Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
In materia di diritto di difesa, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva ma integri un'evidenti tattica dilatoria con abuso del processo. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che nell'ipotesi di reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, in cui il nuovo difensore di fiducia presente in udienza chieda un termine per discutere la causa, il tribunale, qualora ravvisi l'abuso del diritto alla difesa tecnica, è legittimato a rigettare tale richiesta invitando il difensore a concludere nella stessa udienza e, a fronte del diniego di quest'ultimo, interpretabile come abbandono della difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., può far concludere un difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia precedentemente revocato dall'imputato e presente in udienza che rifiuti di discutere).
Commentario • 1
- 1. Partecipazione al processo in video: casi tassativi (Cass. 47195/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2016, n. 12306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12306 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
1 23 06 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 15.03.2016 Joi Sentenza n. Reg. gen. n. 25933/2015 composta dai signori Presidente dott. Mario Gentile dott. NI Diotallevi Consigliere dott. Marco Maria Alma Consigliere dott. Giuseppe Sgadari Consigliere est. dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, avverso la sentenza del 24/02/2015 della Corte di Appello di Perugia, emessa nei confronti di: IA GI, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello; rigetto del udito il difensore, avv. Pietro Migliosi, che ha concluso chiedendo ricorso;
1 т RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo, che aveva condannato NI CC per il reato di usura continuata.
2. La Corte di Appello riteneva fondata l'eccezione difensiva relativa alla mancata partecipazione alla discussione finale del difensore di fiducia dell'imputato. Sottolineava che l'CC aveva originariamente nominato quale suo difensore di fiducia l'avv. Migliosi. Tale nomina era stata successivamente revocata ed al posto dell'avv. Migliosi era stato nominato l'avv. SA, il quale aveva chiesto ed ottenuto un termine a difesa fino all'udienza del 13.7.2011, cui il procedimento era stato rinviato per la discussione. Immediatamente prima di quella udienza, anche l'avv. SA era stato revocato ed era stato nominato l'avv. Casoli, il quale, comparso, aveva a sua volta chiesto termine a difesa. Il Tribunale aveva ritenuto che detta nomina fosse efficace a decorrere dal 21.7.2011 data di sette giorni successiva a quella della celebrazione ― dell'udienza - e, ritenendo che fosse ancora operativa la nomina dell'avv. SA ex art. 107, comma 3, cod. proc. pen., nell'assenza di tale professionista, aveva nominato un difensore di ufficio prontamente reperibile ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale, pur in presenza del nuovo difensore di fiducia rimasto ad assistere, adottava le proprie conclusioni nell'interesse dell'imputato all'udienza del 13.7.2011 in cui veniva emessa la sentenza di condanna. Secondo la Corte d'Appello, ciò aveva determinato la violazione del diritto di difesa, dal momento che, in primo luogo, l'efficacia della nomina del nuovo difensore di fiducia avrebbe dovuto ritenersi operativa fin dall'udienza del 13.7.2011 e, di conseguenza, il Tribunale aveva erroneamente nominato un difensore di ufficio prontamente reperibile, peraltro ai sensi del comma 4 dell'art. 97 e non del comma 1 della medesima norma del cod. proc. pen.. In secondo luogo, laddove fosse stato ravvisato un abuso del diritto processuale ad opera dell'imputato, inerente la nomina del difensore, si sarebbe dovuta respingere la richiesta di termine a difesa del nuovo difensore di fiducia, imponendogli di adottare le proprie conclusioni, non estromettendolo dal processo così come sostanzialmente era avvenuto. Per tali ragioni, la Corte annullava la sentenza di primo grado, trasmettendo gli atti al Tribunale di Perugia. 2 In 3.Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 107,108 e 97 stesso codice. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello, pur ritenendo efficace il mandato del difensore di fiducia già revocato dall'imputato, fino allo spirare del termine a difesa concesso ex art. 108 cod. proc. pen. al nuovo difensore di fiducia nominato, avrebbe errato nel ritenere illegittimo l'intervento conclusivo del difensore nominato dal Tribunale ex art. 97, comma 4, stesso codice, da intendersi quale sostituto del difensore di fiducia revocato ed assente all'udienza del 13.7.2011. Il ricorrente, a corredo del suo assunto, cita e trasfonde per esteso la sentenza della Corte di cassazione del 17.3.2015 n.15778. