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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/11/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11595 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Bianchi, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bencini del Foro di
Firenze e dall'Avv. Valentina Ermini, come da mandato in atti;
Parte convenuta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 29-10-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice, “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10 novembre 2025”;
Per parte convenuta, “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11 novembre 2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto
[...]
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Controparte_1
1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Anche per i motivi sopra esposti, condannare la preponente al pagamento dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia ex art. 1751 c.c. oppure ex AEC del 2009 pari a € 69.215,61 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
in via alternativa, condannare la preponente al pagamento dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia ex art. 1751 c.c. oppure ex AEC del 2009, separatamente per ogni singolo marchio/azienda assegnato all'attrice, complessivamente pari a € 69.468,69 o pari a quelle diverse somme ritenute eque e/o di giustizia;
per i motivi sopra esposti, anche accertata e dichiarata la mancata lavorazione del preavviso dal 1.5.2022 e sino al 31.12.2022, condannare la preponente al pagamento dell'indennità sostitutiva ex artt. 1750 c.c. e/o 10 dell'AEC, pari a € 47.906,71 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
1) per i motivi sopra esposti, condannare la preponente ex art. 1749 c.c. alla consegna – relativamente al territorio assegnato e al periodo di vigenza del rapporto nonché all'anno solare 2023, oppure per diverso periodo ritenuto opportuno - di copia: - dei Libri IVA;
- delle fatture di vendita rilasciate alla clientela;
- degli estratti conto provvigionali ex art. 1749
c.c. Il tutto oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla cessazione del rapporto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come da tariffa”.
L'attrice, in particolare, ha dedotto:
- di essere stata agenzia commerciale della Controparte_1
per la promozione delle vendite di prodotti di abbigliamento
[...]
sportivo e calzature per il territorio del Lazio sin dall'1-3-2010;
- di aver ricevuto, nello specifico, i seguenti incarichi di agenzia: 1) in data 1-5-2010 (formalizzazione del 6-5-2021) incarico di promozione di prodotti di abbigliamento “Compressport” (cfr. doc.
1.1 fascicolo di 2 parte attrice); 2) in data 1-3-2010 (formalizzazione del 6-5-2021) incarico di promozione di prodotti di calzature “Teva (Deckers)” (cfr. doc.
1.2 fascicolo di parte attrice); 3) in data 1-11-2018
(formalizzazione del 5-5-2021) incarico di promozione di prodotti di abbigliamento “Canadian Classic linea kids” (cfr. doc.
1.3 fascicolo di parte attrice); 4) incarico di promozione di prodotti di abbigliamento
“Canadian classic” (cfr. doc.
1.4 fascicolo di parte attrice);
- di aver ricevuto in data 28-1-2017 un ulteriore incarico di agenzia per la promozione delle vendite dei prodotti a marchio “HOKA” (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice);
- di aver ricevuto lettera di cessazione della collaborazione in data 8-3-
2022 (con riferimento al marchio “HOKA”; cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) e in data 8-3-2022 (con riferimento ai marchi “Compressport”,
“Teva (Deckers)”, “Canadian Classic linea kids” e “Canadian classic”: cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice);
- di aver avanzato domanda di pagamento delle indennità di fine rapporto (cfr. docc. 5 e 7 fascicolo di parte attrice), ai sensi dell'art. 1751 c.c., da quantificarsi (tenuto conto dell'unicità del rapporto) in euro 69.215,61 (ossia pari alla media annuale delle provvigioni liquidate dalla preponente negli ultimi 5 anni di rapporto) sulla base delle provvigioni complessivamente ottenute dall'attrice in corso di rapporto (euro 497.659,58, cfr. docc. 8 e 9 fascicolo di parte attrice);
- nel caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 1751 c.c., di avere comunque diritto alle indennità (Indennità di risoluzione rapporto,
Indennità suppletiva di clientela, Indennità meritocratica) di cui all'AEC del 2009 settore commercio (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice), per un totale di euro 69.215,61;
- nel caso di ritenuta mancata unicità del rapporto, di avere comunque diritto a indennità di legge o collettive per euro 69.468,69 (cfr. doc. 16 fascicolo di parte attrice);
3 - di aver diritto all'indennità sostitutiva per mancato preavviso di recesso, di euro 47.906,71;
- di avere diritto, a norma dell'art. 1749 c.c., alla consegna di copia dei
Libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela e degli estratti conto provvigionali.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
la quale ha dedotto: Controparte_1
- l'impossibilità di considerare unico l'incarico di agenzia conferito all'attrice;
- l'infondatezza della domanda di indennità di cessazione del rapporto in ordine al marchio “HOKA”, posta la cessazione del contratto determinata dalla volontà della società di distribuzione (cfr. artt. 6 e 17 contratto di agenzia “Hoka”, cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice);
- in relazione agli altri marchi, la cessazione dei rapporti per inadempimento dell'attrice;
- in ogni caso, la decadenza dell'attrice dal diritto all'indennità di cui all'art. 1751, co. 5, c.c., per gli incarchi relativi ai marchi “Canadian
Kids” e “Compressport”;
- l'insussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c.;
- l'infondatezza della domanda subordinata di indennità di fonte collettiva e, in ogni caso, la carenza dei presupposti di cui all'art. 13 dell'AEC per la sussistenza dell'indennità meritocratica in favore dell'Agente;
- l'erronea quantificazione dell'indennità ex art. 1751 c.c.;
- l'adeguatezza del termine di preavviso concesso con riferimento al recesso esercitato in relazione al marchio “HOKA”;
- l'inapplicabilità del D.lgs. 231/2002.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale: cfr. ordinanza in data 2-11-2025, con la quale sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti, da intendersi ivi integralmente richiamata. 4 2. In primo luogo, si ritiene che non possa trovare accoglmento la domanda avanzata da a norma dell'art. 1751 Parte_1
c.c.
Sul punto, in via preliminare, mette conto osservare che, contrariamente a quanto argomentato dall' attrice (cfr. atto di citazione,
p. 7), non si può considerare intercorso tra questa e la convenuta un unico rapporto di agenzia, bensì cinque distinti mandati.
In tema, occorre evidenziare la stipula di cinque separati contratti di agenzia tra la preponente e l'agente (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice), inerenti a diversi prodotti e contraddistinti da condizioni negoziali difformi l'uno rispetto all'altro (si veda, per esempio, le differenti percentuali delle provvigioni fissate nei singoli negozi).
Pertanto, tenuto conto del mancato carattere dirimente del cumulo nel versamento delle provvigioni (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo di parte attrice)
e dell'unicità del versamento previdenziale e indennitario presso l'RC (cfr. doc. 10 fascicolo di parte attrice), la relazione di agenzia non può essere intesa in chiave unitaria.
Tanto premesso, e chiarita, quindi, la necessità di analizzare partitamente i cinque diversi contratti di agenzia, nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c.
Ciò, in primo luogo, con riguardo ai contratti relativi ai prodotti
“Compressport” e “Canadian Kids” (cfr. docc.
1.1 e 1.3 fascicolo di parte attrice).
In ordine agli stessi, infatti, merita di essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta a norma dell'art. 1751, co. 5,
c.c. (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 18), dal momento che, da un lato, l'agente non ha compiuto nessun atto idoneo a interrompere il termine annuale di decadenza decorrente a partire dalla data di cessazione del rapporto (8-3-2022, cfr. doc. 4 fascicolo di parte 5 attrice) e, dall'altro lato, il versamento da parte della committente del
FIRR all'RC non costituisce alcuna forma di riconoscimento del debito, stante la diversa natura tra quest'ultima indennità e quella di cui all'art. 1751 c.c. (più approfonditamente, cfr. infra).
In ragione di ciò, deve essere dichiarata Parte_1
decaduta dal diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. in relazione ai marchi
“Compressport” e “Canadian Kids”.
Del pari, l'indennità ex art. 1751 c.c. non può essere riconosciuta neppure con riferimento agli ulteriori marchi “Teva (Deckers)”,
“Canadian classic” e “HOKA” (cfr. docc. 1.2, 1.4 e 2 fascicolo di parte attrice).
Il primo comma della disposizione da ultimo richiamata, in particolare, recita: “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrano le seguenti condizioni: 1) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Dalla lettura della previsione di cui all'art. 1751 c.c., dunque, si evince che, oltre alla valutazione equitativa del giudice, ai fini del riconoscimento della relativa indennità di cessazione del rapporto non
è sufficiente la provvista di nuovi clienti, ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre altresì la seconda condizione imposta dalla disposizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n.30575).
6 Ebbene, in nessuno dei tre contratti in analisi (Teva (Deckers)”,
“Canadian classic” e “HOKA”) risultano concomitantemente vigenti i due requisiti (aumento clienti o affari e persistenza di sostanziali vantaggi per il preponente;
valutazione equitativa basata sulla perdita delle provvigioni) da ultimo esposti.
In primo luogo, la sussistenza di tali presupposti non è ravvisabile con riguardo all'attività di agenzia svolta in relazione ai prodotti a marchio
“HOKA”.
A prescindere dalla validità o meno dell'art. 17 del contratto di agenzia
(cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice: “Alla cessazione del presente incarico Lei avrà diritto ad un'indennità di fine rapporto sussistendo i presupposti di cui all'art. 1751 c.c. (..) ove tale cessazione derivi dal verificarsi della condizione di cui alla clausola n. 6 che precede, Lei concorda che in Suo favore non sorgerà diritto risarcitorio o indennitario alcuno nei confronti di , convenendosi che, persa CP_1
la possibilità di distribuire i prodotti, non sarebbe equo (ex art. 1751
c.c.) che le corrispondesse una indennità di fine mandato, CP_2
anche atteso il vanificarsi per di ogni possibilità di ricevere CP_1
vantaggi di sorta dai clienti che abbiano acquistato i prodotti”; per la contestazione della validità della clausola, cfr. memoria di parte attrice ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., p. 3), non si può ritenere che la preponente abbia continuato a beneficiare di sostanziali vantaggi inerenti al marchio “HOKA”, a partire dal momento del recesso intervenuto con l'agente (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
Al riguardo, non si può mancare di osservare che l'intervenuta interruzione del contratto di distribuzione inerente ai prodotti “HOKA” vigente tra la “Deckers” (proprietaria del marchio) e la (cfr. CP_1
doc. 15 fascicolo di parte attrice), da un lato, ha impedito a quest'ultima di proseguire la commercializzazione degli stessi per il periodo successivo al recesso e, dall'altro lato, ha inciso in via 7 risolutiva sul connesso contratto di agenzia sussistente tra le odierne parti di causa (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice: art. 6: “L'efficacia del presente accordo è risolutivamente condizionata alla cessazione, quale che ne sia la ragione, nei contratti (es. distribuzione o licenza) che autorizzano a distribuire i Prodotti nel territorio italiano”), CP_1
escludendo la possibilità per l'agente di ottenere (a prescindere dal comunicato recesso) ulteriori provvigioni per la vendita dei prodotti
“HOKA”.
Le circostanze rinvenibili in concreto (interruzione del contratto di distribuzione e consequenziale impossibilità per l'attrice di continuare a beneficiare di vantaggi sostanziali relativi al marchio “HOKA”; risoluzione automatica del contratto di agenzia e consequenziale impossibilità per la convenuta di continuare a ottenere provvigioni relative al marchio “HOKA”) depongono, quindi, per l'impossibilità di riconoscere all'attrice un'indennità ex art. 1751 c.c. in favore dell'attrice con riguardo al marchio “HOKA”.
