TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1988/2025
Tribunale di Mantova
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1988/2025 promossa da
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Alessandra Venturini, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SP IA;
per parte convenuta, già contumace, nessuno è comparso.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
L'avv. Spagnoli per parte ricorrente così precisa le proprie conclusioni:
“A) accertarsi e dichiararsi il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa;
B) ordinarsi al (C.F.: ), sito in Mantova, Largo di Controparte_1 P.IVA_1
Porta Pradella n. 3, in persona del suo amministratore – legale rappresentante Sig. Arch.
di immediatamente comunicare alla ricorrente i dati tutti di cui Parte_2 sopra al capo A);
C) condannare il in persona dell'amministratore Sig. Arch. Controparte_1
a pagare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di € 100,00 per Parte_2 ogni giorno di ritardo a far tempo dalla data di comunicazione provvedimento decisorio;
D) spese e competenze professionali del presente giudizio interamente rifuse.”
L'avv. Spagnoli si riporta a quanto esposto in atti.
Il Giudice dato atto, si ritira per deliberare.
pagina 1 di 6 Rientrato dalla camera di consiglio ad ore 13.00 e dato atto della mancata presenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1988/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SP IA
RICORRENTE contro in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
con ricorso ex art. 281 decies cpc ha allegato di effettuare attività di fornitura Pt_1 teleriscaldamento in favore del di Mantova;
che per le suddette Controparte_1 prestazioni erano state emesse le relative fatture, mai interamente onorate dal CP_1
pagina 3 di 6 ”, residuando un debito di € 30.018,34; di aver ottenuto per il pagamento di CP_1 detto importo, oltre interessi e spese, decreto ingiuntivo n. 122/25 del 11/02/25, notificato a mezzo pec in data 12/02/25 e dichiarato esecutivo con provvedimento in data 05/05/25; che, dovendo procedere esecutivamente nei confronti del condominio debitore, in data 06/05/25 il proprio legale aveva inviato pec all'amministratore del detto condominio, Arch.
[...]
richiedendo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. Codice civile, i nominativi dei Parte_2 condomini morosi e le relative esposizioni debitorie, senza ricevere alcun riscontro;
che con una seconda pec in data 25/08/25 la richiesta era stata reiterata, rappresentando all'amministratore che, in mancanza di quanto richiesto nel termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta, si sarebbe instaurato il presente giudizio;
che a nulla era valso anche detto sollecito.
Ciò premesso in fatto la ricorrente concludeva quindi chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa, ordinarsi al in persona del suo amministratore Controparte_1
– legale rappresentante Sig. Arch. di immediatamente comunicare Parte_2 alla ricorrente i suddetti dati, con condanna altresì di parte convenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo a far tempo dalla data di comunicazione provvedimento decisorio.
Nessuno si costituiva per il convenuto, di cui veniva dichiarata la contumacia, e CP_1 la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza, sulle conclusioni precisate a verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Rilevato che:
le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte, nei limiti di seguito indicati.
La sussistenza del credito vantato da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 deve ritenersi pacifico, in quanto fondato su decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito di mancata opposizione (doc. 1 e 2 parte ricorrente).
pagina 4 di 6 Come noto, in base alla nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. c.c., così come modificato dalla legge n. 220/2012, “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; il creditore, trattandosi di obbligazioni di natura parziaria, che devono essere imputate ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote (Cass. civ. S.U. n. 9148\2008), può quindi agire unicamente nei confronti degli stessi e, in particolare, nei confronti dei condomini in regola con i versamenti degli oneri condominiali solo dopo l'escussione dei condomini morosi, informazioni tutte che, necessariamente, dovevano essere nel caso fornite dall'amministratore condominiale;
lo stessa norma citata statuisce infatti che “l'amministratore ... è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”
Il comportamento dell'amministratore, che ha omesso tale comunicazione, nonostante le reiterate richieste della ricorrente (doc. 4 e 5), si pone pertanto in manifesto contrasto con l'art. 63 disp.att. c.c., ed integra inadempimento ad obbligo sullo stesso gravante ex lege.
Deve quindi essere accolta la domanda di condanna dello stesso a comunicare i dati dei condomini morosi a parte ricorrente, e di ulteriore condanna dell'amministratore e del
Condomino da questi rappresentato al pagamento ex art. 614bis c.p.c. di una somma di denaro, che si ritiene equo determinare in € 50,00 al giorno, per ogni giorno di violazione dell'obbligo di comunicazione, decorsi dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM. 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento), tenuto conto della modesta complessità della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da pagina 5 di 6 ciascuno di questi in ragione del titolo dedotto in lite;
dichiara tenuto e condanna il (C.F.: , sito in Controparte_1 P.IVA_1
Mantova, Largo di Porta Pradella n. 3, in persona del suo amministratore – legale rappresentante Sig. Arch. ad immediatamente comunicare alla Parte_2 ricorrente i suddetti dati;
dichiara tenuto e condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1
Sig. Arch. a pagare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a parte Parte_2 ricorrente, la somma di € 50,00 al giorno, per ogni giorno di violazione dell'obbligo di comunicazione, decorsi dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 545,00 per spese ed € 3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Mantova, 16/12/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 6 di 6
Tribunale di Mantova
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1988/2025 promossa da
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Alessandra Venturini, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SP IA;
per parte convenuta, già contumace, nessuno è comparso.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
L'avv. Spagnoli per parte ricorrente così precisa le proprie conclusioni:
“A) accertarsi e dichiararsi il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa;
B) ordinarsi al (C.F.: ), sito in Mantova, Largo di Controparte_1 P.IVA_1
Porta Pradella n. 3, in persona del suo amministratore – legale rappresentante Sig. Arch.
