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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2023, n. 37484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37484 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DELICATO LUIGI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
‘uctit9 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo L ( Penale Sent. Sez. 4 Num. 37484 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, per aver rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di CA IG per i reati di cui all'art. 589- bis, commi 7 e 8, e 590-bis, commi 7 e 8, cod. pen., perché, alla guida di un'autovettura Fiat Panda, percorrendo la via Panni, in Pozzuoli, si portava al centro della carreggiata per eseguire una manovra di svolta a sinistra e, calcolando male la distanza del motociclo che veniva da destra nella sua direzione, sia pure a velocità tripla rispetto al limite consentito, non riusciva a scansare l'impatto frontale con lo stesso, così cagionando la morte del conducente e lesioni personali al passeggero. L'imputato veniva, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese processuali dalle stesse sostenute. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge penale, con riferimento al principio di affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, ritenendo in concreto imprevedibile il sopraggiungere del motoveicolo, considerata la velocità superiore ai 100km/h (con limite di 30 km/h), l'andamento su una sola ruota per una esibizionistica impennata del conducente, che orientava il faro della moto verso l'alto, e la scarsa visibilità della carreggiata, ostruita dalle chiome degli alberi presenti ai margini della strada;
2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova, in riferimento ai capi e punti della sentenza oggetto del secondo motivo di appello. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. In data 20/03/23, sono pervenute memoria di replica, conclusioni e nota spese, a firma del difensore delle parti civili costituite, avv. Raffaele Affuso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo. 2. Secondo il consolidato l'orientamento della Corte di legittimità, il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile 2 anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (per tutte, Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, Casano Vincenzo, Rv. 284093 - 01). Tale prevedibilità dev'essere però valutata non già in astratto, ma in concreto. Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell'assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma che essa va anche ragguagliata alle diverse classi di agenti modello e a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, AH e altri, non massimata sul punto). Considerato, inoltre, che le regole di cautela che si assumono violate si presentano come regole "elastiche", che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti Franco, Rv. 274949 - 01). 3. Applicando tali principi al caso in esame, è incontroverso che la vittima stesse percorrendo un'arteria urbana a 100-110 chilometri l'ora, ossia ad una velocità più che tripla rispetto a quella consentita e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l'avvicinamento di un motociclo;
che il faro della moto, inoltre, non fosse puntato in avanti, ma verso l'alto, per la esibizionistica impennata del conducente che procedeva su una sola ruota;
che le chiome degli alberi ostruissero in parte la visibilità. La sentenza impugnata fonda la prevedibilità dell'evento sulla sola possibilità di percepire il rumore della moto prodotto in fase di accelerazione, rumore peraltro percepito dal teste CA. Ciò che però la Corte territoriale non ha considerato è che l'imputato, se anche avesse potuto percepire il rumore della moto, non avrebbe avuto il tempo di impedire la collisione, perché la velocità della moto di oltre 100 km/h non ha consentito al conducente della vettura di rendersi conto dell'arrivo della moto. In sostanza, la valutazione della Corte territoriale della prevedibilità è stata operata in astratto e non in concreto, perché affidata alla sola possibilità di percepire il rombo della moto, senza tener conto delle "specifiche contingenze del caso concreto". 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli cui va altresì demandata la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 2 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
‘uctit9 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo L ( Penale Sent. Sez. 4 Num. 37484 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, per aver rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di CA IG per i reati di cui all'art. 589- bis, commi 7 e 8, e 590-bis, commi 7 e 8, cod. pen., perché, alla guida di un'autovettura Fiat Panda, percorrendo la via Panni, in Pozzuoli, si portava al centro della carreggiata per eseguire una manovra di svolta a sinistra e, calcolando male la distanza del motociclo che veniva da destra nella sua direzione, sia pure a velocità tripla rispetto al limite consentito, non riusciva a scansare l'impatto frontale con lo stesso, così cagionando la morte del conducente e lesioni personali al passeggero. L'imputato veniva, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese processuali dalle stesse sostenute. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge penale, con riferimento al principio di affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, ritenendo in concreto imprevedibile il sopraggiungere del motoveicolo, considerata la velocità superiore ai 100km/h (con limite di 30 km/h), l'andamento su una sola ruota per una esibizionistica impennata del conducente, che orientava il faro della moto verso l'alto, e la scarsa visibilità della carreggiata, ostruita dalle chiome degli alberi presenti ai margini della strada;
2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova, in riferimento ai capi e punti della sentenza oggetto del secondo motivo di appello. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. In data 20/03/23, sono pervenute memoria di replica, conclusioni e nota spese, a firma del difensore delle parti civili costituite, avv. Raffaele Affuso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo. 2. Secondo il consolidato l'orientamento della Corte di legittimità, il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile 2 anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (per tutte, Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, Casano Vincenzo, Rv. 284093 - 01). Tale prevedibilità dev'essere però valutata non già in astratto, ma in concreto. Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell'assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma che essa va anche ragguagliata alle diverse classi di agenti modello e a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, AH e altri, non massimata sul punto). Considerato, inoltre, che le regole di cautela che si assumono violate si presentano come regole "elastiche", che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti Franco, Rv. 274949 - 01). 3. Applicando tali principi al caso in esame, è incontroverso che la vittima stesse percorrendo un'arteria urbana a 100-110 chilometri l'ora, ossia ad una velocità più che tripla rispetto a quella consentita e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l'avvicinamento di un motociclo;
che il faro della moto, inoltre, non fosse puntato in avanti, ma verso l'alto, per la esibizionistica impennata del conducente che procedeva su una sola ruota;
che le chiome degli alberi ostruissero in parte la visibilità. La sentenza impugnata fonda la prevedibilità dell'evento sulla sola possibilità di percepire il rumore della moto prodotto in fase di accelerazione, rumore peraltro percepito dal teste CA. Ciò che però la Corte territoriale non ha considerato è che l'imputato, se anche avesse potuto percepire il rumore della moto, non avrebbe avuto il tempo di impedire la collisione, perché la velocità della moto di oltre 100 km/h non ha consentito al conducente della vettura di rendersi conto dell'arrivo della moto. In sostanza, la valutazione della Corte territoriale della prevedibilità è stata operata in astratto e non in concreto, perché affidata alla sola possibilità di percepire il rombo della moto, senza tener conto delle "specifiche contingenze del caso concreto". 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli cui va altresì demandata la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 2 maggio 2023