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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/07/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 44/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Tommasetti per procura allegata al ricorso in appello appellante-appellato incidentale
CONTRO
, c.f. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Genova appellato- appellante incidentale
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 23.6.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 24.6.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia in data 10.7.2023, Parte_1 ha allegato:
[...]
- di essere attualmente in servizio quale e di avere subito, in Parte_2 data 7.9.2003, gravi lesioni al ginocchio sinistro durante una missione in
Iraq in qualità di appartenente al Corpo anfibi ed incursori, per le quali aveva ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere con un'invalidità complessiva pari al 21% e il pagamento della speciale elargizione nell'importo di euro 21.547,60 (già detratto il risarcimento ottenuto dall'assicurazione);
- di avere riportato, inoltre, una patologia linfonodale (micropoliadenopatia)
a seguito di esposizione a uranio impoverito durante missioni in Kosovo, per la quale era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio ma non lo status di vittima del dovere;
- di avere perso, a seguito della dequalificazione e del trasferimento ad altre funzioni per le condizioni di salute, l'indennità prevista per il personale anfibi ed incursori non essendo più impiegato presso il Reggimento “San
Marco”.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della maggiore entità delle lesioni subite e dello status di vittima del dovere anche per la patologia linfonodale, con la conseguente condanna del CP_1 all'erogazione dei benefici di legge. Ha chiesto, inoltre, il pagamento delle differenze a titolo di indennità anfibi e incursori a decorrere dal 27.5.2004, da quantificare anche in via equitativa.
Espletata CTU medico-legale, con sentenza n. 389/2024 il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso nei seguenti termini:
- ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla speciale elargizione per la patologia al ginocchio secondo un grado invalidante complessivo pari al
24%, condannando il al pagamento delle differenze dovute, al CP_1 netto del percepito, oltre perequazioni di legge;
- ha respinto le domande riguardanti la linfoadenopatia, ritenendo che, pur se provate le particolari condizioni ambientali e operative per l'esposizione all'uranio impoverito (dissentendo su quest'unico punto dalle valutazioni del CTU), non residuavano i postumi invalidanti necessari per il riconoscimento di vittima del dovere, in quanto i segni di
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micropoliadenopatia costituivano, come accertato dal consulente d'ufficio, meri reperti clinico-strumentali privi di significato nosologico;
- ha respinto la domanda di pagamento delle indennità per anfibi e incursori non più percepite dal 2004, per parziale prescrizione del credito e, comunque, per mancanza dei relativi presupposti, atteso il mancato espletamento delle specifiche funzioni e, in una prospettiva risarcitoria,
l'assenza di allegazioni e prove di una responsabilità dell'Amministrazione nella causazione dell'evento da cui erano derivate le lesioni al ginocchio.
Avverso la sentenza il ricorrente propone appello e il Controparte_1
resiste con appello incidentale, in parte condizionato.
[...]
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 1.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'appello principale, critica sotto Parte_1 diversi profili le conclusioni del Tribunale in merito:
- alle conseguenze della patologia al ginocchio, sia per l'erronea quantificazione dell'invalidità complessiva, che in base al valore tabellare più favorevole doveva essere ritenuta pari almeno al 25,5% (valore medio) o al 31% (valore massimo) previsto per l'8^ categoria della Tabella A, sia per la sottostima della relativa componente del danno morale nella misura del
3%, inadeguata per la “sclassificazione” subita e la perdita di chances e opportunità di carriera nonché per il detrimento economico derivante dalla perdita immediata dell'indennità anfibi e incursori;
- al mancato riconoscimento dell'invalidità per la micropoliadenopatia, in quanto, nonostante la ritenuta sussistenza delle condizioni ambientali e operative in espresso dissenso con le conclusioni del CTU, ha tuttavia aderito alla valutazione medico-legale del consulente circa l'assenza di postumi, in contrasto con i criteri previsti dal D.P.R. 181/2009 e alle risultanze documentali già acquisite (precedenti giudizi della CMO di
Taranto che avevano già attribuito alla patologia una percentuale del 15%);
- al mancato rinnovo della CTU e all'omessa pronuncia sulle richieste
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istruttorie del ricorrente, inclusa l'esibizione del fascicolo previdenziale.
2. Le doglianze non sono fondate.
2.1 In merito alla patologia al ginocchio, la Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla base delle valutazioni medico- legali del CTU, il quale, muovendo dalle obiettive caratteristiche della lesione e dai postumi residuati attestati dalle risultanze puntualmente richiamate nella relazione, ha quantificato correttamente l'invalidità complessiva (IC), in applicazione dei criteri del D.P.R. 181/2009, nella percentuale del 24%.
2.1.1 In relazione a detta patologia, definita dal consulente quale “esiti funzionali di pregressa ricostruzione LCA ginocchio sinistro”, il CTU ha riconosciuto la percentuale di invalidità permanente (IP) del 21% sulla base delle Tabelle di cui al D.M. Sanità 5.2.1992 (cod. 7205 per analogia) e della
Tabella allegata al D.P.R. 915/1978 (8^ categoria- Tabella A) - che prevedono entrambi la fascia 21% - 30% - e ha precisato che l'applicazione della percentuale più bassa è dipesa “dal grado lieve-moderato di instabilità posturale con minimo deficit della flessione”.
L'appellante non censura in maniera specifica quest'ultima dirimente considerazione di natura medica e fonda la propria critica sull'asserito obbligo del CTU di scegliere il valore più favorevole secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 131/2009.
Si tratta di prospettazione non condivisibile poiché l'art. 3 citato stabilisce che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita “scegliendo il valore più favorevole, tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate con il d.m.
5.2.1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al d.P.R. n. 915/1978” - raffronto correttamente operato dal CTU -, ma non prevede il diritto all'applicazione automatica della percentuale massima del range previsto all'interno della singola voce tabellare.
2.1.2. Parimenti infondata è la critica dell'appellante alla percentuale del
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danno morale determinata dal CTU nella misura del 3%, pari a un terzo del danno biologico (quantificato nel 9% con valutazione non contestata).
La misura suindicata risulta conforme ai criteri indicati dall'art. 4 D.P.R.
181/2009, secondo cui la valutazione deve avvenire “tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso”. Come evidenziato dal CTU, si tratta, infatti, di una distorsione al ginocchio sinistro, con successivo riscontro di lesione legamentosa efficacemente trattata per via artroscopica, che ha comportato pacificamente una residua modesta compromissione anatomo-funzionale: alla luce della natura ed entità dei postumi, e in assenza di riscontri probatori in ordine a particolari conseguenze sullo stato d'animo e turbamento del soggetto anche in relazioni alle eventuali ripercussioni lavorative, il consulente ha correttamente ravvisato una lieve o modesta sofferenza morale, non equiparabile al massimo del danno invocato dall'appellante (2/3 del biologico) e corrispondente alla metà di detta percentuale (1/3).
2.1.3 L'appello principale sul punto va respinto e non vi è luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato dal . CP_1
2.2 Anche in relazione alla microlinfoadenopatia le censure dell'appellante non meritano accoglimento.
Le conclusioni del CTU circa l'assenza di uno stato morboso invalidante sono fondate su considerazioni medico-legali lineari e coerenti con le risultanze degli accertamenti in atti nonché corroborate da un circostanziato parere dell'ausiliario specialista oncologo.
Quest'ultimo, a seguito di esame clinico ed ecografico delle lesioni, ha ritenuto corretta la valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio del 6/10/2014 (dove si descrive la micropoliadenopatia con lieve leucocitosi neutrofila come un “mero reperto clinico-strumentale che allo stato attuale non consente di far apprezzare un quadro nosografico…”) e ha precisato : “Nel corso della visita ho verificato che il sig. è in buone Pt_1 condizioni di nutrizione e sanguificazione e non presenta sintomatologia
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clinica. All'esame clinico si apprezzano alcuni piccoli linfonodi a carico del collo, specie in sede laterocervicale sinistra, privi di caratteri di allarme. Il successivo esame ecografico ha confermato le caratteristiche non sospette dei linfonodi che hanno un diametro massimo subcentimetrico e morfologia
e struttura del tutto regolari. Il medesimo reperto era presente anche in sede inguinale e ascellare bilateralmente. Se ne deduce pertanto che il modesto ingrossamento linfonodale che il sig. ha da circa 22 anni è Pt_1 stabile e non si è mai associato ad altra sintomatologia e/o patologia.
Nella documentazione clinica del sig. risultano inoltre due esami Pt_1 del sangue eseguiti rispettivamente in data 16/02/2013 e in data
25/02/2013.
Nel primo esame si evidenzia un modesto aumento dei leucociti o globuli bianchi (GB); la formula leucocitaria (sub-analisi che quantifica il numero di G.B.in un millimetro cubo di sangue, esprimendo anche il rapporto fra i vari tipi di G.B.) evidenzia un lieve relativo incremento dei leucociti neutrofili. Il dato, a mio avviso, non ha alcuna rilevanza clinica, potendo dipendere da svariate cause come infezioni, ustioni, lesioni, infiammazioni, stati reumatici, anche quando decorrono in forme asintomatiche.
