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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, AT
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 17/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239008037212000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2024 depositato il 12/08/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n.656/2024 R.G.R. depositato il 19.03.2024, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusta la procura rilasciata in calce allo stesso atto, impugna l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9008037212000 notificata in data 12.01.2024 dall'Agenzia delle Entrate – ON - dell'importo complessivo di € 11.111,01 dovuto in relazione a sottostanti n.3 cartelle e un avviso di addebito il cui pagamento non sarebbe stato regolarmente assolto dal contribuente.
In punto di fatto, il ricorrente, premette che: le somme di cui all'intimazione opposta sono state oggetto di “saldo e stralcio” ai sensi della Legge n.145/2018; infatti, a suo tempo ON Sicilia SP comunicava le somme dovute per la definizione (€ 8.050,73) e il relativo piano rateale veniva assolto con versamenti alle date prefissate con la sola eccezione della seconda rata il cui pagamento veniva posticipato al 30.11.2020 in seguito ai provvedimenti Covid 19.
Successivamente, in data 12.01.2024 veniva comunicata da ON l'intimazione di che trattasi e, su istanza del contribuente, in data 7.03.2024 l'ADER comunicava di aver proceduto al recupero intimato poiché il ricorrente era parzialmente decaduto dal beneficio della definizione agevolata, avendo effettuato un versamento inferiore rispetto alle somme che erano state comunicate. Ciò sarebbe avvenuto in quanto, per un “errore di calcolo”, ON, il 3 luglio 2020, notificava una comunicazione di rettifica delle somme da pagare inviando i nuovi bollettini, tuttavia, il contribuente, mal interpretando il tenore di tale comunicazione in rettifica, continuava a pagare secondo il primo piano di rateizzazione, incorrendo così, secondo ON, nella decadenza dalla definizione agevolata.
Ciò premesso, la difesa del ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato dell'ADER, espone i seguenti motivi di impugnazione:
1.violazione ed erronea applicazione della Legge 30/12/2018 n.145, art.1 commi 184,185,190 e 192, ciò in quanto, ON Sicilia SP, nel momento in cui ha provveduto ad emettere un provvedimento definitivo di accoglimento della domanda promossa dall'odierno ricorrente, è decaduta dalla possibilità di effettuare rettifiche o modifiche della stessa, ad una data successiva al 31 ottobre 2019.
2.Violazione ed erronea applicazione degli artt.6 bis, 7 della Legge 212/2000, in quanto l'intimazione di pagamento doveva essere preceduta, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Inoltre, il contribuente, prima dell'intimazione, non è mai venuto a conoscenza di essere decaduto, parzialmente, dal beneficio del cd “saldo e stralcio” e dei motivi che hanno indotto l'ADER ad effettuare il recupero, peraltro senza tener conto dei versamenti già effettuati prima della comunicazione della rettifica del 3 luglio 2020 (n.2 rate già pagate).
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi difensivi.
L'Agenzia delle Entrate – ON - con la costituzione in giudizio e controdeduzioni presentate in data 24.06.2024, nel ribadire la correttezza del proprio operato rileva:
- sulla decadenza dal beneficio del termine, l'ADER ha provveduto a comunicare tempestivamente la rettifica operata allegando i nuovi bollettini da utilizzare. Con la conseguenza che il mancato corretto pagamento non può non imputarsi al ricorrente debitamente e tempestivamente informato.
-Sul paventato difetto di motivazione ed alla pretesa mancata integrazione del contraddittorio si specifica che, gli atti notificati dall'ADER contengono tutti gli elementi previsti dal DM 321/99 e che il contraddittorio invocato da controparte è stato integrato mediante la notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento.
