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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3187/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3187/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FLORE MARCO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Mortara in via Bianchi 4
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Celle di Bulgaria, in data 07/08/1991, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Celle di Bulgaria alla
Parte II, Serie A n. 12, dell'anno 1991;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. SEPARAZIONE PERSONALE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. FI NN
Le figlie e , entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficienti, non necessitano di specifiche disposizioni in ordine all'affidamento. Per_1 continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di Via Vittorini n. 42 in Mortara, mentre
AU vive autonomamente con il proprio compagno in meridione.
3. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Assegnare l'abitazione coniugale sita in Mortara Via Vittorini n. 42 (immobile in affitto) alla moglie che continuerà a viverci insieme alla figlia Parte_2 Per_1
4. USCITA DALLA CASA CONIUGALE
Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro il 23 novembre 2025 e si Parte_1
trasferirà altrove, portando via con sé solo i propri effetti personali.
5. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Nessun assegno: ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6. REGIME PATRIMONIALE
I coniugi provvederanno alla divisione dei beni comuni secondo le modalità di legge, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. REGOLAMENTAZIONE PENDENZE
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla
a pretendere l'uno dall'altro.
8. RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione in tribunale, richiedendo la trattazione scritta mediante deposito di note scritte.
9. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 07/08/1991, in Celle di Bulgaria (Parte II,
[...]
Serie A n. 12, dell'anno 1991)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 26/11/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa AU Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3187/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3187/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FLORE MARCO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Mortara in via Bianchi 4
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Celle di Bulgaria, in data 07/08/1991, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Celle di Bulgaria alla
Parte II, Serie A n. 12, dell'anno 1991;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. SEPARAZIONE PERSONALE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. FI NN
Le figlie e , entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficienti, non necessitano di specifiche disposizioni in ordine all'affidamento. Per_1 continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di Via Vittorini n. 42 in Mortara, mentre
AU vive autonomamente con il proprio compagno in meridione.
3. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Assegnare l'abitazione coniugale sita in Mortara Via Vittorini n. 42 (immobile in affitto) alla moglie che continuerà a viverci insieme alla figlia Parte_2 Per_1
4. USCITA DALLA CASA CONIUGALE
Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro il 23 novembre 2025 e si Parte_1
trasferirà altrove, portando via con sé solo i propri effetti personali.
5. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Nessun assegno: ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6. REGIME PATRIMONIALE
I coniugi provvederanno alla divisione dei beni comuni secondo le modalità di legge, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. REGOLAMENTAZIONE PENDENZE
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla
a pretendere l'uno dall'altro.
8. RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione in tribunale, richiedendo la trattazione scritta mediante deposito di note scritte.
9. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 07/08/1991, in Celle di Bulgaria (Parte II,
[...]
Serie A n. 12, dell'anno 1991)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 26/11/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa AU Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3