A fronte della cessazione della distribuzione da parte della preponente dei prodotti oggetto dello specifico contratto di agenzia (circostanza non contestata in prima udienza), sarebbe stato, infatti, onere della parte attrice specificamente allegare e provare che, al termine del contratto di distribuzione, i clienti hanno cessato di rifornirsi dei prodotti
HOKA, dirottando gli acquisti su altri prodotti commercializzati dalla convenuta, anziché rivolgersi al nuovo distributore dei prodotto HOKA, allegazione di una circostanza alquanto inverosimile e, in ogni caso, mai formulata dalla attrice, nonché priva di alcun capitolo di prova a sostegno (per un caso analogo a quello in esame, cfr. Tribunale Torino
n. 274/2025; cfr. anche App. Torino, sez. lav., 08/06/2022, n. 339:
“Non può invece essere accolta la domanda relativa al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, in quanto non è stata data prova da parte dell'agente (a prescindere dall'eventuale sussistenza di 8 nuovi clienti) che la società, a norma dell'art. 1751, co. 1, primo paragrafo, c.c., riceva ancora «sostanziali vantaggi» derivanti dai contratti promossi dall'agente medesimo. Anche condividendosi
l'argomento difensivo per cui i «sostanziali vantaggi» devono essere valutati al momento della risoluzione del rapporto e sulla base di un giudizio prognostico, le conclusioni a sé favorevoli, tuttavia, vengono tratte dall'appellante: a) dalla mera illazione per cui «i destinatari dell'attività di promozione sono tutti soggetti che hanno interesse all'acquisito continuativo dei beni venduti dalla preponente» (ricorso, pag. 25) – circostanza questa (oltre che scarsamente espressiva) soltanto dedotta ma non altrimenti suffragata o provata, dato che
l'appellante ritiene che tale prova sia «già in atti e confermata dalla documentazione prodotta da controparte» (pag. 26), che, però, non viene specificamente indicata e illustrata;
b) dal fatto che l'sarebbe stata gravata del relativo onere probatorio, in stridente difformità con
l'insegnamento in subiecta materia della Suprema Corte per cui, al contrario, grava proprio sull'agente «l'onere di allegare e provare i requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. ai fini della “indennità in caso di cessazione del rapporto”» (Cass. n. 273/19, in motivazione); c) dalla reiterazione dell'istanza esibitiva ex art. 210 c.p.c., che, però, non può essere presa in considerazione, sia perché il ricorso in appello non contiene alcun specifico motivo d'impugnazione riguardante
l'ordinanza del 15/01/2022 del primo Giudice di rigetto delle istanze istruttorie, sia perché, in ogni caso, «la richiesta di ordine di esibizione
è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire» (Cass. n. 1484/14) – mentre nulla di ciò è stato documentato dall'appellante, neppure allegando
l'eventualità di una formale richiesta rivolta alla preponente (e rimasta
9 inevasa e disattesa) di consegna della documentazione ritenuta utile in tal senso”).
La domanda attorea avanzata in relazione al marchio “HOKA” a norma dell'art. 1751 c.c. deve, dunque, essere rigettata.
Chiarito quanto sopra con riguardo al marchio “HOKA”, anche in relazione agli ulteriori prodotti relativi ai marchi “Teva (Deckers)” e
“Canadian classic” non possono essere considerati integrati i presupposti prescritti dall'art. 1751 c.c.
Al riguardo, in particolare, non si può ritenere che l'attrice abbia documentalmente dimostrato l'incremento della clientela e degli affari determinatosi, in favore della preponente, grazie all'attività svolta dall'agente.
Inidonei in tal senso risultano essere tanto l'elenco dei nuovi clienti allegato da parte attrice (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice), che gli estratti conto redatti dalla preponente ex art. 1749 c.c. (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice), stante la riferibilità degli stessi alla complessiva attività di agenzia svolta dalla attrice e la conseguente impossibilità di evincere dai medesimi un incremento della clientela e del fatturato con specifico riguardo ai marchi “Teva (Deckers)” e
“Canadian classic” (qui in discussione).
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere dimostrato il presupposto dell'aumento della clientela e della persistenza di sostanziali vantaggi in capo alla preponente al momento del recesso dal contratto di agenzia (in relazione ai marchi “Teva” e “Canadian classic” cfr. docc.
14 e 15 fascicolo di parte convenuta), non potrebbe comunque reputarsi comprovato in atti l'ulteriore requisito richiesto dalla legge ai fini della valutazione equitativa di cui all'art. 1751, ovverosia la perdita delle provvigioni da parte dell'agente successivamente all'intervenuto recesso, in difetto di una specifica allegazione attorea degli affari intrattenuti con i nuovi clienti. 10 In definitiva, con riferimento a nessuno dei contratti di agenzia risultano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751
c.c.
3. Al contrario, deve trovare (parziale) accoglimento l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice, volta al riconoscimento delle indennità previste dall'Accordo Economico Collettivo “settore commercio” del 2009 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice;
cfr. doc. 17 fascicolo di parte convenuta).
A tal proposito, occorre in via preliminare precisare l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 1751, co. 5, c.c. alle indennità previste dalla contrattazione collettiva (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/08/2011, n.17057: “l'argomentazione della Corte di appello, secondo cui l'indennità di scioglimento del rapporto prevista dall'Accordo economico collettivo scioglimento del rapporto prevista dall'Accordo economico collettivo è diversa da quella disciplinata dall'art. 1751 cod. civ. e non è pertanto soggetta, in mancanza di specifica disposizione in tal senso, al termine di decadenza di un anno, appare infatti condivisibile. A tale conclusione spinge la considerazione che l'ipotesi della decadenza è espressamente circoscritta dalla norma alla "indennità prevista dal presente articolo", locuzione che di per sé esclude l'estensione della previsione della decadenza - che, atteso il suo contenuto limitativo, è di stretta interpretazione - ad indennità di cessazione del rapporto disciplinate da fonti negoziali”).
Ciò posto, si deve evidenziare come l'Accordo Economico Collettivo
(A.E.C.) inerente al settore “commercio”, nel caso di specie, possa trovare applicazione esclusivamente con riferimento all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), l'unica espressamente richiamata contrattualmente dalle parti.
Si legge, in particolare, nell'art. 17 dei contratti di agenzia: “Su Sua espressa richiesta, che accetta senza pregiudizio dell'esclusiva CP_2 11 applicabilità al presente accordo ed alla presente clausola in particolare, del codice civile e della legge, verserà CP_2
all'ENASARCO in Suo favore una somma a titolo di FIRR in misura pari a quella stabilita dagli Accordi Economici Collettivi in vigore”.
Dal tenore testuale della clausola contrattuale si evince la volontà della preponente e dell'agente di fare applicazione degli Accordi Economici
Collettivi esclusivamente con riferimento al FIRR, ferma l'operatività della legge e del Codice civile in relazione agli ulteriori profili di disciplina.
In tema, invero, mette conto ricordare che gli A.E.C., quali fonti negoziali privatistiche, possono trovare applicazione ai rapporti individuali quando: a) entrambi i soggetti siano iscritti alle associazioni stipulanti;
b) oppure, in difetto di quanto sopra, i soggetti abbiano aderito in maniera espressa agli accordi collettivi;
c) oppure quando i soggetti li abbiano implicitamente, ma univocamente, recepiti attraverso un comportamento concludente (cfr. Corte Appello Firenze sez. lav., 03/01/2012, n.1274).
Ebbene, ferma la mancata iscrizione di entrambe le parti alle associazioni stipulanti l'AEC, non può neppure essere condivisa la ricostruzione attorea ai sensi della quale gli accantonamenti FIRR avvenuti nel corso degli anni rappresenterebbero una volontà delle parti, quantomeno concludente, di aderire all'Accordo Economico
Collettivo nella sua interezza.
L'esecuzione degli accantonamenti FIRR, infatti, non costituisce una circostanza di per sé idonea a dimostrare l'esistenza di una condivisa ed inequivoca volontà dei contraenti di fare applicazione degli AEC nella totalità delle loro previsioni (cfr. Corte appello Milano, 05/06/2023,
n. 324; cfr. anche Cassazione civile, 28/10/2021, n. 30509), in assenza della prova di una costante e prolungata applicazione delle relative clausole (cfr. Corte appello Torino 22/09/2025, n. 368: “Pertanto, la 12 circostanza che il preponente avesse provveduto ad accantonare - e poi a versare - i contributi FIRR presso la Fondazione RC - che
è l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di commercio creata nel 1938 - non è ancora sufficiente - in mancanza di prova di una costante e prolungata applicazione delle clausole AEC - a provare la volontà delle parti di aderire a detti accordi nella loro interezza. La circostanza del versamento dei contributi FIRR è indicativa, certamente, della diligenza e della correttezza impiegata dalla preponente nell'esecuzione del contratto in punto di versamento dei contributi previdenziali. Nel fare questo l'odierna appellata si era avvalsa di una facoltà prevista dagli accordi A.E.C. al fine di tutelare
l'agente in un settore – quale quello previdenziale- sempre più oggetto di attenzione e di interventi da parte del legislatore. Non risultano, peraltro, dagli atti altre occasioni nelle quali possa ritenersi che la società preponente, in accordo con l'agente, abbia applicato le clausole previste dagli accordi A.E.C del 2002. Da quanto si qui osservato consegue che deve ritenersi che la pretesa creditoria non possa fondarsi sugli accordi A.E.C.”; Corte appello Firenze sez. lav.,
03/01/2012, n.1274: “Con riguardo a quest'ultima ipotesi, il fatto che la abbia effettuato l'accantonamento annuale presso CP_3
l'ENASARCO del FIRR non è sufficiente, posto che la medesima ha, per il resto, sempre contestato l'applicazione ai rapporti con i propri agenti della disciplina degli A.E.C.: i contratti di agenzia - e, tra essi, Contr quello del - non prevedono alcun richiamo agli A.E.C. né
l'applicazione di altri istituti di derivazione collettiva, con esclusione del solo accantonamento del FIRR. Sul punto la Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.Sez.Lav. n.
10632/09; n. 21302/05; n. 11310/02) secondo cui l'applicazione solo di alcune clausole e non di altre di una disciplina contrattuale da parte di un datore di lavoro non aderente alle associazioni stipulanti esclude 13 che detta disciplina collettiva possa avere efficacia vincolante in relazione alle clausole da lui contestate”).
Pertanto, esclusa l'estendibilità alla fattispecie in esame delle previsioni dell'AEC inerenti all'indennità suppletiva di clientela (ISC) e dell'indennità meritocratica, in questa sede può essere riconosciuta all'agente esclusivamente l'indennità di fine rapporto (FIRR), il cui diritto alla corresponsione sorge automaticamente con lo scioglimento del rapporto di agenzia (cfr. Tribunale Bologna, 16/07/2025, n.1855).
Tenuto conto della mancanza di una specifica contestazione in ordine agli importi allegati dall'attrice, l'indennità di fine rapporto, in particolare, deve essere quantificata in euro 63,51 con riferimento ai prodotti a marchio “Compressport” (cfr. doc. 16 fascicolo di parte attrice), in euro 4.265,05 con riferimento ai prodotti a marchio
“Canadian” (cfr. doc. 16.2 fascicolo di parte attrice), in euro 1.797,23 con riferimento ai prodotti a marchio “Teva” (cfr. doc. 16.1 fascicolo di parte attrice) e in euro 4.063,51 con riferimento ai prodotti a marchio
“Hoka” (cfr. doc. 16.3 fascicolo di parte attrice), per un totale di euro
10.189,30 (63,51 + 4.265,05 + 1.797,23 + 4.063,51).
A tale importo deve, inoltre, essere detratta la somma di euro
7.729,70, già accantonata e corrisposta all'agente (cfr. docc. 27 e 27 bis fascicolo di parte convenuta).
In definitiva, deve essere condannata al Controparte_1
pagamento di euro 2.459,60 (10.189,30-7.729,70), oltre interessi ex D.
Lgs. 231/2002 (per l'applicabilità del D. Lgs. 231/2002 anche alle indennità di cui all'AEC cfr. Cassazione civile sez. II, 31/03/2022,
n.10528: “In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Posta tale definizione, è 14 evidente che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di transazione commerciale suscettibile di esser ricondotta nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, come peraltro confermato anche dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 116 che, in relazione alla categoria degli intermediari assicurativi, a seguito dell'iscrizione al
Registro Unico degli Intermediari, prevede la possibilità di operare in regime di stabilimento e di libera prestazione i servizi, ravvisando quindi lo svolgimento di un'attività che è riconducibile alla nozione della prestazione di servizi di matrice comunitaria. Depone in tal senso anche la decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
26746/2007) che in relazione all'art. 5 del Regolamento CE del
Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, nella materia contrattuale, ancorché ai fini dell'individuazione della giurisdizione, ha ritenuto che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di contratti di prestazione di servizi. (..) Avuto riguardo poi alle obbligazioni oggetto del presente giudizio, rappresentate da indennità dovute all'agente quale conseguenza del recesso della compagnia”), a partire dal 13-12-
2023 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice) fino al saldo, in favore di
[...]
Parte_1
4. Infine, deve essere rigettata la domanda attorea inerente all'indennità sostitutiva per mancato preavviso di recesso.
In proposito, va rilevato il pieno rispetto del termine di preavviso con riferimento ai prodotti a marchio “HOKA”, a fronte dell'invio della lettera di recesso in data 8-3-2022 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) e dell'interruzione del rapporto il 31-12-2022 (quindi oltre i sei mesi previsti ex art. 1750, co. 3, c.c.).
Né, in senso contrario rispetto a quanto appena esposto, può essere condivisa la ricostruzione attorea, secondo la quale tale termine di preavviso sarebbe stato rispettato solo a livello formale, in considerazione dell'impossibilità sostanziale per l'agente di proseguire 15 l'attività di promozione già a partire da maggio 2022, in concomitanza con la stagione Primavera/Estate (cfr. atto di citazione, pp. 13-14).
