Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03596/2026REG.PROV.COLL.
N. 09744/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9744 del 2023, proposto da
NN Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
IA QU RA, non costituita in giudizio;
MM Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 13 settembre 2023, n. 5069, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei e di MM Di MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RG MA; uditi per le parti gli avvocati Ciro Manfredonia, Sabatino Rainone ed Erik Furno e dato atto del deposito di note di passaggio in decisione da parte dell'avvocato Antonio Zarrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. - Con l’appello in trattazione, la OR NN Di MA chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 13 settembre 2023, n. 5069, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del 28 settembre 2018 e, con successivi motivi aggiunti, dell'ordinanza di demolizione del 12 gennaio 2021, con cui il Comune di Pompei ha ingiunto la demolizione di una serie di opere ritenute abusive, realizzate nel complesso immobiliare con destinazione turistico-ricettiva denominato “Camping Pompei” (di proprietà dell’odierna appellante).
2. - Il primo giudice ha respinto i plurimi motivi dedotti (tutti sostanzialmente incentrati sulla violazione della normativa edilizia e urbanistica, sulla violazione del giusto procedimento, nonché sul difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, invocando altresì la tutela del legittimo affidamento e la sproporzione della sanzione demolitoria) rilevando – con riguardo ad entrambe le ordinanze impugnate - sia la correttezza del procedimento (preceduto da comunicazione di avvio) sia la sussistenza dei diversi abusi contestati e la conseguente doverosità dell’ordine di demolizione.
3. - La ricorrente in primo grado, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando le censure del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
4. - Resistono in giudizio il Comune di Pompei e MM Di MA, chiedendo che l’appello sia respinto.
5. - All’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Passando al vaglio dei motivi d’appello, con il primo (p. 9-12 del ricorso), l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondati i vizi del procedimento sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative, per l’assenza di un reale contraddittorio procedimentale. Ribadisce, pertanto, con riferimento all’ordinanza di demolizione n. 116/2018 che, pur se preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, all’appellante non sarebbe stato concesso l’accesso agli atti e la contestuale richiesta di proroga dei termini per le controdeduzioni sarebbe stata rigettata.
6.1. - Con riferimento alla seconda ordinanza di demolizione (n. 7/2021), il Comune di Pompei avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento, privando l’appellante della possibilità di controdedurre prima di adire il rimedio giurisdizionale.
6.2. - Contesta inoltre l’affermazione del T.a.r. secondo cui le osservazioni procedimentali dell’appellante sarebbero state presentate quando il termine assegnato era ormai decorso. Contrariamente a tale assunto, l’appellante sostiene che i termini per la partecipazione procedimentale di cui agli articoli 7 e 10- bis della legge n. 241 del 1990 non sono perentori ma meramente ordinatori. Se all’appellante fosse stata concessa una partecipazione effettiva al procedimento, ben avrebbe potuto manifestare al Comune i propri intendimenti, avviando un’interlocuzione che avrebbe determinato l’adozione di ordinanze di demolizione totalmente diverse da quelle oggetto di impugnativa.
6.3. - L’agire del Comune sarebbe stato contrario anche ai princìpi della collaborazione e della buona fede, di cui all’art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241 del 1990, non avendo tenuto conto della presentazione (in data 11 marzo 2021) di un nuovo progetto di riqualificazione con il quale l’appellante chiedeva di intervenire sulle sole parti legittimate dai condoni già ottenuti. Né il primo giudice avrebbe tenuto conto che il Comune avrebbe imposto interventi su uno stato dei luoghi ancora sub iudice quanto alla legittimità (con riferimento agli abusi realizzati dalle controinteressate confinanti e ai titoli illegittimi a queste rilasciati). Tanto avrebbe dovuto indurre il T.a.r. a ritenere che le prescrizioni apposte in sede di rilascio dei permessi in sanatoria (condoni edilizi ai sensi della legge n. 47 del 1985) non potevano essere operanti e quindi non potevano essere ritenute dal Comune come non ottemperate, tali da vanificare l’esistenza dei titoli rilasciati.
7. - I dedotti vizi procedimentali sono infondati.