di immediatamente comunicare alla ricorrente i dati tutti di cui Parte_2 sopra al capo A);
C) condannare il in persona dell'amministratore Sig. Arch. Controparte_1
a pagare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di € 100,00 per Parte_2 ogni giorno di ritardo a far tempo dalla data di comunicazione provvedimento decisorio;
D) spese e competenze professionali del presente giudizio interamente rifuse.”
L'avv. Spagnoli si riporta a quanto esposto in atti.
Il Giudice dato atto, si ritira per deliberare.
pagina 1 di 6 Rientrato dalla camera di consiglio ad ore 13.00 e dato atto della mancata presenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1988/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SP IA
RICORRENTE contro in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
con ricorso ex art. 281 decies cpc ha allegato di effettuare attività di fornitura Pt_1 teleriscaldamento in favore del di Mantova;
che per le suddette Controparte_1 prestazioni erano state emesse le relative fatture, mai interamente onorate dal CP_1
pagina 3 di 6 ”, residuando un debito di € 30.018,34; di aver ottenuto per il pagamento di CP_1 detto importo, oltre interessi e spese, decreto ingiuntivo n. 122/25 del 11/02/25, notificato a mezzo pec in data 12/02/25 e dichiarato esecutivo con provvedimento in data 05/05/25; che, dovendo procedere esecutivamente nei confronti del condominio debitore, in data 06/05/25 il proprio legale aveva inviato pec all'amministratore del detto condominio, Arch.
[...]
richiedendo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. Codice civile, i nominativi dei Parte_2 condomini morosi e le relative esposizioni debitorie, senza ricevere alcun riscontro;
che con una seconda pec in data 25/08/25 la richiesta era stata reiterata, rappresentando all'amministratore che, in mancanza di quanto richiesto nel termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta, si sarebbe instaurato il presente giudizio;
che a nulla era valso anche detto sollecito.
Ciò premesso in fatto la ricorrente concludeva quindi chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa, ordinarsi al in persona del suo amministratore Controparte_1
– legale rappresentante Sig. Arch. di immediatamente comunicare Parte_2 alla ricorrente i suddetti dati, con condanna altresì di parte convenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo a far tempo dalla data di comunicazione provvedimento decisorio.
Nessuno si costituiva per il convenuto, di cui veniva dichiarata la contumacia, e CP_1 la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza, sulle conclusioni precisate a verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Rilevato che:
le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte, nei limiti di seguito indicati.
La sussistenza del credito vantato da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 deve ritenersi pacifico, in quanto fondato su decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito di mancata opposizione (doc. 1 e 2 parte ricorrente).
pagina 4 di 6 Come noto, in base alla nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. c.c., così come modificato dalla legge n. 220/2012, “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; il creditore, trattandosi di obbligazioni di natura parziaria, che devono essere imputate ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote (Cass. civ. S.U. n. 9148\2008), può quindi agire unicamente nei confronti degli stessi e, in particolare, nei confronti dei condomini in regola con i versamenti degli oneri condominiali solo dopo l'escussione dei condomini morosi, informazioni tutte che, necessariamente, dovevano essere nel caso fornite dall'amministratore condominiale;
lo stessa norma citata statuisce infatti che “l'amministratore ... è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”
Il comportamento dell'amministratore, che ha omesso tale comunicazione, nonostante le reiterate richieste della ricorrente (doc. 4 e 5), si pone pertanto in manifesto contrasto con l'art. 63 disp.att. c.c., ed integra inadempimento ad obbligo sullo stesso gravante ex lege.
Deve quindi essere accolta la domanda di condanna dello stesso a comunicare i dati dei condomini morosi a parte ricorrente, e di ulteriore condanna dell'amministratore e del
Condomino da questi rappresentato al pagamento ex art. 614bis c.p.c. di una somma di denaro, che si ritiene equo determinare in € 50,00 al giorno, per ogni giorno di violazione dell'obbligo di comunicazione, decorsi dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM. 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento), tenuto conto della modesta complessità della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da pagina 5 di 6 ciascuno di questi in ragione del titolo dedotto in lite;
dichiara tenuto e condanna il (C.F.: , sito in Controparte_1 P.IVA_1
Mantova, Largo di Porta Pradella n. 3, in persona del suo amministratore – legale rappresentante Sig. Arch. ad immediatamente comunicare alla Parte_2 ricorrente i suddetti dati;
dichiara tenuto e condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1
Sig. Arch. a pagare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a parte Parte_2 ricorrente, la somma di € 50,00 al giorno, per ogni giorno di violazione dell'obbligo di comunicazione, decorsi dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 545,00 per spese ed € 3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Mantova, 16/12/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 6 di 6