In tema, non si può mancare di osservare come, anche successivamente a maggio 2022, abbia Parte_1
comunque maturato delle provvigioni in ordine al marchio “HOKA” (cfr. atto di citazione, p. 6, con provvigioni sino al terzo trimestre del 2023).
Pertanto, non si può ritenere integrata alcuna violazione sostanziale
(oltre che formale) del termine di preavviso imposto da legge.
Peraltro, anche laddove si ritenesse di condividere la tesi attorea (ma, in contrario, cfr. sopra), si dovrebbe, in ogni caso, evidenziare la legittimità del recesso senza (adeguato) preavviso della preponente, alla luce dell'interruzione del contratto di distribuzione (cfr. sopra) e della conseguente impossibilità di proseguire, financo in via provvisoria, il connesso rapporto contrattuale di agenzia (cfr. art. 6 contratti di agenzia).
In definitiva, la domanda di parte attrice in materia di indennità sostitutiva per mancata preavviso deve, dunque, essere respinta (per il rigetto in un caso analogo cfr. Tribunale Torino n. 274/2025: “Al più, parte ricorrente si sarebbe potuta dolere della violazione, da parte della preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede e del danno cagionato dalla violazione di tali obblighi, onde far valere il danno subito, sennonché né della violazione di tali obblighi, né della sussistenza di un danno vi è allegazione in ricorso. Volendo intendere
l'accusa mossa dal ricorrente nei confronti della preponente di avere concesso un preavviso solo formale in termini di deduzione della sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità non è ravvisabile abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell'altra in sede di esecuzione del contratto, essendo necessario, 16 invece, che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti
(Cass. civ. sez. lav., 07/05/2013, n. 10568). Orbene, parte ricorrente, non ha indicato alcunché in merito alla sussistenza di “modalità non necessarie”, ovvero che tenuto conto del tempo trascorso tra la comunicazione di mancato rinnovo del contratto di distribuzione e la comunicazione del recesso, la preponente abbia inteso agire con la finalità di conseguire risultati diversi e ulteriori per i quali il preavviso è imposto. Parimenti assente è l'allegazione del danno che sarebbe conseguito dalla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 1175 e
1375 c.c., così come del nesso causale tra violazione dei suddetti obblighi e il danno”).
5. Tenuto conto che la pretesa attorea ha trovato riconoscimento per un importo ampiamente inferiore rispetto a quello richiesto nell'atto introduttivo, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. condanna al pagamento di euro Controparte_1
2.459,60, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 a partire dal 13-12-2023 fino al saldo, in favore di Parte_1
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Firenze, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11595 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Bianchi, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bencini del Foro di
Firenze e dall'Avv. Valentina Ermini, come da mandato in atti;
Parte convenuta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 29-10-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice, “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10 novembre 2025”;
Per parte convenuta, “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11 novembre 2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto
[...]
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Controparte_1
1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Anche per i motivi sopra esposti, condannare la preponente al pagamento dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia ex art. 1751 c.c. oppure ex AEC del 2009 pari a € 69.215,61 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
in via alternativa, condannare la preponente al pagamento dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia ex art. 1751 c.c. oppure ex AEC del 2009, separatamente per ogni singolo marchio/azienda assegnato all'attrice, complessivamente pari a € 69.468,69 o pari a quelle diverse somme ritenute eque e/o di giustizia;
per i motivi sopra esposti, anche accertata e dichiarata la mancata lavorazione del preavviso dal 1.5.2022 e sino al 31.12.2022, condannare la preponente al pagamento dell'indennità sostitutiva ex artt. 1750 c.c. e/o 10 dell'AEC, pari a € 47.906,71 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
1) per i motivi sopra esposti, condannare la preponente ex art. 1749 c.c. alla consegna – relativamente al territorio assegnato e al periodo di vigenza del rapporto nonché all'anno solare 2023, oppure per diverso periodo ritenuto opportuno - di copia: - dei Libri IVA;
- delle fatture di vendita rilasciate alla clientela;
- degli estratti conto provvigionali ex art. 1749
c.c. Il tutto oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla cessazione del rapporto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come da tariffa”.
L'attrice, in particolare, ha dedotto:
- di essere stata agenzia commerciale della Controparte_1
per la promozione delle vendite di prodotti di abbigliamento
[...]
sportivo e calzature per il territorio del Lazio sin dall'1-3-2010;
- di aver ricevuto, nello specifico, i seguenti incarichi di agenzia: 1) in data 1-5-2010 (formalizzazione del 6-5-2021) incarico di promozione di prodotti di abbigliamento “Compressport” (cfr. doc.
1.1 fascicolo di 2 parte attrice); 2) in data 1-3-2010 (formalizzazione del 6-5-2021) incarico di promozione di prodotti di calzature “Teva (Deckers)” (cfr. doc.
1.2 fascicolo di parte attrice); 3) in data 1-11-2018
(formalizzazione del 5-5-2021) incarico di promozione di prodotti di abbigliamento “Canadian Classic linea kids” (cfr. doc.
1.3 fascicolo di parte attrice); 4) incarico di promozione di prodotti di abbigliamento
“Canadian classic” (cfr. doc.