Conclude l'ADER per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17.07.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sentite le parti ed esaminata la documentazione agli atti della controversia, osserva: il ricorso, per più motivi, appare fondato e meritevole di accoglimento. Ciò in quanto, nel mentre il contribuente ha regolarmente adempiuto alle procedure previste per la definizione agevolata dei debiti tributari mediante
“saldo e stralcio” delle cartelle, per come previsto dalla Legge 30/12/2018 n.145, non altrettanto può riscontrarsi nell'attività dell'ADER la quale, errando, ha ritenuto di poter comminare la sanzione della decadenza dall'agevolazione da parte del contribuente poiché quest'ultimo, nell'effettuare i versamenti, non si sarebbe conformato a quanto comunicato in rettifica al piano di rateazione originario.
Al riguardo e utile precisare che, la norma agevolativa di che trattasi subordina l'ammissibilità alla definizione delle posizioni debitorie alla presentazione delle relative istanze nei termini assegnati e al versamento degli importi dovuti quantificati dall'ADER e comunicati entro il 31 ottobre 2019 (art.1 commi
184,185,190 e 192 Legge 30.12.2018 n.145).
Entrambi termini certamente essenziali e inderogabili per la corretta applicazione della norma agevolativa, a garanzia sia del diritto dei contribuenti a poter beneficiare del provvedimento che di quello dell'erario di verificare e comunicare la sussistenza o meno delle condizioni di accesso.
Tali previsioni non implicano certamente un'assoluta immodificabilità dell'operato dell'ADER che può, in concomitanza di errori di calcolo e/o di altra natura, intervenire a rettifica e tutela degli interessi erariali, tuttavia ciò deve avvenire nell'osservanza delle procedure normativamente previste a garanzia dei principi di chiarezza, correttezza e trasparenza a cui devono essere improntati i rapporti cittadini/pubblica amministrazione.
Ritornando alla fattispecie, l'odierno ricorrente, verosimilmente in buona fede, ha mal interpretato la seconda comunicazione dell'ADER e, facendo affidamento al primo piano di rateazione, ha continuato ad effettuare i versamenti prescritti per chiudere la definizione agevolata. Ma il mancato rispetto della seconda modalità di pagamento, sia pure corretta e di differente importo, non può sic et simpliciter caducare il diritto alla definizione agevolata da parte del contribuente posto che, gli errori di calcolo degli importi dovuti, non sono imputabili a quest'ultimo bensì all'ADER la quale, per come dianzi detto, vi può certamente porre rimedio con comunicazioni e riliquidazioni ma non ricorrendo a un provvedimento di intimazione come quello qui opposto che, per i motivi di seguito ulteriormente esplicitati, non può non ritenersi privo di valido presupposto.
Infatti, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – ON chiarisce le ragioni che l'hanno indotta ad emettere il provvedimento qui opposto e cioè l'inosservanza del secondo piano di rateazione, tuttavia, tale integrazione, non può ritenersi idonea a sanare la evidente carenza di motivazione dell'atto impugnato. Ciò in quanto, quest'ultimo provvedimento, in assenza di un sottostante atto di accertamento e/o riliquidazione delle somme corrette ritenute effettivamente dovute, deve contenere una motivazione congrua, sufficiente ed intellegibile (Cass.Sez. V Sentenza n.26330 del
16.12.2009), al fine di consentire al destinatario la chiara comprensione dell'an e del quantum della pretesa tributaria. Tali condizioni, necessarie per garantire al contribuente di esercitare compiutamente il suo diritto alla difesa, non appartengono solamente agli atti di accertamento ma sono comuni a tutti i provvedimenti amministrativi per come disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 art.3 e, in materia tributaria, dalla Legge n.212 del 27 luglio 2000 art.7.
L'obbligo della motivazione non può ritenersi assolto laddove, come nella fattispecie, dagli elementi contenuti nell'intimazione di pagamento non è dato evincere le ragioni della decadenza dalla rateazione, nel provvedimento dell'ADER viene indicato solamente l'ammontare dell'intero debito originario, con il richiamo alle cartelle oggetto di “saldo e stralcio”, senza alcuna considerazione per i versamenti già effettuati dal contribuente sulla base della rateazione originariamente a lui trasmessa. Quindi, sono di tutta evidenza la poca chiarezza e le difficoltà di interpretazione che connotano il provvedimento qui opposto e, con la costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - ON, sostanzialmente non fa altro che confermare la revoca di fatto dal beneficio della definizione agevolata del debito tributario, ma senza aver preventivamente comunicato al contribuente alcunché in ordine alle ragioni di tale determinazione, da tanto, non può che derivarne la nullità dell'intimazione odierna.