7.1. - È dirimente osservare, sulle questioni sollevate dall’appellante, che la stessa mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non avrebbe potuto comportare per ciò solo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, in quanto il contenuto dispositivo degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso, alla luce dell’art. 21- octies , secondo comma, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Difatti, in relazione a interventi edilizi realizzati abusivamente, il provvedimento che ne ordina la demolizione, in quanto espressivo del dovere di vigilanza e controllo in materia edilizia del tutto privo di margini di discrezionalità, ha natura vincolata.
7.2. - Anche il richiamo ai princìpi della collaborazione e della buona fede tra amministrazione e cittadini non giova all’appellante, ove si tenga conto che la asserita presentazione di un nuovo progetto di riqualificazione non è equiparabile a una domanda di condono o sanatoria (non essendo nemmeno precisata, peraltro, la base giuridica che consentirebbe la presentazione di tale progetto e imporrebbe all’amministrazione il suo esame e valutazione) e che la pendenza di giudizi di impugnazione di ordinanze di demolizione o di provvedimento di diniego di condono edilizio non paralizza l’azione dell’amministrazione (in assenza di misure cautelari di sospensione degli effetti di tali atti).
8. - Con il secondo motivo (p. 12-15 dell’appello), l’appellante censura le valutazioni del primo giudice circa gli abusi contestati, sia perché questi non sarebbero stati esaminati singolarmente, sia perché, incorrendo in un chiaro difetto di istruttoria, ha ritenuto che le ordinanze fossero legittime “nel loro complesso”, per come hanno inciso sul legittimo stato dei luoghi. Tale affermazione, tuttavia, non varrebbe nel caso di specie che presenterebbe peculiarità tali da rendere necessario che ciascuno degli abusi contestati dal Comune di Pompei venisse valutato autonomamente. Pertanto, la sentenza sarebbe errata laddove non ha considerato in maniera atomistica la legittimità di ognuno degli abusi contestati, e, quindi, ha omesso di valutare l’illegittimità anche solo parziale delle impugnate ordinanze di demolizione.
9. - Con il terzo motivo (p. 16-24 dell’appello), per le ragioni indicate al secondo motivo, l’appellante riprende le censure avverso l’ordinanza di demolizione n. 116/2018, separatamente contestando la ritenuta abusività dei singoli interventi contestati con la predetta ordinanza, nei seguenti termini:
- ricorda, in primo luogo, che gli abusi contestati a pag. 5, n. 2 della prima ordinanza di demolizione, sono stati spontaneamente rimossi dall’odierna appellante;
- circa l’abuso di cui alla lett. c) dell’ordinanza di demolizione ( “mancata realizzazione della parte superiore della tettoia posta a livello sottostrada all’angolo nord est dell’intero complesso, avente superficie di mq 200,00 circa, previsto nel progetto di riqualificazione […] ” , progetto autorizzato dalla Soprintendenza BB.AACC di Napoli con atto n. 12599 del 23 giugno 2006), ribadisce che non potrebbe considerarsi abusiva un’opera non realizzata e che in ogni caso le prescrizioni imposte in sede di rilascio dei condoni edilizi ai sensi della legge n. 47 del 1985 nulla prevedevano circa la realizzazione di una tettoia, né tale intervento era previsto nel progetto di riqualificazione;
- quanto all’abuso di cui alla lett. d) dell’ordinanza (abuso consistente nella realizzazione di un “immobile interamente realizzato sulla p.lla 981 del F12 senza titolo autorizzativo adibito a struttura turistico ricettiva […] ” ), sottolinea di non essere la responsabile dell’asserito abuso, avendolo acquistato da terzi nello stato contestato nell’ordinanza e non avendo mai avuto ragione di dubitare della legittimità del manufatto, anche perché il Comune avrebbe rilasciato, nel 1998, l’autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria sul medesimo immobile, ingenerando un sicuro affidamento dell’appellante circa la legittimità del fabbricato;
- in ordine all’abuso di cui alla lett. e) dell’ordinanza (consistente nella “demolizione di una muratura di recinzione […] ” ), contesta l’affermazione del primo giudice secondo cui l’intervento non era oggetto della DIA n. 10/2008 e, comunque, avrebbe necessitato di un diverso titolo edilizio. Secondo l’appellante, l’intervento era previsto nel titolo conseguito nel 2008, rientrando tra quelli destinati alla «sistemazione delle piazzole di sosta» ; e in ogni caso la sentenza erra nel sostenere la necessità del permesso di costruire, posto che esso rientrerebbe addirittura nell’ambito dell’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e- bis ), del Testo unico edilizia (come si evincerebbe anche dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2016);
