Sentenza 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/07/2022, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01223/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2017, proposto da
Futura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Durante ed Enrico Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Pellegrini in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Olimpia Cimaglia e Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso lo studio della prof. Gabriella De Giorgi Cezzi in Lecce, via Guglielmo Paladini n.50;
Provincia TA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lelio Palazzo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
PE AN, non costituito
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 28.09.2016, con la quale è stata approvata la variante semplificata per la realizzazione di un parcheggio nell'area delimitata tra Corso Messapia e via Pietro del Tocco;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti conosciuti, ivi incluse, ove occorra:
della deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri del Consiglio Comunale, n. 11 del 04.08.2016, con la quale è stata adottata la variante semplificata mediante approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di un parcheggio nell'area delimitata tra Corso Messapia e via Pietro del Tocco;
della deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri di Giunta Comunale, n.38 del 04.08.2016, di modifica della deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 18.02.2016, di modifica dello schema del programma triennale opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.532 del 04.12.2015;
della deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 18.02.2016 di presa d'atto del progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio nell'area delimitata tra Corso Messapia e via Pietro del Tocco e modifica dello schema del programma triennale opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.532 del 04.12.2015;
della comunicazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Martina Franca, prot. n.61405 del 19.10.2016, con la quale si è dato atto che “in data 28.09.2016 è divenuta efficace la delibera n. 21 del Commissario Straordinario ….”;
delle note del Dirigente del Settore LL.PP. prot. n.33416 del 03.06.2016 e prot. n.54037 del 19.09.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Martina Franca, Provincia TA e Autorità di Bacino della Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto dinanzi a questo TAR con atto depositato il 29 maggio 2017, gli atti relativi alla procedura espropriativa riguardante un’area di sua proprietà (le delibere C.S. con poteri del C.C. n. 21 del 28.9.2016 e n.11 del 4.8.2016, rispettivamente di approvazione e di adozione della variante approvativa di progetto di opera pubblica e contestuale dichiarazione di P.U. indifferibilità e urgenza dell’opera ai fini dell’ espropriazione dell’area, la delibera C.S. con poteri di G.C. n.38 del 4.8.2016; la delibera G.C. n.77 del 18.2.2016; la nota Dir. Settore L.L.P.P. prot. n. 61405 del 19.10.2016 di comunicazione ex art.17 co.2 d.P.R.n.327/2001; le note Dir. Set. L.L.P.P. prot.n. 33422 del 3.6.2016 e prot.n. 54040 del 19.9.2016 di rigetto delle osservazioni della ricorrente).
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. PUGLIA N. 13/2001 E DELL’ART. 12 DELLA L.R. PUGLIA N. 3/2005; DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO DELLE SCELTE PIANIFICATORIE – VIOLAZIONE DELLA L.R. PUGLIA N. 56/89, N. 20/01 E DELL’ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000; DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONI; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 28 DEL DLGS N. 42/2004; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NTA AL PPTR; DIFETTO ASSOLUTO DI COMPETENZA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 152/2006, DELLA L.R. PUGLIA N. 44/2012 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE PUGLIA N. 18/2013; ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; FALSA RAPPRESENTAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.
1.2. Il 9 giugno 2017 è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
Con memoria formale depositata il 14.6.2017 si è costituita in giudizio la Provincia di TA.
Il 5 luglio 2017 si è costituita in giudizio anche l’Autorità di Bacino della Puglia eccependo l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo la stessa Autorità legittimata alla procedura espropriativa impugnata.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è irricevibile.
Come eccepito dalla difesa dell’Amministrazione Comunale intimata, la Società ricorrente ha impugnato una serie di atti della procedura espropriativa, come meglio indicati in epigrafe.
Trattasi pertanto di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 119 co. 1 lett. f) c.p.a. Ne consegue, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la dimidiazione di tutti i termini processuali, salvi quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui a specifiche previsioni di legge.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’odierno giudizio prosegue a seguito di atto di trasposizione a ricorso straordinario proposto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 48 c.p.a.
Trova allora applicazione la previsione di cui al primo comma di tale articolo, il quale prevede che a seguito di opposizione il giudizio prosegue in sede giurisdizionale “… se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio …”.
Senonché, trattandosi di rito speciale, sottoposto alla dimidiazione dei termini, la ricorrente avrebbe dovuto depositare il proprio atto di costituzione in giudizio entro trenta giorni dall’atto di ricevimento dell’opposizione.
4. Orbene, il giudizio in esame è stato proposto con ricorso straordinario poi trasposto a seguito di notifica dell’atto di opposizione del controinteressato (in data 29.3.2017) e del Comune (in data 19.4.2017).
La ricorrente ha tuttavia depositato, dinanzi a questo Tribunale, l’atto di costituzione solo in data 29.5.2017, oltre il termine dimidiato – e perentorio – di cui agli artt. 48 e 119 co. 2 c.p.a.
Secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, nel processo amministravo, le regola della dimidiazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 104/2010 trova applicazione anche rispetto al deposito del ricorso; conseguentemente è irricevibile il ricorso depositato oltre i termini previsti dalla citata norma e, segnatamente, per le controversie relative a procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sia per quel che concerne la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che costituisce a tutti gli effetti il primo atto della procedura espropriativa, sia per quel che riguarda le fasi successive trova applicazione la previsione dell'art. 119, comma 2 del D. Lgs. n. 104/2010 e, dunque, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati; (cfr. Cons. Stato, V, 4.6.2019, n. 3756; Cons. Stato, V, 29.4.2019, n. 2726).
5. Per tali ragioni, il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile.
Le spese del giudizio, ex art.91 c.p.c, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; vanno invece compensate le spese nei confronti della Provincia di TA (in considerazione dell’assenza di difese sostanziali).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 2.000,00 di cui €1.000,00 in favore del Comune di Martina Franca ed €1.000,00 in favore dell’Autorità di Bacino della Puglia, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di giudizio nei confronti della Provincia di TA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO