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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 139/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello di Lecce, dott.ssa Alessandra Ferraro
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 139/2024 R.G., letti gli atti del procedimento e lette le note scritte depositate dall'opponente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Centonze e dall'avv. Vincenzo Parte_1
Cito, elettivamente domiciliato in Lecce alla via G. Toma n. 45,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024, l'Avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore dalla Sezione Unica Penale di questa Corte il 12 gennaio 2024 e depositato in data 16 gennaio 2024, notificato in data 17 gennaio
2024, con riferimento all'attività professionale dallo stesso svolta come difensore di fiducia di CP_2
e , entrambi imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
[...] Controparte_3 nell'ambito del procedimento penale n. 215/2022 R.G., definito con sentenza depositata in data 4 settembre 2023.
1 In particolare, il ricorrente ha contestato la determinazione degli onorari effettuata nel decreto impugnato, lamentando l'omesso esame dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
l' illegittima dimidiazione del compenso, nonché l'omessa motivazione in ordine ai criteri applicati ai fini della liquidazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
In data 2 maggio 2024, il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'opposizione.
Con ordinanza del 26 luglio 2024, il Consigliere delegato ha disposto l'acquisizione del fascicolo n. 270/2023 Reg. CC. ed invitato l'opponente a produrre copia di tutti i verbali del processo n.
215/2021 R.G., cui afferisce l'istanza di liquidazione oggetto del decreto impugnato (ove non contenuti nel fascicolo n. 270/2023 Reg. CC) e ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 17 dicembre 2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, con ordinanza del 27 gennaio 2025, il GD ha reiterato all'opponente l'invito a produrre copia di tutti i verbali del processo n. 215/2022 R.G.A, entro il termine del 27 febbraio 2024, disponendo in caso di mancata produzione l'acquisizione a cura della cancelleria e ha rinviato per la discussione all'udienza del 15 aprile 2025.
Con provvedimento presidenziale del 7 aprile 2025, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
All'esito dello spirare dei termini per il deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
Vanno condivise le doglianze dell'opponente, non risultando giustificata la riduzione del 50% dei valori medi delle tariffe professionali vigenti applicata nel decreto in questione, tenuto conto dell'impegno professionale oggettivamente richiesto dal procedimento penale in questione, avente ad oggetto l'appello proposto avverso una sentenza emessa nei confronti di numerosi imputati, fra cui CP_2
per gravi reati tra cui i reati associativi di cui all'art. 416 bis c.p. e all'art. 74 del DPR n.
[...]
309/1990, fondata su un corposo materiale probatorio, costituito anche da intercettazioni telefoniche e ambientali .
Va poi considerata l'incidenza sull'esito del processo dell'attività difensiva, con particolare riferimento alla posizione dell'assistito , nei confronti del quale la Corte di Appello ha accolto CP_2
l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia da parte dell'imputato, relativo al riconoscimento del
2 vincolo della continuazione con i reati giudicati con altra sentenza irrevocabile, rideterminando la pena, così come richiesto dalla difesa.
Tenuto conto, dunque, dei parametri tutti di cui all'art. 12, co. 1°, D.M. citato nonché, specificamente, della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale degli assistiti, vanno al difensore richiedente liquidati gli importi seguenti, secondo i valori medi previsti dal DM n. 147 del 13 agosto 2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, applicabile nella specie in ragione del momento di definizione del procedimento (7 giugno 2023):
- per la fase di studio: euro 473,00;
- per la fase introduttiva:euro 945,00;
- nulla per la fase istruttoria
- per la fase decisoria: euro 1.418,00;
- aumento del 30% ex art 12 c. 2 D.M. citato, avendo la difesa riguardato più persone con la stessa posizione processuale (voce già riconosciuta nel decreto impugnato);
- e così, complessivamente, euro 3686,80 (– 1/3 ex art. 106 bis T.U. nr. 115/2002 = 1228,93) pari ad euro 2457,86, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Le spese processuali relative a questo procedimento possono essere integralmente compensate, tenuto conto che il non si è costituito e ha così prestato acquiescenza alla domanda del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
1) In accoglimento dell'opposizione proposta, in riforma del decreto impugnato, liquida per compensi relativi all'attività professionale svolta dall'Avv. per conto di Parte_1
e imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel CP_2 Controparte_3 procedimento penale n. R.G. 215/2022, la complessiva somma di euro 2457,86, come sopra specificata, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
2) Spese compensate.
Si comunichi.
