Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, non costituisce ostacolo alla possibilità di conferire il mandato ad altro legale, l'indicazione dell'assistito di volersi avvalere solo del legale di fiducia e non di sostituti processuali, nè la sua mancata autorizzazione espressa alla nomina in sostituzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la lettera dell'art. 102 cod. proc. pen. rimanda al patrono, e non al patrocinato, la competenza sulla nomina di un sostituto processuale).
Commentario • 1
- 1. Sostituzione di persona e account di posta (Cass. 42572/18/https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2016, n. 48912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48912 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
48 9 12/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2386/2016 MAURIZIO FUMO -Presidente - REGISTRO GENERALE N.7022/2016 SILVANA DE BE ER EO GR OL -Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL SO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/12/2015 del TRIBUNALE di SULMONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; S Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avv. Franco Mastronardi, in sostituzione dell'avv. Andrea Lucci, per la parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Alessandro Scelli per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2015 il Tribunale di Sulmona, in funzione di Giudice d'appello, ha confermato la sentenza di primo grado con cui RT AL è stato condannato alla pena di giustizia per aver cagionato a DA AN lesioni giudicate guaribili in venti giorni, sferrandogli un pugno al volto e facendolo cadere rovinosamente per terra.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli art. 24 Cost, 96, 420 ter n. 5, 586 c.p.p. in relazione agli artt. 187 comma 1° lett c. e 179 comma 1° c.p.p.. Lamenta il ricorrente la nullità assoluta della sentenza resa dal giudice di primo grado e, di conseguenza, di tutti gli altri atti ad essa consecutivi, per non essere stato illegittimamente ritenuto dai giudici di merito il legittimo impedimento del suo difensore di fiducia a partecipare alle udienze del 11.12.2014 e del 22.1.2015. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 234 e 571 c.p.p... Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado nella sentenza impugnata non ha fatto alcun riferimento all'ulteriore motivo d'appello depositato in data 15.9.2015 come "integrazione dell'atto di appello". In particolare, in tale atto processuale era stata invocata la reale ricostruzione dei fatti come ripresa da una telecamera di sorveglianza del Comune di Sulmona e, in ordine a tale punto, il giudice d'appello aveva omesso di considerare che dal filmato visionato in aula in contraddittorio tra le parti erano emerse le seguenti circostanze: la persona offesa si era avvicinata minacciosamente all'imputato per ben tre volte e, in occasione dell'ultima volta, dopo che il RT si era alzato in piedi, la persona offesa si era scagliata contro di lui con un pugno e la testa protesi, ricevendo come gesto di risposta uno schiaffo finalizzato esclusivamente all'allontanamento dell'aggressore. Essendo stato omesso di considerare una prova rilevante e decisiva, vi era stato un evidente travisamento delle emergenze processuali.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 538, 539 e 540 c.p.p. Contesta il ricorrente la congruità della quantificazione della provvisionale operata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: 2 a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). In ordine a quest'ultimo requisito, questa Corte, nella parte motiva della citata pronuncia, ha affermato che non è configurabile la situazione di impossibilità di conferire il mandato ad altro legale nell'ipotesi in cui sia stato l'assistito ad indicare di volersi avvalere solo del legale di fiducia, e non di sostituti processuali, e ciò sul rilievo che la nomina di un sostituito processuale, dato l'inequivoco dato testuale dell'art. 102 cod. proc. pen., compete al patrono e non al patrocinato, di tal che l'impossibilità di provvedere a detta nomina non può discendere dalla mera manifestazione di volontà di quest'ultimo. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l'impossibilità di nomina di un sostituto processuale non ricorre, a maggior ragione, in un caso come quello di specie in cui il legale si è limitato ad evidenziare la mancata autorizzazione espressa del proprio assistito alla nomina di un sostituto processuale e neppure il diniego espresso (comunque ininfluente). Il ricorrente non si è minimamente confrontato con tale assorbente argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, reiterando l'assunto dell'impossibilità di nominare sostituti ex art. 102 c.p.p. per non avere avuto un mandato dal cliente in tal senso. Né peraltro assume alcun rilievo la circostanza, ribadita dal difensore anche nel corso della odierna discussione, secondo cui l'udienza del 9 ottobre 2014 era stata chiamata anticipatamente rispetto all'orario originariamente previsto: come correttamente evidenziato dalla parte civile nella memoria ex art. 121 c.p.p., non vi fu alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, atteso che il Giudice di Pace si era limitato a quell'udienza a disporre il rinvio per l'udienza del 11 dicembre 2014, prima della quale fu presentata l'istanza di rinvio per legittimo impedimento non accolta per i motivi sopra esposti.
2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta, in ordine al mancato riferimento da parte della sentenza impugnata al filmato registrato dalla telecamera del Comune di Sulmona, l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale di una prova decisiva, la cui valenza sarebbe stata puntualmente evidenziata dallo stesso nell'integrazione dell'atto di appello". Va, tuttavia, osservato, che, da un attento esame di tale atto processuale, non risulta affatto che il ricorrente avesse specificamente rappresentato in quella sede il travisamento delle risultanze processuali in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per non aver colto gli aspetti dirimenti delle immagini emergenti dal filmato. In particolare, in relazione a tali immagini, nel suddetto atto d'impugnazione, il ricorrente si era limitato alla seguente osservazione:" ..A prescindere da ogni valutazione sulla visione del filmato e dei relativi fotogrammi che evidentemente il Giudice ha valutato nel modo indicato in 3 sentenza...". Peraltro, il ricorrente, qualche riga più avanti dello stesso atto di gravame, nel ribadire che il DA lo aveva aggredito, fondava tale affermazione non sulle emergenze del -filmato come sarebbe stato naturale ove il ricorrente si fosse realmente lamentato del modo ma sulle con cui il giudice di primo grado aveva interpretato le immagini videoregistrate "risultanze mediche prodotte in atti". Dunque, l'esame dell'integrazione dell'atto di appello" evidenzia che il ricorrente non ha mosso alcuna specifica doglianza al giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione dei fatti come risultanti dal filmato visionato in aula. Ne consegue che, correttamente, il giudice di secondo grado nella propria motivazione non ha fatto alcun riferimento a tali immagini.
3. Il terzo motivo è inammissibile. L'orientamento consolidato di questa Corte è che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata. (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486) Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso delle spese di costituzione di parte civile che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso delle spese di costituzione di parte civile che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia dr. Maurizio FUMO eduizi sdøl 18 NOV 2016 IL FUNZIONARIO Cam