Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5981/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5981 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Casal di Parte_1 C.F._1
Principe alla via Cimarosa N.2, presso lo studio dell'avv. Mirella Baldascino, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_1 C.F._2
Ferrara n. 4, presso lo studio dell'avv. Davide Vernillo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa, con rinuncia dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2022 il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in data 17.12.2005 in Villa Literno, in costanza del quale erano nati due figli;
il 22/02/2006 e il 19/08/2012, deduceva che, venuta meno l'affectio CP_2 CP_3
coniugalis, i coniugi addivenivano alla separazione, alle condizioni pattuite dalle parti e recepite nella sentenza n. 2214/2018 emessa in data 14.08.2018 dal Tribunale di Napoli NO, a definizione del giudizio iscritto al n. r.g. 10009/2015; che la resistente si era completamente disinteressata della propria prole, sia da un punto di vista affettivo che economico assistenziale, disattendendo alle statuizioni, anche di natura economica, di cui all'intervenuta sentenza di separazione;
che i figli non avevano alcun rapporto con la madre;
che, sia prima che dopo la separazione, il ricorrente aveva provveduto esclusivamente alla cura e all'educazione dei propri figli, con l'aiuto della nonna e delle zie paterne.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili dello stesso, ed, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, concludeva per la disposizione del regime di affido esclusivo della prole al padre, collocazione prevalente presso l'abitazione paterna ed esercizio del diritto di visita in capo alla madre, ed affinché fosse disposto a carico della ricorrente un contributo al mantenimento della prole in € 400,00, rivalutati secondo indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, con comparsa del 01.02.2023 si costituiva parte resistente, la CP_1
quale, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, pur non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concludeva per il rigetto delle domande avanzate da parte ricorrente in ordine alle statuizioni accessorie di natura economica.
Di converso, contestando l'affermata condotta addebitatale dal ricorrente, deduceva che, il ricorrente, unitamente alla di lui madre, avevano di fatto assunto atteggiamenti ostruzionistici nei confronti della resistente, al punto da rendere impossibile la prosecuzione di un rapporto sereno con i figli;
che alcuna modifica andava disposta in ordine al regime di affido della prole, insistendo, pertanto, per la conferma dell'affido congiunto e collocazione privilegiata presso il padre;
che la stessa era stata interessata da una modifica in peius delle proprie condizioni economiche, in quanto inoccupata e genitrice di due figli nati da una successiva relazione.
Pertanto, ciò premesso, concludeva, insistendo per la revoca, ovvero in subordine per la riduzione, dell'assegno di mantenimento dei figli posto a proprio carico. All'udienza presidenziale del 21.03.2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai propri difensori, e all'esito della relativa audizione, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 24.02.2023, in via provvisoria ed urgente,
a modifica delle condizioni stabilite nella separazione, disponeva il regime dell'affido esclusivo della prole al padre e confermava il collocamento presso lo stesso, disciplinava il diritto di visita da parte della madre e determianva l'assegno di mantenimento per i figli in capo alla resistente in complessivi € 400,00 (€ 200,00 in favore di ciascun figlio) da versarsi con le modalità già stabilite in sede di separazione, oltre ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, designato quale giudice istruttore la dott.ssa Scognamiglio Anna, fissava per il prosieguo l'udienza del 07.11.2023.
All'esito del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente e della pedissequa costituzione in giudizio da parte della resistente, all'udienza del 07.11.2023 venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Ritenuta superflua l'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte ricorrente, la causa veniva rinviata alla data del 13.09.2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
A detta udienza, il Giudice istruttore riservava il giudizio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Disposta la remissione in istruttoria del presente giudizio, con provvedimento del 05.12.2024, al fine di consentire il deposito delle relazioni sul nucleo familiare de quo da parte della Servizi
Sociali competenti territorialmente, all'udienza del 20.05.2025, all'esito dell'audizione della minore
, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Persona_1
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio per l'assenza del certificato di matrimonio e dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenza di separazione, all'udienza del 13.6.25, depositate le note di trattazione scritta e la documentazione richieste , veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione pronunciata con sentenza n. 2214/2018, emessa in data 14.08.2018 dal Tribunale di
Napoli NO, a definizione del giudizio iscritto al n. r.g. 10009/2015.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separati innanzi al Presidente, all'udienza del 16.06.2016, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Preliminarmente, occorre precisare che nulla va disposto in ordine all'affido del figlio CP_2
[...
