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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/08/2025, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9097 R. G. nell'anno 2024 vertente TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Per_1 del 22.03.2024 (N. Rep. 37875/7313).
[...]
- opponente-opposto in rconvenzionale E
, rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo Valletta, Controparte_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Lecce alla via A. Manzoni 32/d
-opposto-opponente in riconvenzionale
Oggetto: reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15 aprile 2024, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 528/2024 emesso il 9.04.2024 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, per ratei di aprile, maggio, giugno e luglio 2023 del reddito di cittadinanza. A sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito: la mancata presentazione di domanda amministrativa per il reddito di cittadinanza, che potesse giustificare l'erogazione della prestazione per periodi successivi al novembre 2022, evidenziando, la regola del caso concreto, vincolante tra le parti ex art 2909 cc, che si può estrapolare dalla sentenza del Tribunale di Napoli 1967/23, leggendo il dispositivo alla luce della motivazione. Ha esposto:
- che con provvedimento del 16.09.2022, ha disposto la revoca retroattiva della prestazione (reddito di cittadinanza), già riconosciuta in favore del ricorrente sulla base di due domande amministrative una del 16.10.2019 e l'altra del 10.05.2021;
- che il provvedimento di revoca è stato determinato in applicazione dell'art 7, comma 4, DL 4/2019, da segnalazione del Comune di Napoli che, in sede di verifica dei requisiti anagrafici, ha riscontrato un'irregolarità, in quanto il ricorrente, era risultato residente presso la casa circondariale di;
Parte_2
- che l'opposto ha adito il Tribunale di Napoli con ricorso introduttivo del giudizio RG. n. 18496/22, perché “annullasse il provvedimento di revoca del reddito di
1 cittadinanza, datato 16.09.2022…... “condannando a corrispondere i ratei Pt_1 mensili da settembre 2022 in poi”;
- che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 1967/23 dal Tribunale di Napoli, il quale, accertata l'effettiva scarcerazione dell'opposto in data 11.09.2019, ha dichiarato (in motivazione) illegittima la revoca del beneficio;
per l'effetto, in dispositivo ha dichiarato: “il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei del reddito di cittadinanza dal 1.9.2022”, - “condanna l' al pagamento dei ratei di cui al Pt_1 precedente capo”;
- che l'opposto in data 20.09.2023 ha notificato atto di precetto, per il pagamento dei ratei di reddito di cittadinanza relativi ai periodi dal settembre 2022 al luglio 2023;
- che l' , ritenendo di dover dare esecuzione alla sentenza n. 1967/2023, in un Pt_1 primo momento ha pagato i soli ratei del reddito di cittadinanza (comprensivi anche dell'indennità bonus Aiuti di 150 euro) relativi ai periodi dal mese di settembre 2022 al mese di novembre 2022 e successivamente, dopo sollecito, con pec del 4.10.2023, ha provveduto il 5.12.2023 al pagamento anche dei ratei di prestazione (comprensivi del Bonus Aiuti) relativi ai periodi dal dicembre 2022 al marzo 2023, data di deposito della sentenza n. 1967/2023;
- che, su tali premesse in fatto, l'opposto, ha depositato ricorso monitorio introduttivo della procedura n. RG. 5999/24, domandando all'adito Tribunale di Napoli di voler condannare l' al pagamento dei ratei di aprile, maggio, giugno Pt_1
e luglio 2023 della prestazione, per l'importo di € 500,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00, oltre interessi legali e interessi moratori;
- che il Tribunale di Napoli, a definizione del procedimento monitorio, ha emesso il DI n. 528/24, opposto in questa sede giudiziale, ingiungendo all' di pagare al Pt_1 ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Ha concluso affinché, venisse disposta: “la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto integrale della domanda svolta da controparte nel ricorso monitorio, improponibile in ragione della mancata presentazione di domanda amministrativa per il reddito di cittadinanza che possa coprire i periodi in contestazione, neppure coperti da un giudicato, comunque infondata per i motivi sopra illustrati;
- voglia condannare il ricorrente alla restituzione degli importi pacificamente pagati dall' in data 5.12.2023, pari ad euro 2.150,00, a titolo di ratei di reddito di Pt_1 cittadinanza e bonus Aiuti relativi al periodo dicembre 2022 - marzo 2023, oltre interessi ex lege;
ciò in quanto tale periodo non è supportato da alcuna domanda amministrativa e non è coperto da alcun giudicato.” Con vittoria di spese. Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte opposta spiegando domanda riconvenzionale, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione, e in via riconvenzionale la condanna dell' , a Pt_1 titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 5.000,00, o di quell'altra che risulterà dovuta in corso di causa. Vinte le spese con attribuzione. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, dopo il deposito di note difensive.