1.4 fascicolo di parte attrice);
- di aver ricevuto in data 28-1-2017 un ulteriore incarico di agenzia per la promozione delle vendite dei prodotti a marchio “HOKA” (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice);
- di aver ricevuto lettera di cessazione della collaborazione in data 8-3-
2022 (con riferimento al marchio “HOKA”; cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) e in data 8-3-2022 (con riferimento ai marchi “Compressport”,
“Teva (Deckers)”, “Canadian Classic linea kids” e “Canadian classic”: cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice);
- di aver avanzato domanda di pagamento delle indennità di fine rapporto (cfr. docc. 5 e 7 fascicolo di parte attrice), ai sensi dell'art. 1751 c.c., da quantificarsi (tenuto conto dell'unicità del rapporto) in euro 69.215,61 (ossia pari alla media annuale delle provvigioni liquidate dalla preponente negli ultimi 5 anni di rapporto) sulla base delle provvigioni complessivamente ottenute dall'attrice in corso di rapporto (euro 497.659,58, cfr. docc. 8 e 9 fascicolo di parte attrice);
- nel caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 1751 c.c., di avere comunque diritto alle indennità (Indennità di risoluzione rapporto,
Indennità suppletiva di clientela, Indennità meritocratica) di cui all'AEC del 2009 settore commercio (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice), per un totale di euro 69.215,61;
- nel caso di ritenuta mancata unicità del rapporto, di avere comunque diritto a indennità di legge o collettive per euro 69.468,69 (cfr. doc. 16 fascicolo di parte attrice);
3 - di aver diritto all'indennità sostitutiva per mancato preavviso di recesso, di euro 47.906,71;
- di avere diritto, a norma dell'art. 1749 c.c., alla consegna di copia dei
Libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela e degli estratti conto provvigionali.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
la quale ha dedotto: Controparte_1
- l'impossibilità di considerare unico l'incarico di agenzia conferito all'attrice;
- l'infondatezza della domanda di indennità di cessazione del rapporto in ordine al marchio “HOKA”, posta la cessazione del contratto determinata dalla volontà della società di distribuzione (cfr. artt. 6 e 17 contratto di agenzia “Hoka”, cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice);
- in relazione agli altri marchi, la cessazione dei rapporti per inadempimento dell'attrice;
- in ogni caso, la decadenza dell'attrice dal diritto all'indennità di cui all'art. 1751, co. 5, c.c., per gli incarchi relativi ai marchi “Canadian
Kids” e “Compressport”;
- l'insussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c.;
- l'infondatezza della domanda subordinata di indennità di fonte collettiva e, in ogni caso, la carenza dei presupposti di cui all'art. 13 dell'AEC per la sussistenza dell'indennità meritocratica in favore dell'Agente;
- l'erronea quantificazione dell'indennità ex art. 1751 c.c.;
- l'adeguatezza del termine di preavviso concesso con riferimento al recesso esercitato in relazione al marchio “HOKA”;
- l'inapplicabilità del D.lgs. 231/2002.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale: cfr. ordinanza in data 2-11-2025, con la quale sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti, da intendersi ivi integralmente richiamata. 4 2. In primo luogo, si ritiene che non possa trovare accoglmento la domanda avanzata da a norma dell'art. 1751 Parte_1
c.c.
Sul punto, in via preliminare, mette conto osservare che, contrariamente a quanto argomentato dall' attrice (cfr. atto di citazione,
p. 7), non si può considerare intercorso tra questa e la convenuta un unico rapporto di agenzia, bensì cinque distinti mandati.
In tema, occorre evidenziare la stipula di cinque separati contratti di agenzia tra la preponente e l'agente (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice), inerenti a diversi prodotti e contraddistinti da condizioni negoziali difformi l'uno rispetto all'altro (si veda, per esempio, le differenti percentuali delle provvigioni fissate nei singoli negozi).
Pertanto, tenuto conto del mancato carattere dirimente del cumulo nel versamento delle provvigioni (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo di parte attrice)
e dell'unicità del versamento previdenziale e indennitario presso l'RC (cfr. doc. 10 fascicolo di parte attrice), la relazione di agenzia non può essere intesa in chiave unitaria.
Tanto premesso, e chiarita, quindi, la necessità di analizzare partitamente i cinque diversi contratti di agenzia, nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c.
Ciò, in primo luogo, con riguardo ai contratti relativi ai prodotti
“Compressport” e “Canadian Kids” (cfr. docc.
1.1 e 1.3 fascicolo di parte attrice).
In ordine agli stessi, infatti, merita di essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta a norma dell'art. 1751, co. 5,
c.c. (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 18), dal momento che, da un lato, l'agente non ha compiuto nessun atto idoneo a interrompere il termine annuale di decadenza decorrente a partire dalla data di cessazione del rapporto (8-3-2022, cfr. doc. 4 fascicolo di parte 5 attrice) e, dall'altro lato, il versamento da parte della committente del
FIRR all'RC non costituisce alcuna forma di riconoscimento del debito, stante la diversa natura tra quest'ultima indennità e quella di cui all'art. 1751 c.c. (più approfonditamente, cfr. infra).
In ragione di ciò, deve essere dichiarata Parte_1
decaduta dal diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. in relazione ai marchi
“Compressport” e “Canadian Kids”.
Del pari, l'indennità ex art. 1751 c.c. non può essere riconosciuta neppure con riferimento agli ulteriori marchi “Teva (Deckers)”,
“Canadian classic” e “HOKA” (cfr. docc. 1.2, 1.4 e 2 fascicolo di parte attrice).
Il primo comma della disposizione da ultimo richiamata, in particolare, recita: “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrano le seguenti condizioni: 1) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Dalla lettura della previsione di cui all'art. 1751 c.c., dunque, si evince che, oltre alla valutazione equitativa del giudice, ai fini del riconoscimento della relativa indennità di cessazione del rapporto non
è sufficiente la provvista di nuovi clienti, ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre altresì la seconda condizione imposta dalla disposizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n.30575).
6 Ebbene, in nessuno dei tre contratti in analisi (Teva (Deckers)”,
“Canadian classic” e “HOKA”) risultano concomitantemente vigenti i due requisiti (aumento clienti o affari e persistenza di sostanziali vantaggi per il preponente;
valutazione equitativa basata sulla perdita delle provvigioni) da ultimo esposti.
In primo luogo, la sussistenza di tali presupposti non è ravvisabile con riguardo all'attività di agenzia svolta in relazione ai prodotti a marchio
“HOKA”.
A prescindere dalla validità o meno dell'art. 17 del contratto di agenzia
(cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice: “Alla cessazione del presente incarico Lei avrà diritto ad un'indennità di fine rapporto sussistendo i presupposti di cui all'art. 1751 c.c. (..) ove tale cessazione derivi dal verificarsi della condizione di cui alla clausola n. 6 che precede, Lei concorda che in Suo favore non sorgerà diritto risarcitorio o indennitario alcuno nei confronti di , convenendosi che, persa CP_1
la possibilità di distribuire i prodotti, non sarebbe equo (ex art. 1751
c.c.) che le corrispondesse una indennità di fine mandato, CP_2
anche atteso il vanificarsi per di ogni possibilità di ricevere CP_1
vantaggi di sorta dai clienti che abbiano acquistato i prodotti”; per la contestazione della validità della clausola, cfr. memoria di parte attrice ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., p. 3), non si può ritenere che la preponente abbia continuato a beneficiare di sostanziali vantaggi inerenti al marchio “HOKA”, a partire dal momento del recesso intervenuto con l'agente (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
Al riguardo, non si può mancare di osservare che l'intervenuta interruzione del contratto di distribuzione inerente ai prodotti “HOKA” vigente tra la “Deckers” (proprietaria del marchio) e la (cfr. CP_1
doc. 15 fascicolo di parte attrice), da un lato, ha impedito a quest'ultima di proseguire la commercializzazione degli stessi per il periodo successivo al recesso e, dall'altro lato, ha inciso in via 7 risolutiva sul connesso contratto di agenzia sussistente tra le odierne parti di causa (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice: art. 6: “L'efficacia del presente accordo è risolutivamente condizionata alla cessazione, quale che ne sia la ragione, nei contratti (es. distribuzione o licenza) che autorizzano a distribuire i Prodotti nel territorio italiano”), CP_1
escludendo la possibilità per l'agente di ottenere (a prescindere dal comunicato recesso) ulteriori provvigioni per la vendita dei prodotti
“HOKA”.