- in relazione agli abusi di cui alle lettere f) (consistente, nell’ “ampliamento volumetrico sul prospetto Ovest dell’immobile insistente sulla p.lla n. 1178, in difformità dei grafici del Permesso a costruire n. 69 del 17.05.2005 […] ” ) e g) dell’ordinanza ( “ampliamento volumetrico all’angolo Nord-Ovest dell’immobile posto a Sud della p.lla n. 645 a ridosso della linea ferroviaria, in difformità dei grafici del Permesso a costruire n. 70 del 17.05.2005 […] ” ), che la sentenza considera non compresi nella DIA n. 25/2008, ribadisce che tali ampliamenti sarebbero pertinenze urbanistiche, in particolare destinati a locali per la protezione di impianti tecnologici e servizi igienici riservati alle persone diversamente abili;
- in relazione all’abuso di cui alla lett. h) dell’ordinanza impugnata, consistente nel “cambio di destinazione d’uso della p.lla n. 24 e della parte superiore della p.lla 1178 da seminativo irriguo ad attività turistico-ricettiva” , il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il cambio di destinazione d’uso non rientrerebbe nei titoli rilasciati in sanatoria (P.d.C. n° 69/2005 e n° 70/2005); il che troverebbe conferma anche nella D.I.A. n. 10/2008. In ogni caso il cambio di destinazione d’uso non necessiterebbe di un titolo specifico perché non sarebbe urbanisticamente rilevante;
- in via subordinata, reitera il motivo di ricorso secondo cui gli abusi sopra indicati, in quanto opere “minori” (manutenzione straordinaria o ristrutturazione c.d. leggera), non potrebbero essere sanzionate con la demolizione ma dovrebbero essere soggette esclusivamente alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del Testo unico edilizia.
10.1- Le censure sopra riassunte vanno integralmente disattese.
Risultato al quale si perviene anche procedendo a un analitico esame degli abusi contestati, come postulato dall’appellante, considerato che tutti gli interventi oggetto della misura di ripristino (salvo quanto si dirà per gli immobili asseritamente realizzati prima del 1967) avrebbero dovuto essere attuati in base a un permesso di costruire o a una concessione edilizia, atteso che integrano, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) , del Testo unico edilizia, «interventi di nuova costruzione» , concetto idoneo a comprendere qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, quanto a superficie e a volumi realizzati, come tale idonea a modificare lo stato dei luoghi.
10.1. - Ne deriva come ulteriore conseguenza che nessuno degli interventi può essere qualificato come “abuso minore” sanzionabile ai sensi dell’art. 37 del Testo unico edilizia.
10.2. - Seguendo l’ordine proposto dall’appellante va sottolineato quanto segue:
- sull’abuso di cui alla lett. c) dell’ordinanza di demolizione n. 116/2018, la sentenza (non specificamente censurata sul punto dall’appellante) condivisibilmente rileva come oggetto della contestazione è la difformità dal progetto di riqualificazione, per la mancata esecuzione delle opere di finitura previste nel progetto di riqualificazione, in cui era prevista una copertura in rame che ne avrebbe impedito l’utilizzazione come superficie utile, in quanto non praticabile per usi quali quelli in concreto posti in essere dall’appellante (con l’occupazione della stessa con sedie, tavoli ed ombrelloni, a fini di somministrazione);
- sull’abuso di cui alla lett. d) dell’ordinanza di demolizione, secondo la consolidata giurisprudenza, destinatario dell’ordinanza di demolizione di cui all’art. 31 del Testo unico edilizia è anche il solo proprietario attuale dell’immobile, se – come nel caso di specie – si dimostri che questi ha l’attuale disponibilità dell’immobile ed è quindi nelle condizioni di effettuare gli interventi di rimozione e rispristino necessari per conformare le opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, nella considerazione che l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale, la quale segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, per cui la demolizione prescinde dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo (cfr. per tutte: Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622);
