Art. 9.
Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione di fiumi e torrenti, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti per l'esercizio finanziario 1955-50.
Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione di fiumi e torrenti, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti per l'esercizio finanziario 1955-50.