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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 670/2024 R.G.
TRA
con Avv. Luigi Salvatore Falco Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Riccardo Monteduro opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.2.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202300002399000, notificata dall'agente della riscossione il 2.2.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420220000416853000 e CP_1
n. 33420220002751961000, chiedendo la declaratoria nullità/annullabilità parziale dell'atto opposto.
1 Lamentava, in particolare, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira ad accertare anche l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Ciò precisato, costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta CP_1 notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, depositando i relativi avvisi di ricevimento A/R (per l'avviso di addebito n. 33420220002751961000, relativo a contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2016) e di consegna PEC (per l'avviso di addebito n. 33420220000416853000, relativo a contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2017); l'agente della riscossione ha invece dedotto e documentato (cfr. fasc. ) di aver CP_3 notificato al ricorrente, in data 28.8.2023, l'intimazione di pagamento n.
03420239008817769000.
Con le note scritte depositate il 14.5.2024 parte ricorrente ha contestato l'avviso di ricevimento depositato dall' relativo alla notifica dell'avviso di CP_1 addebito n. 33420220002751961000 nonché quello depositato da CP_3 relativo alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420239008817769/000 - negando la riferibilità a sè o a persona da egli autorizzata della sottoscrizione di tali atti – e, in relazione alla ricevuta PEC relativa alla notifica dell'avviso di addebito n. 33420220000416853000, avvenuta il 15.5.2022, ha dedotto e documentato (cfr. visura CCIAA depositata unitamente alle citate note scritte) che la società cui era attribuito l'indirizzo
2 PEC presso il quale era stata eseguita la notifica era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.1.2019 e dunque da ritenersi estinta a tale data.
A fronte di detta contestazione, all'udienza del 4.12.2024, fissata ex art. 222
c.p.c. con decreto del 20.9.2024, mentre ha dichiarato di volersi CP_3 avvalere dell'avviso di ricevimento n. 69541575492-7 di cui al “doc 3” del fascicolo di parte – ossia del documento attestante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239008817769000 – l' , non comparendo, nulla ha CP_1 dichiarato in merito alla volontà di volersi avvalere del documento comprovante la notifica dell'avviso di addebito n. 33420220002751961000 sicchè detto documento non è valorizzabile in questa sede.
Non è dunque provata la notifica dell'avviso di addebito n.
33420220002751961000.
Ebbene, avendo ad oggetto tale avviso di addebito contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2016 il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale deve essere individuato nel giorno di scadenza previsto per il pagamento delle imposte sui redditi ossia, nel caso di specie, al
30.6.2017 con la conseguenza che il termine di prescrizione è venuto a maturazione il 30.6.2022; pur tenendo conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 il termine di prescrizione è spirato l'8.5.2023 mentre la notifica dell'intimazione n. 03420239008817769000 – in disparte ogni considerazione sulla utilizzabilità del documento prodotto da
– è avvenuta il 28.8.2023 allorquando la prescrizione era ormai CP_3 maturata.
E' dunque estinto per prescrizione il credito portato da tale avviso di addebito.
Non è invece maturata la prescrizione in relazione al credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220000416853000, e ciò a prescindere da ogni considerazione sulla validità della notifica di tale atto.
3 Ed invero, essendo tale avviso di addebito relativo a contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2017 il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale deve essere stabilito alla data del 30.6.2018 (ossia al giorno di scadenza previsto per il pagamento delle imposte sui redditi) sicchè il termine di prescrizione è venuto a maturazione il 30.6.2023; tenendo conto, tuttavia, della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale prima menzionata il termine di prescrizione sarebbe spirato il 6.5.2024 ma la prescrizione è stata utilmente interrotta dalla notifica, in data 2.2.2024, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nella sola parte relativa all'avviso di addebito n. 33420220002751961000.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 670/2024 R.G.
TRA
con Avv. Luigi Salvatore Falco Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Riccardo Monteduro opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.2.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202300002399000, notificata dall'agente della riscossione il 2.2.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420220000416853000 e CP_1
n. 33420220002751961000, chiedendo la declaratoria nullità/annullabilità parziale dell'atto opposto.
1 Lamentava, in particolare, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira ad accertare anche l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Ciò precisato, costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta CP_1 notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, depositando i relativi avvisi di ricevimento A/R (per l'avviso di addebito n. 33420220002751961000, relativo a contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2016) e di consegna PEC (per l'avviso di addebito n. 33420220000416853000, relativo a contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2017); l'agente della riscossione ha invece dedotto e documentato (cfr. fasc. ) di aver CP_3 notificato al ricorrente, in data 28.8.2023, l'intimazione di pagamento n.
03420239008817769000.
Con le note scritte depositate il 14.5.2024 parte ricorrente ha contestato l'avviso di ricevimento depositato dall' relativo alla notifica dell'avviso di CP_1 addebito n. 33420220002751961000 nonché quello depositato da CP_3 relativo alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420239008817769/000 - negando la riferibilità a sè o a persona da egli autorizzata della sottoscrizione di tali atti – e, in relazione alla ricevuta PEC relativa alla notifica dell'avviso di addebito n. 33420220000416853000, avvenuta il 15.5.2022, ha dedotto e documentato (cfr. visura CCIAA depositata unitamente alle citate note scritte) che la società cui era attribuito l'indirizzo
2 PEC presso il quale era stata eseguita la notifica era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.1.2019 e dunque da ritenersi estinta a tale data.
A fronte di detta contestazione, all'udienza del 4.12.2024, fissata ex art. 222
c.p.c. con decreto del 20.9.2024, mentre ha dichiarato di volersi CP_3 avvalere dell'avviso di ricevimento n. 69541575492-7 di cui al “doc 3” del fascicolo di parte – ossia del documento attestante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239008817769000 – l' , non comparendo, nulla ha CP_1 dichiarato in merito alla volontà di volersi avvalere del documento comprovante la notifica dell'avviso di addebito n. 33420220002751961000 sicchè detto documento non è valorizzabile in questa sede.
Non è dunque provata la notifica dell'avviso di addebito n.
33420220002751961000.
Ebbene, avendo ad oggetto tale avviso di addebito contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2016 il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale deve essere individuato nel giorno di scadenza previsto per il pagamento delle imposte sui redditi ossia, nel caso di specie, al
30.6.2017 con la conseguenza che il termine di prescrizione è venuto a maturazione il 30.6.2022; pur tenendo conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 il termine di prescrizione è spirato l'8.5.2023 mentre la notifica dell'intimazione n. 03420239008817769000 – in disparte ogni considerazione sulla utilizzabilità del documento prodotto da
– è avvenuta il 28.8.2023 allorquando la prescrizione era ormai CP_3 maturata.
E' dunque estinto per prescrizione il credito portato da tale avviso di addebito.
Non è invece maturata la prescrizione in relazione al credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220000416853000, e ciò a prescindere da ogni considerazione sulla validità della notifica di tale atto.
3 Ed invero, essendo tale avviso di addebito relativo a contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale per l'anno 2017 il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale deve essere stabilito alla data del 30.6.2018 (ossia al giorno di scadenza previsto per il pagamento delle imposte sui redditi) sicchè il termine di prescrizione è venuto a maturazione il 30.6.2023; tenendo conto, tuttavia, della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale prima menzionata il termine di prescrizione sarebbe spirato il 6.5.2024 ma la prescrizione è stata utilmente interrotta dalla notifica, in data 2.2.2024, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nella sola parte relativa all'avviso di addebito n. 33420220002751961000.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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