Sotto altro ulteriore profilo, anche a voler ritenere censurabile il comportamento del contribuente che non ha tenuto conto del secondo piano di rateazione, l'eventuale violazione configurabile rimarrebbe in ogni caso circoscritta all'ipotesi dell'errore scusabile e del legittimo affidamento. Ciò in quanto, il mancato rispetto dei pagamenti secondo il piano rettificato è da imputare ad un'errata istruttoria dell'ADER, mentre il contribuente si è uniformato alle prime indicazioni avute dall'Amministrazione finanziaria la quale, peraltro, della natura di tale errore non ha dato alcuna contezza nemmeno in questa sede. Quindi, nella fattispecie, ricorrono certamente le condizioni per riconoscere la buonafede del contribuente e ritenere scusabile l'eventuale errore in cui quest'ultimo sarebbe incorso, per cui è sul piano del legittimo affidamento che va posta la questione che ci occupa e sull'osservanza del principio costituzionalmente garantito di eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge (v. Ordinanza Cassazione n.12648/2024).
La Corte pertanto, definitivamente decidendo, ritenuta assorbita ogni altra questione, conferma la fondatezza dell'eccezione posta sulla carenza di motivazione, per l'effetto accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'Agenzia delle Entrate – ON – al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, che vanno liquidate a favore del ricorrente in complessivi € 1.200,00 ivi compreso il CUT assolto, oltre gli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'Agenzia delle
Entrate – ON al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, che vanno liquidate a favore del ricorrente in complessivi € 1.200,00 ivi compreso il CUT assolto, oltre gli accessori come per legge. Così deciso in Ragusa il 17.07.2024 IL RELATORE IL
PRESIDENTE Emanuele Migliorisi Giuseppe Alicata
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, AT
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 17/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239008037212000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2024 depositato il 12/08/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n.656/2024 R.G.R. depositato il 19.03.2024, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusta la procura rilasciata in calce allo stesso atto, impugna l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9008037212000 notificata in data 12.01.2024 dall'Agenzia delle Entrate – ON - dell'importo complessivo di € 11.111,01 dovuto in relazione a sottostanti n.3 cartelle e un avviso di addebito il cui pagamento non sarebbe stato regolarmente assolto dal contribuente.
In punto di fatto, il ricorrente, premette che: le somme di cui all'intimazione opposta sono state oggetto di “saldo e stralcio” ai sensi della Legge n.145/2018; infatti, a suo tempo ON Sicilia SP comunicava le somme dovute per la definizione (€ 8.050,73) e il relativo piano rateale veniva assolto con versamenti alle date prefissate con la sola eccezione della seconda rata il cui pagamento veniva posticipato al 30.11.2020 in seguito ai provvedimenti Covid 19.
Successivamente, in data 12.01.2024 veniva comunicata da ON l'intimazione di che trattasi e, su istanza del contribuente, in data 7.03.2024 l'ADER comunicava di aver proceduto al recupero intimato poiché il ricorrente era parzialmente decaduto dal beneficio della definizione agevolata, avendo effettuato un versamento inferiore rispetto alle somme che erano state comunicate. Ciò sarebbe avvenuto in quanto, per un “errore di calcolo”, ON, il 3 luglio 2020, notificava una comunicazione di rettifica delle somme da pagare inviando i nuovi bollettini, tuttavia, il contribuente, mal interpretando il tenore di tale comunicazione in rettifica, continuava a pagare secondo il primo piano di rateizzazione, incorrendo così, secondo ON, nella decadenza dalla definizione agevolata.