, nato il [...], atteso il raggiungimento da parte dello stesso, nelle more del giudizio, della maggiore età.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che
“integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Dalla relazione dei SS di Casal di Principe emerge che la minore è ben iserita nel nucelo familaire paterno ( con la nonna e la zia che aiutano il padre nella gestione della minore e del fratello che ha problemi di autismo) ed ha un buon rendimento scolastico.
In sede di audizione, la minore ha dichiarato: “Mia madre non si è mai fatta vedere CP_3 né l'ho mai sentita da quando ci ha lasciato da soli a casa a me e mio fratello. Avevo circa 3 anni e da allora non l'ho più sentita e non so niente di lei perché non si è mai fatta vedere. Neanche io la voglio vedere perché in tutti questi anni non è mai stata presente essendo scomparsa totalmente.
Provvedono mio padre e mia nonna per tutto, ad esempio, a scuola o dal medico e mi comprano tutto ciò che mi occorre. Anche mio fratello sta bene cosi e non sente mia madre. Mio fratello è un ragazzo speciale e frequenta la scuola. Non ho richieste da fare perché sto bene così”.
Anche sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emerso un assoluto disinteresse dalla resistente nei confronti della prole , non avendo la madre mai partecipato ad alcune evento della vita dei figli privandoli di ogni affetto e supporto morale e materiale come dichiarato dal ricorrente e non smentito dalla resistente la quale in sede di relativa audizione, non si
è opposta all'affido esclusuvo al padre affermando : “ Io sono andata a prenderli raramente perché
i rapporti con mio marito sono conflittuali e lo stesso l'ultima volta mi ha denunciato sostenendo che avessi dato calci e pugni alla bambina, ma non era vero. Non mi risulta che vi sia alcun procedimento penale a riguardo. Non ho mai versato nulla per il mantenimento dei miei figli. Ho paura anche di esercitare un diritto di visita. Al momento ho problemi con gli altri due miei figli e non intendo esercitare alcun diritto di visita per e neppure alla CP_2 CP_3 presenza dei Servizi Sociali. Non mi sento pronta a riguardo”( sebbene in sede di conclusioni abbia poi insistito per l'affido condiviso ) ; l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento, l'incapacità di richiedere una partecipazione anche a mezzo dei SS per un riavvicinamento ai figli, sono tutti indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi è il rischio che il disitenresse e l'assesnza della madre possano incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore, ma anche del fratello che pur essendo maggioranne ha problemi per disturbi dello spettro autostico e necessita di cure ed assistenza continune ( cfr relazione del centro del 05.3.2023 ) di cui si è sempre occupato solo il padre. CP_4
Appare quindi conforme agli interessi della minore disporne l'affido al , nella sua forma Pt_1 cd. “super esclusiva”, potendo quindi il padre da solo adottare le decisioni di maggior interesse per la minore (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute)
Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra la madre e la prole, e di quanto dichiarato dalla minore e dalla stessa resistente in sede di audizione laddove assumeva di non sentirsi pronta a vedere i figli .
Il Tribunale ritiene conforme all'interesse della prole che, laddove la madre intenda incontrare gli stessi, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità che si suggerisce e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso dei figli.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Sotto il profilo economico, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, il Collegio ritiene che il ricorrente provvederà ai figli , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e CP_2 [...]
, minorenne, minore attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con lo stesso CP_3
conviventi, mentre la resistente dovrà contribuire al loro mantenimento attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della prole, che allo stato non vi è una forma di accudimento diretto da parte della madre, difettando ogni frequentazione con i figli, e della potenziale capacità reddituale dei genitori entrambi in età da lavoro, reputa equo - in assenza di elementi istruttori nuovi rispetto all'ordinanza del 27.03.2023 - confermare a carico della resistente l'importo mensile di € 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) per il mantenimento della prole, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli NO in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Inoltre, l'assegno unico per la prole verrà percepito interamente da che si Parte_1
occupa in via esclusiva dei figli, anche alla luce della recente ordinanza della Cassazione che con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021. CP_ La Corte ha aderito alla Circolare dell' n. 23/22 la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente
l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”.
Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€
1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase di trattazione (€ 1.806,00) e fase decisionale (€ 2.905,00 ridotta del 40% ad euro 1743,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.12.2005 in Villa
Literno da nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il CP_1 Parte_1
26.10.1981;
- dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore, , al padre, CP_3 Parte_1
, il quale potrà adottare da solo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
[...]
amministrazione riguardanti la figlia;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, , maggiorenne ma non economicamente CP_2
autosufficiente, e , oltre il 50% delle spese straordinarie, purché debitamente CP_3
documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa Literno l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.51, Parte
II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 5.292,00 per compensi, euro 98,00 per spese vive oltre Iva e CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 16.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro