Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 3596
CS
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizi procedurali – violazione garanzie partecipative

    La mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento non comporta l'annullamento dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La presentazione di un nuovo progetto di riqualificazione non è equiparabile a una domanda di condono e la pendenza di giudizi non paralizza l'azione amministrativa in assenza di misure cautelari.

  • Rigettato
    Vizi del procedimento – violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    La presentazione di un nuovo progetto di riqualificazione non è equiparabile a una domanda di condono o sanatoria e non impone all'amministrazione il suo esame. La pendenza di giudizi non paralizza l'azione amministrativa in assenza di misure cautelari.

  • Rigettato
    Vizi procedurali – omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento non comporta l'annullamento dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Errata valutazione degli abusi contestati

    Tutti gli interventi oggetto di demolizione, salvo quelli realizzati prima del 1967, integrano interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del Testo unico edilizia e non possono essere qualificati come abusi minori sanzionabili ai sensi dell'art. 37.

  • Rigettato
    Abuso di cui alla lettera c) dell’ordinanza n. 116/2018 – mancata realizzazione tettoia

    L'oggetto della contestazione è la difformità dal progetto di riqualificazione per la mancata esecuzione delle opere di finitura previste, che ne impedivano l'utilizzazione come superficie utile.

  • Rigettato
    Abuso di cui alla lettera d) dell’ordinanza n. 116/2018 – immobile realizzato sulla p.lla 981

    Il destinatario dell'ordinanza di demolizione è anche il solo proprietario attuale dell'immobile se ha l'attuale disponibilità e può effettuare gli interventi di rimozione. L'abusività è una connotazione reale che segue l'immobile.

  • Rigettato
    Abuso di cui alla lettera e) dell’ordinanza n. 116/2018 – demolizione muratura di recinzione

    La demolizione di un muro di recinzione in muratura non rientra nella nozione di 'sistemazione delle piazzole di sosta' e necessitava di permesso di costruire.

  • Rigettato
    Abusi di cui alle lettere f) e g) dell’ordinanza n. 116/2018 – ampliamenti volumetrici

    Rimane indimostrato che si tratti di volumi tecnici e la DIA n. 25/2008 non prevede tali opere. L'amministrazione ha dimostrato che le opere di cui alla lett. g) preesistevano al titolo invocato.

  • Rigettato
    Abuso di cui alla lettera h) dell’ordinanza n. 116/2018 – cambio di destinazione d’uso

    L'appellante non dimostra di aver ottenuto la modifica della destinazione d'uso e l'affermazione che non determini carichi urbanistici è indimostrata e non plausibile.

  • Rigettato
    Sanzione pecuniaria per opere minori

    Tutti gli interventi integrano interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del Testo unico edilizia e non possono essere qualificati come abusi minori sanzionabili ai sensi dell'art. 37.

  • Rigettato
    Abuso n. 1 dell’ordinanza n. 7/2021 – ampliamento blocco servizi igienici

    L'appellante non sostiene che le opere fossero ricomprese nel permesso di costruire n. 70/2005 e la dichiarazione di spontanea demolizione conferma la difformità dell'opera rispetto a quanto assentito.

  • Rigettato
    Abuso n. 2 dell’ordinanza n. 7/2021 – struttura uffici/reception e camere

    L'appellante non prova in alcun modo di aver presentato una domanda di condono edilizio.

  • Rigettato
    Abuso n. 3 dell’ordinanza n. 7/2021 – struttura in legno lamellare adibita a somministrazione

    Non risulta autorizzata la realizzazione di una struttura in rame corrispondente a quella lignea attuale, né la diversa destinazione d'uso.

  • Rigettato
    Abuso n. 4 dell’ordinanza n. 7/2021 – fabbricato in c.a.

    La deduzione che colloca il fabbricato in epoca anteriore al 1967 è smentita da altre acquisizioni aerofotogrammetriche. L'obbligo di licenza edilizia vige in Comune di Pompei fin dal 1957.

  • Rigettato
    Inottemperanza prescrizioni autorizzazione paesaggistica

    L'impossibilità di attuare le prescrizioni è meramente asserita e la pendenza di giudizi non giustifica l'inottemperanza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 3596
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3596
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo