Art. 1. Articolo unico
I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 , in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta', purche' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
E' abrogato l' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 . I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.
I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 , in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta', purche' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
E' abrogato l' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 . I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.