Ciò premesso, la difesa del ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato dell'ADER, espone i seguenti motivi di impugnazione:
1.violazione ed erronea applicazione della Legge 30/12/2018 n.145, art.1 commi 184,185,190 e 192, ciò in quanto, ON Sicilia SP, nel momento in cui ha provveduto ad emettere un provvedimento definitivo di accoglimento della domanda promossa dall'odierno ricorrente, è decaduta dalla possibilità di effettuare rettifiche o modifiche della stessa, ad una data successiva al 31 ottobre 2019.
2.Violazione ed erronea applicazione degli artt.6 bis, 7 della Legge 212/2000, in quanto l'intimazione di pagamento doveva essere preceduta, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Inoltre, il contribuente, prima dell'intimazione, non è mai venuto a conoscenza di essere decaduto, parzialmente, dal beneficio del cd “saldo e stralcio” e dei motivi che hanno indotto l'ADER ad effettuare il recupero, peraltro senza tener conto dei versamenti già effettuati prima della comunicazione della rettifica del 3 luglio 2020 (n.2 rate già pagate).
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi difensivi.
L'Agenzia delle Entrate – ON - con la costituzione in giudizio e controdeduzioni presentate in data 24.06.2024, nel ribadire la correttezza del proprio operato rileva:
- sulla decadenza dal beneficio del termine, l'ADER ha provveduto a comunicare tempestivamente la rettifica operata allegando i nuovi bollettini da utilizzare. Con la conseguenza che il mancato corretto pagamento non può non imputarsi al ricorrente debitamente e tempestivamente informato.
-Sul paventato difetto di motivazione ed alla pretesa mancata integrazione del contraddittorio si specifica che, gli atti notificati dall'ADER contengono tutti gli elementi previsti dal DM 321/99 e che il contraddittorio invocato da controparte è stato integrato mediante la notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento.
Conclude l'ADER per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17.07.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sentite le parti ed esaminata la documentazione agli atti della controversia, osserva: il ricorso, per più motivi, appare fondato e meritevole di accoglimento. Ciò in quanto, nel mentre il contribuente ha regolarmente adempiuto alle procedure previste per la definizione agevolata dei debiti tributari mediante
“saldo e stralcio” delle cartelle, per come previsto dalla Legge 30/12/2018 n.145, non altrettanto può riscontrarsi nell'attività dell'ADER la quale, errando, ha ritenuto di poter comminare la sanzione della decadenza dall'agevolazione da parte del contribuente poiché quest'ultimo, nell'effettuare i versamenti, non si sarebbe conformato a quanto comunicato in rettifica al piano di rateazione originario.
Al riguardo e utile precisare che, la norma agevolativa di che trattasi subordina l'ammissibilità alla definizione delle posizioni debitorie alla presentazione delle relative istanze nei termini assegnati e al versamento degli importi dovuti quantificati dall'ADER e comunicati entro il 31 ottobre 2019 (art.1 commi
184,185,190 e 192 Legge 30.12.2018 n.145).
Entrambi termini certamente essenziali e inderogabili per la corretta applicazione della norma agevolativa, a garanzia sia del diritto dei contribuenti a poter beneficiare del provvedimento che di quello dell'erario di verificare e comunicare la sussistenza o meno delle condizioni di accesso.
Tali previsioni non implicano certamente un'assoluta immodificabilità dell'operato dell'ADER che può, in concomitanza di errori di calcolo e/o di altra natura, intervenire a rettifica e tutela degli interessi erariali, tuttavia ciò deve avvenire nell'osservanza delle procedure normativamente previste a garanzia dei principi di chiarezza, correttezza e trasparenza a cui devono essere improntati i rapporti cittadini/pubblica amministrazione.
Ritornando alla fattispecie, l'odierno ricorrente, verosimilmente in buona fede, ha mal interpretato la seconda comunicazione dell'ADER e, facendo affidamento al primo piano di rateazione, ha continuato ad effettuare i versamenti prescritti per chiudere la definizione agevolata. Ma il mancato rispetto della seconda modalità di pagamento, sia pure corretta e di differente importo, non può sic et simpliciter caducare il diritto alla definizione agevolata da parte del contribuente posto che, gli errori di calcolo degli importi dovuti, non sono imputabili a quest'ultimo bensì all'ADER la quale, per come dianzi detto, vi può certamente porre rimedio con comunicazioni e riliquidazioni ma non ricorrendo a un provvedimento di intimazione come quello qui opposto che, per i motivi di seguito ulteriormente esplicitati, non può non ritenersi privo di valido presupposto.