Le circostanze rinvenibili in concreto (interruzione del contratto di distribuzione e consequenziale impossibilità per l'attrice di continuare a beneficiare di vantaggi sostanziali relativi al marchio “HOKA”; risoluzione automatica del contratto di agenzia e consequenziale impossibilità per la convenuta di continuare a ottenere provvigioni relative al marchio “HOKA”) depongono, quindi, per l'impossibilità di riconoscere all'attrice un'indennità ex art. 1751 c.c. in favore dell'attrice con riguardo al marchio “HOKA”.
A fronte della cessazione della distribuzione da parte della preponente dei prodotti oggetto dello specifico contratto di agenzia (circostanza non contestata in prima udienza), sarebbe stato, infatti, onere della parte attrice specificamente allegare e provare che, al termine del contratto di distribuzione, i clienti hanno cessato di rifornirsi dei prodotti
HOKA, dirottando gli acquisti su altri prodotti commercializzati dalla convenuta, anziché rivolgersi al nuovo distributore dei prodotto HOKA, allegazione di una circostanza alquanto inverosimile e, in ogni caso, mai formulata dalla attrice, nonché priva di alcun capitolo di prova a sostegno (per un caso analogo a quello in esame, cfr. Tribunale Torino
n. 274/2025; cfr. anche App. Torino, sez. lav., 08/06/2022, n. 339:
“Non può invece essere accolta la domanda relativa al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, in quanto non è stata data prova da parte dell'agente (a prescindere dall'eventuale sussistenza di 8 nuovi clienti) che la società, a norma dell'art. 1751, co. 1, primo paragrafo, c.c., riceva ancora «sostanziali vantaggi» derivanti dai contratti promossi dall'agente medesimo. Anche condividendosi
l'argomento difensivo per cui i «sostanziali vantaggi» devono essere valutati al momento della risoluzione del rapporto e sulla base di un giudizio prognostico, le conclusioni a sé favorevoli, tuttavia, vengono tratte dall'appellante: a) dalla mera illazione per cui «i destinatari dell'attività di promozione sono tutti soggetti che hanno interesse all'acquisito continuativo dei beni venduti dalla preponente» (ricorso, pag. 25) – circostanza questa (oltre che scarsamente espressiva) soltanto dedotta ma non altrimenti suffragata o provata, dato che
l'appellante ritiene che tale prova sia «già in atti e confermata dalla documentazione prodotta da controparte» (pag. 26), che, però, non viene specificamente indicata e illustrata;
b) dal fatto che l'sarebbe stata gravata del relativo onere probatorio, in stridente difformità con
l'insegnamento in subiecta materia della Suprema Corte per cui, al contrario, grava proprio sull'agente «l'onere di allegare e provare i requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. ai fini della “indennità in caso di cessazione del rapporto”» (Cass. n. 273/19, in motivazione); c) dalla reiterazione dell'istanza esibitiva ex art. 210 c.p.c., che, però, non può essere presa in considerazione, sia perché il ricorso in appello non contiene alcun specifico motivo d'impugnazione riguardante
l'ordinanza del 15/01/2022 del primo Giudice di rigetto delle istanze istruttorie, sia perché, in ogni caso, «la richiesta di ordine di esibizione
è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire» (Cass. n. 1484/14) – mentre nulla di ciò è stato documentato dall'appellante, neppure allegando
l'eventualità di una formale richiesta rivolta alla preponente (e rimasta
9 inevasa e disattesa) di consegna della documentazione ritenuta utile in tal senso”).
La domanda attorea avanzata in relazione al marchio “HOKA” a norma dell'art. 1751 c.c. deve, dunque, essere rigettata.
Chiarito quanto sopra con riguardo al marchio “HOKA”, anche in relazione agli ulteriori prodotti relativi ai marchi “Teva (Deckers)” e
“Canadian classic” non possono essere considerati integrati i presupposti prescritti dall'art. 1751 c.c.
Al riguardo, in particolare, non si può ritenere che l'attrice abbia documentalmente dimostrato l'incremento della clientela e degli affari determinatosi, in favore della preponente, grazie all'attività svolta dall'agente.
Inidonei in tal senso risultano essere tanto l'elenco dei nuovi clienti allegato da parte attrice (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice), che gli estratti conto redatti dalla preponente ex art. 1749 c.c. (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice), stante la riferibilità degli stessi alla complessiva attività di agenzia svolta dalla attrice e la conseguente impossibilità di evincere dai medesimi un incremento della clientela e del fatturato con specifico riguardo ai marchi “Teva (Deckers)” e
“Canadian classic” (qui in discussione).
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere dimostrato il presupposto dell'aumento della clientela e della persistenza di sostanziali vantaggi in capo alla preponente al momento del recesso dal contratto di agenzia (in relazione ai marchi “Teva” e “Canadian classic” cfr. docc.
14 e 15 fascicolo di parte convenuta), non potrebbe comunque reputarsi comprovato in atti l'ulteriore requisito richiesto dalla legge ai fini della valutazione equitativa di cui all'art. 1751, ovverosia la perdita delle provvigioni da parte dell'agente successivamente all'intervenuto recesso, in difetto di una specifica allegazione attorea degli affari intrattenuti con i nuovi clienti. 10 In definitiva, con riferimento a nessuno dei contratti di agenzia risultano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751
c.c.
3. Al contrario, deve trovare (parziale) accoglimento l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice, volta al riconoscimento delle indennità previste dall'Accordo Economico Collettivo “settore commercio” del 2009 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice;
cfr. doc. 17 fascicolo di parte convenuta).
