Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2016, n. 12306
CASS
Sentenza 15 marzo 2016

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In materia di diritto di difesa, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva ma integri un'evidenti tattica dilatoria con abuso del processo. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che nell'ipotesi di reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, in cui il nuovo difensore di fiducia presente in udienza chieda un termine per discutere la causa, il tribunale, qualora ravvisi l'abuso del diritto alla difesa tecnica, è legittimato a rigettare tale richiesta invitando il difensore a concludere nella stessa udienza e, a fronte del diniego di quest'ultimo, interpretabile come abbandono della difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., può far concludere un difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia precedentemente revocato dall'imputato e presente in udienza che rifiuti di discutere).

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  • 1Partecipazione al processo in video: casi tassativi (Cass. 47195/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2016, n. 12306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12306
Data del deposito : 15 marzo 2016

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