2 L'opposizione è fondata. Vanno ricostruiti in ordine cronologico i fatti di causa. L'opposto presentò la prima domanda amministrativa volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza in data 16 ottobre 2019 sicchè percepì il r.d.c. dal novembre 2019 al mese di aprile 2021 (per 18 mensilità). La seconda domanda amministrativa, del 10 maggio 2021, fu pure accolta con erogazione del beneficio dal giugno 2021 all'agosto 2022 (per 16 mensilità). Intervenne, poi, la revoca del beneficio con comunicazione del 16 settembre 2022, in applicazione dell'art 7, comma 4, DL 4/2019, da segnalazione del Comune di Napoli, per dichiarazione mendace su di una situazione di incompatibilità. Con sentenza n. 1967/23 l'intestato Tribunale accolse il ricorso dello CP_1 avverso la illegittimità della revoca e condannò l' al pagamento dei ratei del Pt_1 reddito di cittadinanza dal 1.9.2022. L' effettuò il pagamento dei ratei di reddito di cittadinanza a seguito di precetto Pt_1
e di notifica della ridetta sentenza, per i periodi dal settembre 2022 al novembre 2022 e, su successiva sollecitazione a mezzo pec del 4.10.2023, anche dei ratei dal dicembre 2022 al marzo 2023, data di deposito della sentenza 1967/2023. Nel presente giudizio lo , invocando l'art. 1 comma 313 L.197/2022, che CP_1 per il 2023 ha limitato a sette mensilità la durata del reddito di cittadinanza (abrogato dall'01.01.24) ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo qui opposto avente ad oggetto i ratei di aprile, maggio, giugno e luglio 2023 della prestazione, per l'importo di € 500,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00 (duemila).
La tesi dell'opposto, su cui incombe la prova del diritto azionato per la inversione della posizione processuale, fa leva sulla sentenza passata in giudicato che nell'accertare il suo diritto al reddito di cittadinanza lo legittima a percepire la prestazione fino al luglio 2023, termine ultimo del riconoscimento legislativo del beneficio, con decorrenza dal 1^.9.2022.
L' di contro, assume che : a) la sentenza va interpretata alla luce del Pt_1 coordinamento tra motivazione e dispositivo;
b) l'opposto non ha presentato altra domanda amministrativa dopo il 10.5.2021 donde l'improponibilità dell'azione giudiziale.
La normativa applicabile alla fattispecie è quella contenuta nel Decreto-legge 4/2019, ufficialmente intitolato "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge (legge n. 26/2019). Il comma 6 dell'art. 3 DL 4/2019 dispone: “ Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
3 L'art. 7 prevede le ipotesi di revoca e di decadenza dal beneficio aggiungendo al comma 11 11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3 (ossia quelli in cui vi è stata condanna penale o anche applicazione della piena su richiesta delle parti nde ), il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. Pertanto, se ne deduce ai fini di causa : a) il beneficio è temporaneo perché dura 18 mesi;
b), in caso di revoca occorre attendere, per una nuova domanda , ulteriori 18 mesi dalla data della revoca;
c) se la revoca è dichiarata illegittima rivive il diritto originario. Nel caso in esame, la sentenza, nel dichiarare l'illegittimità della revoca, mai avrebbe potuto riconoscere un diritto superando il dettato legislativo. Accertata la illegittimità della revoca il beneficio non poteva durare oltre i diciotto mesi sicchè veniva a scadere nel novembre 2022 (appunto al 18^ mese) . Né era applicabile il comma 11 del citato art.7, non sussistendo più la revoca. Pertanto lo era tenuto a proporre nuova domanda amministrativa CP_1 pacificamente mai presentata. Ne deriva l'improponibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spettano, inoltre, all' che li ha domandati in restituzione, i ratei erogati sine Pt_1 titulo dal dicembre 2022 al marzo 2023 i quali per le ragioni dette non dovevano essere versati. Lo va condannato alla restituzione degli importi pacificamente pagati CP_1 dall' in data 5.12.2023, pari ad euro 2.150,00, a titolo di ratei di reddito di Pt_1 cittadinanza e bonus Aiuti relativi al periodo dicembre 2022 - marzo 2023, oltre interessi ex lege erogati solo a seguito di minaccia di azione esecutiva. In riferimento all'eccezione di parte opposta secondo cui la domanda dell' di Pt_1 condanna alla restituzione dei ratei mensili da dicembre 2022 a marzo 2023 è inammissibile perché l'opponente avrebbe dovuto formulare una domanda riconvenzionale, si evidenzia che: in un'opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente (debitore) intende ottenere la ripetizione dell'indebito, cioè la restituzione di somme già pagate, non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale, a meno che non intenda far valere un credito autonomo e distinto rispetto alla pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo. Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate, in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336
4 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere. Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Russo, con l'ordinanza n. 33174 del 29 novembre 2023.
