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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/12/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GI LA - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA PAte_1 C.F._1
PA LA ed elettivamente domiciliata in AV. 14 11100 AOSTA, presso Controparte_1
il difensore avv. SCIACQUA LA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIULLI CP_2 C.F._2
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIA FESTAZ, 29 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. SCIULLI MASSIMILIANO con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole con riferimento al figlio minore , nato ad [...] il [...]; Persona_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale è nato il figlio . Persona_1 Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che assumono di comune Per_1 accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitano separatamente la responsabilità genitoriale;
2) mantiene la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre e quindi, Per_1 attualmente, nell'abitazione sita in Chatillon Loc. Les Sources n. 3, che viene assegnata alla stessa con tutti i beni e gli arredi che la compongono;
3) il figlio sta a settimane alterne con il padre o con la madre con “scambio” il lunedì sera;
in deroga rispetto a ciò, nella settimana in cui il minore è con il padre, trascorre la sera del mercoledì con la madre presso la quale pernotta;
pagina 1 di 2 4) il padre si impegna a continuare ad accompagnare , che gioca a calcio a livello agonistico Per_1 con il , agli allenamenti che si svolgono fuori Regione tre pomeriggi a settimana, e alle partite CP_3 settimanali del sabato e/o della domenica, comprese quelle che sarebbero di competenza della madre quando ella non può essere presente per ragioni di lavoro, perché il suo orario è organizzato su turni che possono vederla impegnata in tali giorni;
5) le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente il figlio sul cellulare dell'altro o su altra utenza telefonica indicata;
6) i genitori terranno inoltre presso di sé nei seguenti periodi: Per_1
* durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre all'uscita da scuola sino al 30 dicembre, e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio;
* ad anni alterni nelle vacanze d'inverno e di Pasqua con modalità da concordare di volta, e con adeguato preavviso suddividendo in via paritaria i due periodi che possono non avere uguale durata;
* per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza, e così pure per il giorno del compleanno del minore;
* nelle vacanze estive il figlio resterà per quindici giorni anche non consecutivi con la madre e per ugual periodo con il padre, con modalità da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi.
7) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere davanti al figlio giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore. Ciascuna parte riconosce il reciproco diritto alla privacy e dichiara che non entrerà nel domicilio dell'altro genitore salvo suo specifico assenso;
8) a titolo di concorso al mantenimento di il signor si obbliga a versare alla signora Per_1 Per_1
a mezzo bonifico (IBAN ), entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di euro PAte_1
500,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Le spese straordinarie
- per la cui individuazione così come per le modalità di concertazione e rendicontazione le parti fanno riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati adottato presso il Tribunale adito, che con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di accettare – sono ripartite per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre;
nello stesso modo sarà suddivisa la spesa della mensa scolastica;
9) l'assegno unico universale viene attribuito nella misura del 100% alla madre con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge;
10) le parti danno atto di avere regolamentato con separata scrittura privata i loro rapporti di dare e avere in ordine a beni mobili registrati, spese condominiali dell'abitazione familiare, finanziamenti in corso per l'acquisto di beni mobili e questioni che attengono alla società
[...]
; PAte_3
11) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti dei figli con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse del figlio.
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio minore
, nato ad [...] il [...]. Persona_1
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 20 novembre 2025 Il Presidente
GI LA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GI LA - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA PAte_1 C.F._1
PA LA ed elettivamente domiciliata in AV. 14 11100 AOSTA, presso Controparte_1
il difensore avv. SCIACQUA LA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIULLI CP_2 C.F._2
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIA FESTAZ, 29 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. SCIULLI MASSIMILIANO con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole con riferimento al figlio minore , nato ad [...] il [...]; Persona_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale è nato il figlio . Persona_1 Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che assumono di comune Per_1 accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitano separatamente la responsabilità genitoriale;
2) mantiene la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre e quindi, Per_1 attualmente, nell'abitazione sita in Chatillon Loc. Les Sources n. 3, che viene assegnata alla stessa con tutti i beni e gli arredi che la compongono;
3) il figlio sta a settimane alterne con il padre o con la madre con “scambio” il lunedì sera;
in deroga rispetto a ciò, nella settimana in cui il minore è con il padre, trascorre la sera del mercoledì con la madre presso la quale pernotta;
pagina 1 di 2 4) il padre si impegna a continuare ad accompagnare , che gioca a calcio a livello agonistico Per_1 con il , agli allenamenti che si svolgono fuori Regione tre pomeriggi a settimana, e alle partite CP_3 settimanali del sabato e/o della domenica, comprese quelle che sarebbero di competenza della madre quando ella non può essere presente per ragioni di lavoro, perché il suo orario è organizzato su turni che possono vederla impegnata in tali giorni;
5) le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente il figlio sul cellulare dell'altro o su altra utenza telefonica indicata;
6) i genitori terranno inoltre presso di sé nei seguenti periodi: Per_1
* durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre all'uscita da scuola sino al 30 dicembre, e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio;
* ad anni alterni nelle vacanze d'inverno e di Pasqua con modalità da concordare di volta, e con adeguato preavviso suddividendo in via paritaria i due periodi che possono non avere uguale durata;
* per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza, e così pure per il giorno del compleanno del minore;
* nelle vacanze estive il figlio resterà per quindici giorni anche non consecutivi con la madre e per ugual periodo con il padre, con modalità da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi.
7) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere davanti al figlio giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore. Ciascuna parte riconosce il reciproco diritto alla privacy e dichiara che non entrerà nel domicilio dell'altro genitore salvo suo specifico assenso;
8) a titolo di concorso al mantenimento di il signor si obbliga a versare alla signora Per_1 Per_1
a mezzo bonifico (IBAN ), entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di euro PAte_1
500,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Le spese straordinarie
- per la cui individuazione così come per le modalità di concertazione e rendicontazione le parti fanno riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati adottato presso il Tribunale adito, che con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di accettare – sono ripartite per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre;
nello stesso modo sarà suddivisa la spesa della mensa scolastica;
9) l'assegno unico universale viene attribuito nella misura del 100% alla madre con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge;
10) le parti danno atto di avere regolamentato con separata scrittura privata i loro rapporti di dare e avere in ordine a beni mobili registrati, spese condominiali dell'abitazione familiare, finanziamenti in corso per l'acquisto di beni mobili e questioni che attengono alla società
[...]
; PAte_3
11) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti dei figli con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse del figlio.
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio minore
, nato ad [...] il [...]. Persona_1
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 20 novembre 2025 Il Presidente
GI LA
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