Nel secondo esame si evidenzia la marcata positività degli anticorpi di tipo IgG anti-EBV (Epstein Barr Virus o virus della mononucleosi) e anti-
CMV (citomegalovirus), con negatività degli anticorpi IgM in entrambi i test. Questi risultati suggeriscono una pregressa infezione da virus della mononucleosi e da citomegalovirus.
Non si può escludere pertanto che la micropoliadenopatia cronica che presenta il sig. possa essere correlata con tali pregresse infezioni o Pt_1 con una reazione postvaccinica.
Per quanto attiene la possibilità che la micropoliadenopatia sia un evento sentinella di una patologia tumorale a carico delle vie linfatiche
(Linfomi), nella letteratura scientifica non viene segnalata alcuna correlazione. Va detto inoltre che raramente la micropoliadenopatia è un evento che precede l'insorgenza di una neoplasia a carico dell'apparato
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linfatico.
In ordine alla possibile esposizione del sig. ad uranio impoverito Pt_1
(UD), sempre dalla letteratura scientifica sappiamo che la massima incidenza di tumori, in particolare di linfomi, in soggetti eventualmente esposti ad uranio impoverito si osserva dopo dieci anni. La possibilità di ammalarsi entro i primi 2-3 anni dall'esposizione o oltre i 20 anni è statisticamente irrilevante. Al momento pertanto non abbiamo nessun elemento clinico che induca a ritenere che la micropoliadenopatia sia un evento correlato con l'esposizione del sig. ad UD, né tantomeno che Pt_1 questo reperto possa configurarsi come una situazione di maggior rischio di insorgenza di una patologia tumorale linfatica o di altra patologia tumorale”.
Anche alla luce di tale parere, il CTU, nel supplemento di indagine peritale sollecitato dal Tribunale, dopo avere effettuato una ampia ricognizione di letteratura sulle possibili cause delle alterazioni delle conformazioni linfonodali, in prevalenza attribuibili a fattori comuni e ubiquitari (agenti infettivi), ha confermato, in termini e coerenti con gli accertamenti clinici e strumentali anche recenti e l'evoluzione favorevole del quadro a distanza di oltre venti anni dalla prima manifestazione, che si tratta di microlinfoadenopatia aspecifica, di natura incerta ma verosimilmente post-infettiva, priva di evolutività, anzi andata incontro a pressoché completa remissione (all'ecografia effettuata il 7.2.2024 rilievo unicamente di piccoli linfonodi in sede cervicale, con normale morfologia e assolutamente priva di caratteri di allarme), non associata a segni/sintomi significativi e, soprattutto, assolutamente inidonea a determinare compromissione alcuna della capacità lavorativa generica e/o dell'integrità psico-fisica del signor . Pt_1
Né possono assumere rilievo contrario, come chiarito dal consulente d'ufficio, i diversi giudizi espressi dalla CMO di Taranto nel 2014 e nel
2015, in una fase iniziale e in presenza di un quadro non ancora stabilizzato quale invece quello riscontrato nel corso delle operazioni peritali, a distanza
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di oltre venti anni dalla prima manifestazione.
Anche sul piano giuridico i predetti giudizi della CMO non hanno alcun valore vincolante trattandosi di meri accertamenti medici endoprocedimentali di natura strumentale, peraltro superati dalla difforme valutazione espressa sul punto dal successivo parere della Commissione di
Verifica.
2.3 Per le considerazioni esposte, deve essere confermata sia la percentuale di invalidità complessiva del 24% per la patologia del ginocchio, con conseguente non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato del , sia il mancato riconoscimento dello status di CP_1 vittima del dovere, per l'inesistenza di infermità permanentemente invalidanti, in relazione alla microlinfoadenopatia.
3. Sotto quest'ultimo profilo, l'infondatezza dell'appello principale per il difetto di postumi invalidanti rende ultroneo l'esame dell'appello incidentale proposto dal nei confronti delle affermazioni della CP_1 sentenza appellata circa l'esistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie (l'esposizione all'uranio impoverito e il nesso con la patologia linfonodale). Si tratta, infatti, di statuizioni di fatto inidonee a fondare un'unità minima suscettibile di formare oggetto di giudicato e per le quali difetta l'autonomo interesse dell'Amministrazione all'impugnazione.
4. L'esito della lite e l'esistenza di difformi valutazioni amministrative da parte degli organi della stessa Amministrazione giustificano la compensazione delle spese del grado.
5. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello principale e dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale del;
Controparte_1
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Compensa tra le parti le spese del grado;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.7.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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