La restante domanda di parte opposta avente ad oggetto il risarcimento del danno non merita accoglimento. Il provvedimento di revoca non costituiva un impedimento giuridico alla proposizione di una nuova domanda. Nessuna norma prevede che, nelle more di una controversia giudiziale sul diritto al reddito di cittadinanza relativamente al periodo di riferimento di una domanda amministrativa, non possa essere presentata, in riferimento ad un periodo diverso e successivo, nuova domanda amministrativa;
la domanda per il periodo diverso e successivo rispetto a quello controverso appare, invece, assolutamente necessaria, trattandosi di prestazione basata su requisiti, in particolare reddituali, suscettibili di variazione nei diversi periodi (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, n. 21709). Nulla di specifico è stato allegato e neppure è stato richiesto di provare, circa la sussistenza del paventato danno. Le spese vengono compensate tra le parti per la particolarità e novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione così provvede: a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 528/24 emesso dal Tribunale di Napoli;
b) condanna alla restituzione degli importi pagati dall' in Controparte_1 Pt_1 data 5.12.2023, pari ad euro 2.150,00, a titolo di ratei di reddito di cittadinanza e bonus Aiuti relativi al periodo dicembre 2022-marzo 2023, oltre interessi ex lege;
c) rigetta nel resto;
d) spese compensate tra le parti. Si comunichi. Napoli lì 6 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
[...]
- opponente-opposto in rconvenzionale E
, rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo Valletta, Controparte_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Lecce alla via A. Manzoni 32/d
-opposto-opponente in riconvenzionale
Oggetto: reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15 aprile 2024, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 528/2024 emesso il 9.04.2024 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, per ratei di aprile, maggio, giugno e luglio 2023 del reddito di cittadinanza. A sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito: la mancata presentazione di domanda amministrativa per il reddito di cittadinanza, che potesse giustificare l'erogazione della prestazione per periodi successivi al novembre 2022, evidenziando, la regola del caso concreto, vincolante tra le parti ex art 2909 cc, che si può estrapolare dalla sentenza del Tribunale di Napoli 1967/23, leggendo il dispositivo alla luce della motivazione. Ha esposto:
- che con provvedimento del 16.09.2022, ha disposto la revoca retroattiva della prestazione (reddito di cittadinanza), già riconosciuta in favore del ricorrente sulla base di due domande amministrative una del 16.10.2019 e l'altra del 10.05.2021;
- che il provvedimento di revoca è stato determinato in applicazione dell'art 7, comma 4, DL 4/2019, da segnalazione del Comune di Napoli che, in sede di verifica dei requisiti anagrafici, ha riscontrato un'irregolarità, in quanto il ricorrente, era risultato residente presso la casa circondariale di;
Parte_2
- che l'opposto ha adito il Tribunale di Napoli con ricorso introduttivo del giudizio RG. n. 18496/22, perché “annullasse il provvedimento di revoca del reddito di
1 cittadinanza, datato 16.09.2022…... “condannando a corrispondere i ratei Pt_1 mensili da settembre 2022 in poi”;
- che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 1967/23 dal Tribunale di Napoli, il quale, accertata l'effettiva scarcerazione dell'opposto in data 11.09.2019, ha dichiarato (in motivazione) illegittima la revoca del beneficio;
per l'effetto, in dispositivo ha dichiarato: “il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei del reddito di cittadinanza dal 1.9.2022”, - “condanna l' al pagamento dei ratei di cui al Pt_1 precedente capo”;
- che l'opposto in data 20.09.2023 ha notificato atto di precetto, per il pagamento dei ratei di reddito di cittadinanza relativi ai periodi dal settembre 2022 al luglio 2023;