- sull’abuso di cui alla lett. e) dell’ordinanza di demolizione, va confermato quanto rilevato dal primo giudice, posto che nella nozione di «sistemazione delle piazzole di sosta» (di cui alla D.I.A. del 2008) non può essere fatta rientrare anche la demolizione di un muro di recinzione in muratura, che pertanto risulta eseguita senza titolo; considerate, inoltre, le caratteristiche della recinzione sarebbe stato comunque necessario il permesso di costruire (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2019, n. 3932);
- in ordine agli abusi di cui alle lettere f) e g) dell’ordinanza di demolizione, le censure dell’appellante non superano i rilievi di cui alla sentenza, sia perché rimane indimostrato che si tratti di volumi tecnici, sia perché in ogni caso dalla D.I.A. n. 25/2008 (richiamata dall’appellante) non risulta una specifica previsione di tali opere (anche perché, come accertato dal primo giudice, per le opere di cui alla lett. g) dell’ordinanza, l’amministrazione ha dimostrato che queste preesistevano al rilascio del titolo invocato dall’appellante);
- in relazione all’abuso di cui alla lett. h) dell’ordinanza impugnata, l’appellante non dimostra di aver presentato e ottenuto la modifica della destinazione d’uso delle aree in questione (da seminativo irriguo ad attività turistico-ricettiva), né appare sufficiente la generica deduzione che tale cambio non determini carichi urbanistici (affermazione, peraltro, non solo indimostrata e quindi apodittica, ma anche non plausibile considerata la presenza di una struttura ricettiva).
11. - Con il quarto motivo (p. 24-37 dell’atto di appello), l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso rivolti avverso la seconda ordinanza di demolizione (n. 7/2021), analizzando separatamente le diverse ragioni di illegittimità in relazione ai singoli abusi contestati e in particolare:
- circa l’abuso di cui al n° 1 dell’ordinanza (consistente nell’ ”ampliamento del blocco destinato a servizi igienici e camere per ospiti del camping, in difformità al permesso di costruire n. 70/2005 […] ” ), ribadisce che l’ampliamento riguarda servizi igienici per le persone diversamente abili obbligatori per legge e precisa comunque che provvederà spontaneamente ad adempiere all’ordine demolitorio, ripristinando lo stato dei luoghi legittimo;
- in relazione all’abuso di cui al n° 2 dell’ordinanza ( “realizzazione di una struttura adibita ad uffici/reception nella parte antistante e camere per ospiti del camping nella parte retrostante, parte in muratura e parte in legno lamellare, con copertura in lamiere a due spioventi, occupa una superficie di mq. 80 circa per un volume di mc. 320 circa” ), ribadisce che l’opera sarebbe stata realizzata prima del 1967; in ogni caso, per l’immobile in parola risulterebbe pendente una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994, per cui il Comune avrebbe dovuto sospendere ogni attività repressiva degli abusi edilizi, con la conseguenza che qualsiasi attività sanzionatoria medio tempore avviata sarebbe illegittima per violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985;
- circa l’abuso di cui al n. 3 dell’ordinanza di demolizione n. 7/2021 (realizzazione di “una struttura in legno lamellare che sostiene una copertura in legno, lo spazio è adibito a somministrazione e preparazione di alimenti e bevande, si nota il posizionamento di un forno, di celle frigo e di banco lavoro / preparazione alimenti, copre una superficie complessiva di mq. 245, 00 per un volume di mc. 740 circa” ), che la sentenza ha ritenuto non compresa nella DIA n° 10/2008 (n. 2107), osserva che tutt’al più la denunciata abusività consisterebbe in una difformità parziale dal titolo edilizio, per aver utilizzato materiali diversi da quelli assentiti (legno in luogo di una struttura coperta in rame);
- quanto all’abuso di cui al n. 4 dell’ordinanza ( “realizzazione di fabbricato in c.a., tompagnato, con solai in latero cemento, completo di infissi interni ed esterni, impianti elettrico ed idrico, intonacato e tinteggiato” ), si tratterebbe di opera realizzata prima del 1967, in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, per cui lo stato legittimo – ai sensi dell’art. 9- bis del Testo unico edilizia - sarebbe desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, come l’aerofotogrammetria del 1959 depositata in primo grado dalla quale sarebbe riconoscibile l’edificio così come oggi esistente nella sua conformazione (che dimostrerebbe quantomeno la realizzazione all’epoca del rustico); in subordine, il primo giudice avrebbe errato anche a non considerare il legittimo affidamento maturato dall’appellante a seguito del rilascio dell’autorizzazione edilizia n. 395 del 23 luglio 1998 per lavori di manutenzione sull’immobile di cui trattasi;
