Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 16160 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16160 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti RUSSO LUISA e FERRARO C.F._1
MASSIMO presso i quali elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso avv.ti RUSSO LUISA e FERRARO MASSIMO C.F._2
presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...]
matrimonio da loro contratto in ORTA DI ATELLA il 5/05/2014 (atto n. 3, P. II, S. A, anno 2014), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in
1
10461/2019.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Per_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso all'udienza del 4.2.25 ed all'esito il
Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente dello stesso presso la madre;
assegnare la casa coniugale in Napoli (Ponticelli), alla via Gennaro Pasquariello n. 14, unitamente agli arredi che la occupano, alla sig.ra , che la abiterà unitamente al Parte_1
piccolo ; Per_1 determinare il diritto di visita padre/figlio tento conto dell'accordo delle parti e del seguente calendario di visita: il padre preleverà tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, il piccolo a scuola e Per_1 lo terrà con sé fino alle ore 18:00 per poi riaffidarlo alla sig.ra che provvederà a Pt_1
prelevarlo presso la abitazione paterna. il padre terrà con sé il piccolo , a settimana alternate, dalle ore 09:30 della Per_1
domenica alle ore 19:00 del lunedì; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 1gennaio; ad anni alterni trascorrerà con uno Per_1
dei genitori la festività della Epifania;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il padre trascorrerà con sette giorni, anche Per_1
non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma e il giorno del Per_1
compleanno della stessa;
trascorrerà con il papà il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno dello stesso;
2 trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, che Per_1
concordemente e comunemente decideranno e sosterranno economicamente gli eventuali festeggiamenti;
determinare a carico del sig. un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di concorso CP_1
al mantenimento del figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detto importo verrà corrisposto alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, tramite bonifico Pt_1
bancario o a mezzo consegna di contanti e previo rilascio di idonea quietanza;
porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere CP_1 nell'interesse del piccolo , purché previamente concordate e debitamente documentate dalla Per_1
madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore garantendogli la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a ORTA DI ATELLA il 5/05/2014 (atto n. 3, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio
[...]
anno 2014);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORTA DI ATELLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.2.25
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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