- che l' , ritenendo di dover dare esecuzione alla sentenza n. 1967/2023, in un Pt_1 primo momento ha pagato i soli ratei del reddito di cittadinanza (comprensivi anche dell'indennità bonus Aiuti di 150 euro) relativi ai periodi dal mese di settembre 2022 al mese di novembre 2022 e successivamente, dopo sollecito, con pec del 4.10.2023, ha provveduto il 5.12.2023 al pagamento anche dei ratei di prestazione (comprensivi del Bonus Aiuti) relativi ai periodi dal dicembre 2022 al marzo 2023, data di deposito della sentenza n. 1967/2023;
- che, su tali premesse in fatto, l'opposto, ha depositato ricorso monitorio introduttivo della procedura n. RG. 5999/24, domandando all'adito Tribunale di Napoli di voler condannare l' al pagamento dei ratei di aprile, maggio, giugno Pt_1
e luglio 2023 della prestazione, per l'importo di € 500,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00, oltre interessi legali e interessi moratori;
- che il Tribunale di Napoli, a definizione del procedimento monitorio, ha emesso il DI n. 528/24, opposto in questa sede giudiziale, ingiungendo all' di pagare al Pt_1 ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Ha concluso affinché, venisse disposta: “la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto integrale della domanda svolta da controparte nel ricorso monitorio, improponibile in ragione della mancata presentazione di domanda amministrativa per il reddito di cittadinanza che possa coprire i periodi in contestazione, neppure coperti da un giudicato, comunque infondata per i motivi sopra illustrati;
- voglia condannare il ricorrente alla restituzione degli importi pacificamente pagati dall' in data 5.12.2023, pari ad euro 2.150,00, a titolo di ratei di reddito di Pt_1 cittadinanza e bonus Aiuti relativi al periodo dicembre 2022 - marzo 2023, oltre interessi ex lege;
ciò in quanto tale periodo non è supportato da alcuna domanda amministrativa e non è coperto da alcun giudicato.” Con vittoria di spese. Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte opposta spiegando domanda riconvenzionale, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione, e in via riconvenzionale la condanna dell' , a Pt_1 titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 5.000,00, o di quell'altra che risulterà dovuta in corso di causa. Vinte le spese con attribuzione. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, dopo il deposito di note difensive.
2 L'opposizione è fondata. Vanno ricostruiti in ordine cronologico i fatti di causa. L'opposto presentò la prima domanda amministrativa volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza in data 16 ottobre 2019 sicchè percepì il r.d.c. dal novembre 2019 al mese di aprile 2021 (per 18 mensilità). La seconda domanda amministrativa, del 10 maggio 2021, fu pure accolta con erogazione del beneficio dal giugno 2021 all'agosto 2022 (per 16 mensilità). Intervenne, poi, la revoca del beneficio con comunicazione del 16 settembre 2022, in applicazione dell'art 7, comma 4, DL 4/2019, da segnalazione del Comune di Napoli, per dichiarazione mendace su di una situazione di incompatibilità. Con sentenza n. 1967/23 l'intestato Tribunale accolse il ricorso dello CP_1 avverso la illegittimità della revoca e condannò l' al pagamento dei ratei del Pt_1 reddito di cittadinanza dal 1.9.2022. L' effettuò il pagamento dei ratei di reddito di cittadinanza a seguito di precetto Pt_1
e di notifica della ridetta sentenza, per i periodi dal settembre 2022 al novembre 2022 e, su successiva sollecitazione a mezzo pec del 4.10.2023, anche dei ratei dal dicembre 2022 al marzo 2023, data di deposito della sentenza 1967/2023. Nel presente giudizio lo , invocando l'art. 1 comma 313 L.197/2022, che CP_1 per il 2023 ha limitato a sette mensilità la durata del reddito di cittadinanza (abrogato dall'01.01.24) ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo qui opposto avente ad oggetto i ratei di aprile, maggio, giugno e luglio 2023 della prestazione, per l'importo di € 500,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00 (duemila).
