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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/05/2025, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Laura CENTOFANTI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75477 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 19 febbraio 2025, vertente
T R A
e elettivamente domiciliati in Pesaro, Parte_1 Parte_2
alla via San Francesco n. 52, presso lo studio dell'avv. Tommaso Patrignani che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona
ATTORI
E in persona del procuratore speciale, avv. Gianpaolo Controparte_1
Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po, n. 12, presso lo studio rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Controparte_2
avv.ti Alberto Toffoletto, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e in virtù di procura generale alle liti per Controparte_6 Controparte_7
atto notaio di Milano del 9.4.2020, rep. n. 32163, racc. Persona_1
14918
CONVENUTA
1 OGGETTO: fideiussione – azione di nullità contrattuale – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli attori: “… - Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli attori poiché conformi al modello ABI e contrarie alla normativa Antitrust, per i motivi di cui in narrativa (punto 3 dell'atto di citazione); - Accertare e dichiarare, in conseguenza della nullità delle fideiussioni omnibus, l'illegittimità dell'inserimento in Centrale Rischi Banca
d'Italia dei nominativi degli odierni attori, quali garanti/coobbligati della società Lelli srl in Liquidazione e Concordato preventivo;
In via subordinata,
Accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni con riferimento alla clausola n. 5, per i motivi di cui in narrativa. In via principale ed in ogni caso, - Accertare e dichiarare, per l'effetto, la responsabilità ex artt. 2043/
2059 c.c. dell'Istituto convenuto a causa della segnalazione debitoria alla
Centrale Rischi Banca d'Italia sussistente in capo agli odierni attori e resa illegittima perché avvenuta sulla scorta di un contratto fideiussorio nullo;
-
Accertare e dichiarare, ancora, la responsabilità ex artt. 2043/2059 c.c. dell' convenuto a causa della presenza dei nominativi e CP_8 Parte_2
, quali coobbligati, all'interno della visura di segnalazione a Parte_3
sofferenza alla Centrale Rischi Banca d'Italia pendente in capo alla
[...]
e Concordato preventivo;
- Condannare, per l'effetto, Parte_4
al risarcimento del danno all' immagine ed alla reputazione CP_1
subito dagli attori, tramite quantificazione in via equitativa;
- Condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per la ragione di cui in narrativa, l' CP_8
convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance in favore di ed pari per il primo ad euro Parte_2 Parte_3
28.300,00 e per la seconda ad euro 15.525,20; - Condannare alla CP_1
immediata cancellazione dei nominativi degli odierni attori dalla Visura
Centrale Rischi Banca d'Italia riferita ai medesimi, in ordine alla loro posizione di fideiussori della debitrice principale, poichè inseriti sulla scorta di un contratto fideiussorio nullo;
- Condannare alla cancellazione CP_1
dei nominativi degli odierni attori dalla Visura Centrale Rischi - posizione in sofferenza - riferita alla in Liquidazione e Concordato Parte_4
2 preventivo, essendo il loro inserimento quali garanti illegittimo poichè avvenuto sulla scorta di un contratto fideiussorio nullo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto che si dichiara difensore antistatario. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, indicare testi e formulare capitoli di prova, proporre istanze di merito e istruttorie”.
Per la convenuta: “… In via preliminare: - Dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia delle domande relative alla nullità delle fideiussioni, come accertato dalla Corte di Cassazione, e per l'effetto estinguere l'odierno giudizio;
2. Sempre in via preliminare, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori censure: - Dichiarare rinunciate le domande non riproposte dagli attori in sede di comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c. (i) di ricalcolo del saldo del conto corrente n.
3869694 per illegittimità delle condizioni economiche praticate e nullità del contratto medesimo e (ii) di estinzione delle fideiussioni omnibus e delle fideiussioni specifiche limitate sottoscritte da e , Parte_2 Parte_3 per intervenuta estinzione del credito garantito;
e, per l'effetto, dichiarare gli attori decaduti dalle domande medesime;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per l'intervenuta cessione del credito CP_1
nei confronti di 3. Sempre in via preliminare, in ulteriore Controparte_9
subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori censure, con riferimento alla domanda di estinzione delle fideiussioni in conseguenza dell'estinzione del debito garantito: - accertare e dichiarare la natura di contratto autonomo di garanzia dei contratti stipulati tra e i signori CP_1
e e, dunque, l'inammissibilità e/o infondatezza Parte_2 Parte_1
delle eccezioni formulate dai garanti in relazione al contratto di conto corrente n. 3869694; conseguentemente, rigettare la domanda di accertamento dell'estinzione delle garanzie prestate per estinzione del debito garantito.
4. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui le contestazioni dei garanti relative al contratto di conto corrente n. 3869694 non fossero ritenute rinunciate e inammissibili ma ammissibili e/o fondate: -
3 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie afferite sul conto corrente n. 3869694 in data anteriore al 19 febbraio 2010; - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle contestazioni in punto di interessi ultralegali, anatocismo, cms per le ragioni in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente del conto corrente n. 3869694 intestato a Lelli S.r.l. alla data del 30 giugno
2014 e, conseguentemente, rigettare la domanda di accertamento dell'estinzione delle garanzie prestate dai signori - voglia l'Ill.mo Pt_2
Tribunale adito tener conto dell'esposizione debitoria a carico della Lelli
S.r.l. e dei signori e alla data del 30 giugno Parte_2 Parte_1
2014, detraendola dall'eventuale maggiore importo che dovesse essere risultare a credito della correntista.
5. In via principale nel merito, quanto alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e alla conseguente domanda risarcitoria: - accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti di garanzia stipulati tra e i signori CP_1 Pt_2
e per tutte le ragioni esposte;
nonché la legittimità
[...] Parte_1 delle segnalazioni dei garanti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
e, per l'effetto, rigettare le domande risarcitorie formulate ex adverso. 6.
Sempre nel merito, quanto all'estinzione delle fideiussioni per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
7. In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con comparsa di riassunzione notificata il 26 novembre
2021, e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi a questo Tribunale, la per sentir dichiarare la Controparte_1
nullità, quantomeno parziale, di due fideiussioni, rispettivamente del 12 settembre 2012 e del 21 novembre 2021, da loro prestate in favore della banca convenuta a garanzia dell'adempimento di obbligazioni assunte
4 dalla soc. nonché per sentir condannare l'istituto di Parte_4
credito al risarcimento dei danni da loro subiti per effetto dell'illegittima segnalazione dei loro nominativi presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia;
• che a sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che tre clausole dei menzionati contratti di fideiussione, essendo conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema ABI del 2002-2003, censurate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, sono nulle per violazione della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990; che la nullità delle dette clausole si estende ai negozi di garanzia nella loro interezza;
che, anche volendo escludere la nullità totale, sarebbe quantomeno nulla la clausola di cui all'art. 5 dei detti contratti di fideiussione recante deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia per non avere la creditrice agito in giudizio entro i termini di cui alla menzionata disposizione codicistica;
e che, stante la nullità o l'estinzione della garanzia, la loro segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia era stata illegittima;
• che la causa è stata riassunta dinanzi a questo Tribunale a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale di Ancona – Ufficio dinanzi al quale era stato originariamente introdotto il giudizio, comprendente anche domande dirette all'accertamento negativo dei crediti vantati dalla banca in relazione ai rapporti principali di conto corrente e di mutuo – limitatamente alla domanda di nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust e a quella consequenziale di risarcimento dei danni;
• che la soc. costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto;
• considerato che – come è pacifico tra le parti in causa e come è altresì comprovato dall'ordinanza della Corte di cassazione 8.6.2022 n. 18364 resa a definizione del regolamento necessario di competenza proposto
5 dagli odierni attori contro l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 27 luglio 2021 che, nel declinare la propria competenza rispetto alla domanda di nullità dei contratti per violazione della normativa antitrust, aveva disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione alle altre domande – e hanno Parte_1 Parte_2
espressamente rinunciato, già con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. depositata nel procedimento dinanzi al Tribunale di Ancona, alle domande concernenti la violazione della normativa antitrust e il risarcimento dei danni conseguenziali;
• che, del resto, la Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza con il quale i avevano lamentato l'erroneità del Pt_2
provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Ancona, proprio in ragione dell'avvenuta rinuncia alle domande che il giudice marchigiano aveva (erroneamente) ritenuto pregiudicanti, rinuncia che evidentemente escludeva ogni ragione di pregiudizialità;
• che, come noto, la rinuncia alla domanda, di fatto implicante una rinuncia al diritto sostanziale sotteso all'azione esperita, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere, avendo in sostanza la medesima efficacia di un rigetto nel merito, ciò che peraltro comporta la necessità di porre le spese di lite a carico del rinunciante (v., tra le tante, Cass., 10.9.2004, n. 18255 nonché Cass.,
19.12.2019, n. 33761);
• che la successiva riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c. dinanzi a questo Ufficio non può certo comportare la reviviscenza di un'azione che, siccome rinunciata, si è ormai estinta e sulla quale è pertanto preclusa qualsiasi decisione che non si risolva nella mera presa d'atto di quell'estinzione;
• ritenuto pertanto che le domande attoree debbano essere rigettate;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
2. - condanna e al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2
favore della delle spese del giudizio che liquida in Controparte_1
complessivi €7.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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