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.La lesione del diritto di difesa rilevata dalla Corte di Appello si era effettivamente verificata. Infatti, all'udienza del 13 luglio 2011, il Tribunale aveva emesso la sentenza, definendo il giudizio di primo grado. Nell'interesse dell'imputato, in quella sede, aveva concluso il difensore di ufficio (avv.Roccaforte), nominato dal Tribunale, ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia precedentemente revocato (avv. SA). La procedura di nomina adottata dal Tribunale era stata corretta, dal momento che a quella stessa udienza si era presentato un nuovo difensore di fiducia (avv.Casoli) che aveva chiesto un termine a difesa. Attesa la nuova nomina di altro difensore di fiducia, infatti, non vi era alcuna necessità di nominare un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc.pen., ma, più semplicemente, occorreva sostituire il difensore di fiducia precedentemente revocato ed assente con uno di ufficio prontamente reperibile, avuto riguardo alla circostanza che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., la revoca del mandato difensivo all'avvocato SA non lo privava del patrocinio durante il tempo di decorrenza del termine a difesa richiesto dal nuovo difensore di fiducia. Invero, nella condivisibile motivazione della decisione di legittimità citata dal ricorrente (Sez.2, n. 15778 del 17/03/2015, Corrado), si specifica che "nel tempo in cui il nuovo difensore è occupato nello studio degli atti, l'interessato rimane assistito dall'avvocato nominato in precedenza". 3 m Ciò sta a significare che, con riguardo ad una ipotetica attività istruttoria svolta in quell'udienza, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di invocare, a posteriori, alcuna lesione del diritto di difesa. Alla successiva udienza, l'imputato, scaduto il termine a difesa richiesto dal suo nuovo difensore di fiducia, sarebbe stato regolarmente assistito da quest'ultimo. Ma ciò non si era verificato, perché il processo, all'udienza del 13 luglio 2011, era stato definito, così rendendo non operativo quel termine a difesa (per lo studio degli atti, volendo utilizzare lo stesso linguaggio della sentenza di legittimità prima citata) che si assume implicitamente concesso dal Tribunale al nuovo difensore di fiducia fino all'udienza del 21 luglio 2011, in realtà mai tenutasi. L'ordinanza del Tribunale, come bene rilevava la Corte d'Appello, solo implicitamente aveva concesso un termine a difesa all'avvocato di fiducia di nuova nomina (avv.Casoli), limitandosi a ritenere efficace tale nomina "a decorrere dal 21/07/2011", quando, invece, la nomina a difensore di fiducia era pienamente operativa fin dall'udienza del 13.7.2011, tanto è vero che, in questa veste, l'avvocato Casoli aveva richiesto il termine a difesa. Udienza, quella del 13.7.2011, nella quale tale professionista, pur presente, non aveva adottato le sue conclusioni, che non avrebbe adottato mai più, stante la definizione del giudizio di primo grado in quella stessa data. E qui si coglie la violazione del diritto di difesa dell'imputato e la diversità tra il caso in esame e quello deciso con la sentenza della Corte di cassazione prima citata, laddove, in quell'altra circostanza, il nuovo difensore di fiducia non aveva voluto discutere la causa per sua volontà, lamentando un concomitante impegno professionale a giustificazione di una richiesta di rinvio che non era stata accolta dal giudice procedente. Il vero è che, nel tentativo di bloccare le tattiche dilatorie poste in essere dall'imputato, l'abuso del suo diritto processuale alla difesa tecnica - evidente anche in ragione delle precedenti revoche di altro difensore di fiducia a ridosso di precedente udienza e del fatto che all'udienza del 13 luglio 2011 era presente anche l'ultimo difensore revocato (avv. SA), che aveva assistito quale "spettatore" rifiutandosi di assumere la difesa dell'CC il Tribunale aveva ─ adottato una decisione lesiva del diritto dell'imputato. Invece, come sarebbe stato legittimo, il Tribunale avrebbe dovuto optare per un motivato rigetto, giustificato dall'abuso prima detto, della richiesta di termine a difesa del nuovo difensore di fiducia, invitandolo a concludere in quella udienza nell'interesse del suo assistito e, solo all'eventuale diniego del professionista (a quel punto interpretabile come abbandono della difesa ex art. 108, comma 1, cod. proc. pen.), far concludere il difensore di ufficio all'uopo nominato in sostituzione di quello prima revocato e sempre che quest'ultimo, presente in 4 br aula, avesse insistito a non voler concludere personalmente, rimanendo mero "spettatore" e così rendendo ancora più evidente l'abuso del processo che si stava perpetrando. Questa soluzione è in linea con l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione, secondo cui il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori posto in essere in chiusura - del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione del reati per prescrizione in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, - inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità); Sez. U, n. 155 del 2011, dep. 2012, Rossi. Il ricorso del PG deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PG. Così deciso in Roma, all'udienza pubblica del 15.3.2016 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Mario Gentile Mario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 23 MAR 2016 CANCELLIERE Claudia Pianell 5