La tesi dell'opposto, su cui incombe la prova del diritto azionato per la inversione della posizione processuale, fa leva sulla sentenza passata in giudicato che nell'accertare il suo diritto al reddito di cittadinanza lo legittima a percepire la prestazione fino al luglio 2023, termine ultimo del riconoscimento legislativo del beneficio, con decorrenza dal 1^.9.2022.
L' di contro, assume che : a) la sentenza va interpretata alla luce del Pt_1 coordinamento tra motivazione e dispositivo;
b) l'opposto non ha presentato altra domanda amministrativa dopo il 10.5.2021 donde l'improponibilità dell'azione giudiziale.
La normativa applicabile alla fattispecie è quella contenuta nel Decreto-legge 4/2019, ufficialmente intitolato "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge (legge n. 26/2019). Il comma 6 dell'art. 3 DL 4/2019 dispone: “ Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
3 L'art. 7 prevede le ipotesi di revoca e di decadenza dal beneficio aggiungendo al comma 11 11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3 (ossia quelli in cui vi è stata condanna penale o anche applicazione della piena su richiesta delle parti nde ), il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. Pertanto, se ne deduce ai fini di causa : a) il beneficio è temporaneo perché dura 18 mesi;
b), in caso di revoca occorre attendere, per una nuova domanda , ulteriori 18 mesi dalla data della revoca;
c) se la revoca è dichiarata illegittima rivive il diritto originario. Nel caso in esame, la sentenza, nel dichiarare l'illegittimità della revoca, mai avrebbe potuto riconoscere un diritto superando il dettato legislativo. Accertata la illegittimità della revoca il beneficio non poteva durare oltre i diciotto mesi sicchè veniva a scadere nel novembre 2022 (appunto al 18^ mese) . Né era applicabile il comma 11 del citato art.7, non sussistendo più la revoca. Pertanto lo era tenuto a proporre nuova domanda amministrativa CP_1 pacificamente mai presentata. Ne deriva l'improponibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spettano, inoltre, all' che li ha domandati in restituzione, i ratei erogati sine Pt_1 titulo dal dicembre 2022 al marzo 2023 i quali per le ragioni dette non dovevano essere versati. Lo va condannato alla restituzione degli importi pacificamente pagati CP_1 dall' in data 5.12.2023, pari ad euro 2.150,00, a titolo di ratei di reddito di Pt_1 cittadinanza e bonus Aiuti relativi al periodo dicembre 2022 - marzo 2023, oltre interessi ex lege erogati solo a seguito di minaccia di azione esecutiva. In riferimento all'eccezione di parte opposta secondo cui la domanda dell' di Pt_1 condanna alla restituzione dei ratei mensili da dicembre 2022 a marzo 2023 è inammissibile perché l'opponente avrebbe dovuto formulare una domanda riconvenzionale, si evidenzia che: in un'opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opponente (debitore) intende ottenere la ripetizione dell'indebito, cioè la restituzione di somme già pagate, non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale, a meno che non intenda far valere un credito autonomo e distinto rispetto alla pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo. Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate, in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336
4 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere. Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Russo, con l'ordinanza n. 33174 del 29 novembre 2023.
La restante domanda di parte opposta avente ad oggetto il risarcimento del danno non merita accoglimento. Il provvedimento di revoca non costituiva un impedimento giuridico alla proposizione di una nuova domanda. Nessuna norma prevede che, nelle more di una controversia giudiziale sul diritto al reddito di cittadinanza relativamente al periodo di riferimento di una domanda amministrativa, non possa essere presentata, in riferimento ad un periodo diverso e successivo, nuova domanda amministrativa;
la domanda per il periodo diverso e successivo rispetto a quello controverso appare, invece, assolutamente necessaria, trattandosi di prestazione basata su requisiti, in particolare reddituali, suscettibili di variazione nei diversi periodi (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, n. 21709). Nulla di specifico è stato allegato e neppure è stato richiesto di provare, circa la sussistenza del paventato danno. Le spese vengono compensate tra le parti per la particolarità e novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione così provvede: a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 528/24 emesso dal Tribunale di Napoli;
b) condanna alla restituzione degli importi pagati dall' in Controparte_1 Pt_1 data 5.12.2023, pari ad euro 2.150,00, a titolo di ratei di reddito di cittadinanza e bonus Aiuti relativi al periodo dicembre 2022-marzo 2023, oltre interessi ex lege;
c) rigetta nel resto;
d) spese compensate tra le parti. Si comunichi. Napoli lì 6 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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