- infine, con riguardo alla inottemperanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 1980, rilasciata ai sensi dell’art. 151 del d.l.gs. n. 490 del 1999, con la quale veniva stabilito che “le verande del secondo livello del corpo ubicato a ridosso del muro di sostegno di Via Plinio dovranno essere sostituite con una opportuna tipologia di involucro esterno” , per cui ne conseguirebbe che il “locale adibito a ristorante/pizzeria di mq. 155,00 circa per un volume di mc. 450 circa ed il locale adibito a chiosco di mq, 20,00 circa per un volume di mc. 60 circa, entrambi posti ai lati della rampa di accesso al Camping da Via Plinio […] ” risulterebbe non sanato e quindi privo di titolo, il Tribunale amministrativo avrebbe errato nel non riconoscere la impossibilità per l’appellante di adempiere alle suddette prescrizioni, non avendo considerato le criticità emerse in ordine alla situazione urbanistico-edilizia dell’intero compendio immobiliare, che avrebbero costretto la OR NN Di MA a interrompere le attività in essere in attesa che venisse accertata la legittima situazione del compendio in relazione agli ulteriori abusi edilizi commessi, nel tempo, dalle controinteressate (proprietarie confinanti RA M.-Di MA MM).
12. - Anche le predette censure sono infondate, per le ragioni di seguito precisate:
- in ordine al primo abuso di cui all’ordinanza n. 7/2021, l’appellante non sostiene che le opere fossero ricomprese nel permesso di costruire n. 70/2005 e anzi – dichiarandosi disposta ad eseguire spontaneamente la demolizione – dimostra la correttezza della statuizione della sentenza circa la difformità dell’opera rispetto a quanto assentito;
- in ordine al secondo abuso, l’appellante non prova in alcun modo di aver presentato una domanda di condono (che sarebbe ancora pendente), nemmeno attraverso il deposito di una copia dell’istanza;
- quanto all’abuso di cui al n. 3 dell’ordinanza di demolizione, come accertato dal primo giudice (attraverso la puntuale analisi della documentazione pertinente versata in atti) non risulta autorizzata la realizzazione di una struttura in rame corrispondente a quella lignea attuale, né quindi risulta autorizzata la diversa destinazione d’uso (da deposito di attrezzi agricoli a cucina e servizi per la struttura ricettiva);
- con riferimento all’abuso di cui al n. 4 dell’ordinanza di demolizione n. 7/2021, la deduzione che colloca il fabbricato in epoca anteriore al 1967, è smentita – come correttamente affermato in sentenza – da altre acquisizioni aerofotogrammetriche (che la collocano nel 1970) e comunque dalla considerazione che dal fotogramma aereo del 1959 è possibile rilevare solo la sagoma dell’edificio (come afferma la stessa appellante), il che non dimostra né che il fabbricato all’epoca fosse già stato terminato, né che avesse la destinazione funzionale attuale (considerato, altresì, che nel Comune di Pompei l’obbligo di munirsi di licenza edilizia vige fin dal 1957, come dimostrato in sentenza);
- infine, quanto al contestato inadempimento delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione paesaggistica, l’impossibilità di attuarle è meramente asserita dall’appellante e in ogni caso la situazione di pendenza di giudizi o ricorsi sui diversi titoli in sanatoria intervenuti nella complessa vicenda (complessità in fatto, più che in diritto) non giustifica l’inottemperanza.
13. - Vanno rammentati, inoltre, con riferimento alla lamentata mancata valutazione (da parte dell’amministrazione e poi del primo giudice) di situazioni tutelabili di affidamento legittimo, i principi da tempo affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (17 ottobre 2017, n. 9, ai punti 7.1., 7.3. e 8.1. del diritto) secondo cui l’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento dell’immobile, né può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
14. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
15. - La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di lite per il grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD SA, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RG MA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RG MA | UD SA |
IL SEGRETARIO