Infatti, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – ON chiarisce le ragioni che l'hanno indotta ad emettere il provvedimento qui opposto e cioè l'inosservanza del secondo piano di rateazione, tuttavia, tale integrazione, non può ritenersi idonea a sanare la evidente carenza di motivazione dell'atto impugnato. Ciò in quanto, quest'ultimo provvedimento, in assenza di un sottostante atto di accertamento e/o riliquidazione delle somme corrette ritenute effettivamente dovute, deve contenere una motivazione congrua, sufficiente ed intellegibile (Cass.Sez. V Sentenza n.26330 del
16.12.2009), al fine di consentire al destinatario la chiara comprensione dell'an e del quantum della pretesa tributaria. Tali condizioni, necessarie per garantire al contribuente di esercitare compiutamente il suo diritto alla difesa, non appartengono solamente agli atti di accertamento ma sono comuni a tutti i provvedimenti amministrativi per come disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 art.3 e, in materia tributaria, dalla Legge n.212 del 27 luglio 2000 art.7.
L'obbligo della motivazione non può ritenersi assolto laddove, come nella fattispecie, dagli elementi contenuti nell'intimazione di pagamento non è dato evincere le ragioni della decadenza dalla rateazione, nel provvedimento dell'ADER viene indicato solamente l'ammontare dell'intero debito originario, con il richiamo alle cartelle oggetto di “saldo e stralcio”, senza alcuna considerazione per i versamenti già effettuati dal contribuente sulla base della rateazione originariamente a lui trasmessa. Quindi, sono di tutta evidenza la poca chiarezza e le difficoltà di interpretazione che connotano il provvedimento qui opposto e, con la costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - ON, sostanzialmente non fa altro che confermare la revoca di fatto dal beneficio della definizione agevolata del debito tributario, ma senza aver preventivamente comunicato al contribuente alcunché in ordine alle ragioni di tale determinazione, da tanto, non può che derivarne la nullità dell'intimazione odierna.
Sotto altro ulteriore profilo, anche a voler ritenere censurabile il comportamento del contribuente che non ha tenuto conto del secondo piano di rateazione, l'eventuale violazione configurabile rimarrebbe in ogni caso circoscritta all'ipotesi dell'errore scusabile e del legittimo affidamento. Ciò in quanto, il mancato rispetto dei pagamenti secondo il piano rettificato è da imputare ad un'errata istruttoria dell'ADER, mentre il contribuente si è uniformato alle prime indicazioni avute dall'Amministrazione finanziaria la quale, peraltro, della natura di tale errore non ha dato alcuna contezza nemmeno in questa sede. Quindi, nella fattispecie, ricorrono certamente le condizioni per riconoscere la buonafede del contribuente e ritenere scusabile l'eventuale errore in cui quest'ultimo sarebbe incorso, per cui è sul piano del legittimo affidamento che va posta la questione che ci occupa e sull'osservanza del principio costituzionalmente garantito di eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge (v. Ordinanza Cassazione n.12648/2024).
La Corte pertanto, definitivamente decidendo, ritenuta assorbita ogni altra questione, conferma la fondatezza dell'eccezione posta sulla carenza di motivazione, per l'effetto accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'Agenzia delle Entrate – ON – al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, che vanno liquidate a favore del ricorrente in complessivi € 1.200,00 ivi compreso il CUT assolto, oltre gli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'Agenzia delle
Entrate – ON al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, che vanno liquidate a favore del ricorrente in complessivi € 1.200,00 ivi compreso il CUT assolto, oltre gli accessori come per legge. Così deciso in Ragusa il 17.07.2024 IL RELATORE IL
PRESIDENTE Emanuele Migliorisi Giuseppe Alicata