementi che non consentano di individuare nell'ambito del processo patologico la soglia della giuridica rilevanza, questo momento può essere correttamente riferito all'accertamento ovvero ad epoca ragionevolmente precedente (Cass. sentenza n. 3047 del 2 aprile 1996). Orbene, nel caso di specie gli esposti principi non sono stati seguiti, tanto più che nel giudizio di merito era emerso che la Commissione medica di primo grado in data 24.4.1996 aveva diagnosticato la "schizofrenia cronica".
In conclusione, in base alle precedenti considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, che si uniformerà ai principi di diritto in precedenza evidenziati, disponendo, eventualmente, nuova consulenza tecnica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003