Lecce, 5 giugno 2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Alessandra Ferraro
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CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello di Lecce, dott.ssa Alessandra Ferraro
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 139/2024 R.G., letti gli atti del procedimento e lette le note scritte depositate dall'opponente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Centonze e dall'avv. Vincenzo Parte_1
Cito, elettivamente domiciliato in Lecce alla via G. Toma n. 45,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024, l'Avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore dalla Sezione Unica Penale di questa Corte il 12 gennaio 2024 e depositato in data 16 gennaio 2024, notificato in data 17 gennaio
2024, con riferimento all'attività professionale dallo stesso svolta come difensore di fiducia di CP_2
e , entrambi imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
[...] Controparte_3 nell'ambito del procedimento penale n. 215/2022 R.G., definito con sentenza depositata in data 4 settembre 2023.
1 In particolare, il ricorrente ha contestato la determinazione degli onorari effettuata nel decreto impugnato, lamentando l'omesso esame dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
l' illegittima dimidiazione del compenso, nonché l'omessa motivazione in ordine ai criteri applicati ai fini della liquidazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
In data 2 maggio 2024, il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'opposizione.
Con ordinanza del 26 luglio 2024, il Consigliere delegato ha disposto l'acquisizione del fascicolo n. 270/2023 Reg. CC. ed invitato l'opponente a produrre copia di tutti i verbali del processo n.
215/2021 R.G., cui afferisce l'istanza di liquidazione oggetto del decreto impugnato (ove non contenuti nel fascicolo n. 270/2023 Reg. CC) e ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 17 dicembre 2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, con ordinanza del 27 gennaio 2025, il GD ha reiterato all'opponente l'invito a produrre copia di tutti i verbali del processo n. 215/2022 R.G.A, entro il termine del 27 febbraio 2024, disponendo in caso di mancata produzione l'acquisizione a cura della cancelleria e ha rinviato per la discussione all'udienza del 15 aprile 2025.
Con provvedimento presidenziale del 7 aprile 2025, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
All'esito dello spirare dei termini per il deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
Vanno condivise le doglianze dell'opponente, non risultando giustificata la riduzione del 50% dei valori medi delle tariffe professionali vigenti applicata nel decreto in questione, tenuto conto dell'impegno professionale oggettivamente richiesto dal procedimento penale in questione, avente ad oggetto l'appello proposto avverso una sentenza emessa nei confronti di numerosi imputati, fra cui CP_2
per gravi reati tra cui i reati associativi di cui all'art. 416 bis c.p. e all'art. 74 del DPR n.
[...]
309/1990, fondata su un corposo materiale probatorio, costituito anche da intercettazioni telefoniche e ambientali .
Va poi considerata l'incidenza sull'esito del processo dell'attività difensiva, con particolare riferimento alla posizione dell'assistito , nei confronti del quale la Corte di Appello ha accolto CP_2
l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia da parte dell'imputato, relativo al riconoscimento del
2 vincolo della continuazione con i reati giudicati con altra sentenza irrevocabile, rideterminando la pena, così come richiesto dalla difesa.
Tenuto conto, dunque, dei parametri tutti di cui all'art. 12, co. 1°, D.M. citato nonché, specificamente, della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale degli assistiti, vanno al difensore richiedente liquidati gli importi seguenti, secondo i valori medi previsti dal DM n. 147 del 13 agosto 2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, applicabile nella specie in ragione del momento di definizione del procedimento (7 giugno 2023):
- per la fase di studio: euro 473,00;
- per la fase introduttiva:euro 945,00;
- nulla per la fase istruttoria
- per la fase decisoria: euro 1.418,00;
- aumento del 30% ex art 12 c. 2 D.M. citato, avendo la difesa riguardato più persone con la stessa posizione processuale (voce già riconosciuta nel decreto impugnato);
- e così, complessivamente, euro 3686,80 (– 1/3 ex art. 106 bis T.U. nr. 115/2002 = 1228,93) pari ad euro 2457,86, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Le spese processuali relative a questo procedimento possono essere integralmente compensate, tenuto conto che il non si è costituito e ha così prestato acquiescenza alla domanda del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
1) In accoglimento dell'opposizione proposta, in riforma del decreto impugnato, liquida per compensi relativi all'attività professionale svolta dall'Avv. per conto di Parte_1
e imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel CP_2 Controparte_3 procedimento penale n. R.G. 215/2022, la complessiva somma di euro 2457,86, come sopra specificata, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
2) Spese compensate.
Si comunichi.
Lecce, 5 giugno 2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Alessandra Ferraro
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