A tal proposito, occorre in via preliminare precisare l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 1751, co. 5, c.c. alle indennità previste dalla contrattazione collettiva (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/08/2011, n.17057: “l'argomentazione della Corte di appello, secondo cui l'indennità di scioglimento del rapporto prevista dall'Accordo economico collettivo scioglimento del rapporto prevista dall'Accordo economico collettivo è diversa da quella disciplinata dall'art. 1751 cod. civ. e non è pertanto soggetta, in mancanza di specifica disposizione in tal senso, al termine di decadenza di un anno, appare infatti condivisibile. A tale conclusione spinge la considerazione che l'ipotesi della decadenza è espressamente circoscritta dalla norma alla "indennità prevista dal presente articolo", locuzione che di per sé esclude l'estensione della previsione della decadenza - che, atteso il suo contenuto limitativo, è di stretta interpretazione - ad indennità di cessazione del rapporto disciplinate da fonti negoziali”).
Ciò posto, si deve evidenziare come l'Accordo Economico Collettivo
(A.E.C.) inerente al settore “commercio”, nel caso di specie, possa trovare applicazione esclusivamente con riferimento all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), l'unica espressamente richiamata contrattualmente dalle parti.
Si legge, in particolare, nell'art. 17 dei contratti di agenzia: “Su Sua espressa richiesta, che accetta senza pregiudizio dell'esclusiva CP_2 11 applicabilità al presente accordo ed alla presente clausola in particolare, del codice civile e della legge, verserà CP_2
all'ENASARCO in Suo favore una somma a titolo di FIRR in misura pari a quella stabilita dagli Accordi Economici Collettivi in vigore”.
Dal tenore testuale della clausola contrattuale si evince la volontà della preponente e dell'agente di fare applicazione degli Accordi Economici
Collettivi esclusivamente con riferimento al FIRR, ferma l'operatività della legge e del Codice civile in relazione agli ulteriori profili di disciplina.
In tema, invero, mette conto ricordare che gli A.E.C., quali fonti negoziali privatistiche, possono trovare applicazione ai rapporti individuali quando: a) entrambi i soggetti siano iscritti alle associazioni stipulanti;
b) oppure, in difetto di quanto sopra, i soggetti abbiano aderito in maniera espressa agli accordi collettivi;
c) oppure quando i soggetti li abbiano implicitamente, ma univocamente, recepiti attraverso un comportamento concludente (cfr. Corte Appello Firenze sez. lav., 03/01/2012, n.1274).
Ebbene, ferma la mancata iscrizione di entrambe le parti alle associazioni stipulanti l'AEC, non può neppure essere condivisa la ricostruzione attorea ai sensi della quale gli accantonamenti FIRR avvenuti nel corso degli anni rappresenterebbero una volontà delle parti, quantomeno concludente, di aderire all'Accordo Economico
Collettivo nella sua interezza.
L'esecuzione degli accantonamenti FIRR, infatti, non costituisce una circostanza di per sé idonea a dimostrare l'esistenza di una condivisa ed inequivoca volontà dei contraenti di fare applicazione degli AEC nella totalità delle loro previsioni (cfr. Corte appello Milano, 05/06/2023,
n. 324; cfr. anche Cassazione civile, 28/10/2021, n. 30509), in assenza della prova di una costante e prolungata applicazione delle relative clausole (cfr. Corte appello Torino 22/09/2025, n. 368: “Pertanto, la 12 circostanza che il preponente avesse provveduto ad accantonare - e poi a versare - i contributi FIRR presso la Fondazione RC - che
è l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di commercio creata nel 1938 - non è ancora sufficiente - in mancanza di prova di una costante e prolungata applicazione delle clausole AEC - a provare la volontà delle parti di aderire a detti accordi nella loro interezza. La circostanza del versamento dei contributi FIRR è indicativa, certamente, della diligenza e della correttezza impiegata dalla preponente nell'esecuzione del contratto in punto di versamento dei contributi previdenziali. Nel fare questo l'odierna appellata si era avvalsa di una facoltà prevista dagli accordi A.E.C. al fine di tutelare
l'agente in un settore – quale quello previdenziale- sempre più oggetto di attenzione e di interventi da parte del legislatore. Non risultano, peraltro, dagli atti altre occasioni nelle quali possa ritenersi che la società preponente, in accordo con l'agente, abbia applicato le clausole previste dagli accordi A.E.C del 2002. Da quanto si qui osservato consegue che deve ritenersi che la pretesa creditoria non possa fondarsi sugli accordi A.E.C.”; Corte appello Firenze sez. lav.,
03/01/2012, n.1274: “Con riguardo a quest'ultima ipotesi, il fatto che la abbia effettuato l'accantonamento annuale presso CP_3
l'ENASARCO del FIRR non è sufficiente, posto che la medesima ha, per il resto, sempre contestato l'applicazione ai rapporti con i propri agenti della disciplina degli A.E.C.: i contratti di agenzia - e, tra essi, Contr quello del - non prevedono alcun richiamo agli A.E.C. né
l'applicazione di altri istituti di derivazione collettiva, con esclusione del solo accantonamento del FIRR. Sul punto la Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.Sez.Lav. n.
10632/09; n. 21302/05; n. 11310/02) secondo cui l'applicazione solo di alcune clausole e non di altre di una disciplina contrattuale da parte di un datore di lavoro non aderente alle associazioni stipulanti esclude 13 che detta disciplina collettiva possa avere efficacia vincolante in relazione alle clausole da lui contestate”).
Pertanto, esclusa l'estendibilità alla fattispecie in esame delle previsioni dell'AEC inerenti all'indennità suppletiva di clientela (ISC) e dell'indennità meritocratica, in questa sede può essere riconosciuta all'agente esclusivamente l'indennità di fine rapporto (FIRR), il cui diritto alla corresponsione sorge automaticamente con lo scioglimento del rapporto di agenzia (cfr. Tribunale Bologna, 16/07/2025, n.1855).
Tenuto conto della mancanza di una specifica contestazione in ordine agli importi allegati dall'attrice, l'indennità di fine rapporto, in particolare, deve essere quantificata in euro 63,51 con riferimento ai prodotti a marchio “Compressport” (cfr. doc. 16 fascicolo di parte attrice), in euro 4.265,05 con riferimento ai prodotti a marchio
“Canadian” (cfr. doc. 16.2 fascicolo di parte attrice), in euro 1.797,23 con riferimento ai prodotti a marchio “Teva” (cfr. doc. 16.1 fascicolo di parte attrice) e in euro 4.063,51 con riferimento ai prodotti a marchio
“Hoka” (cfr. doc. 16.3 fascicolo di parte attrice), per un totale di euro
10.189,30 (63,51 + 4.265,05 + 1.797,23 + 4.063,51).
A tale importo deve, inoltre, essere detratta la somma di euro
7.729,70, già accantonata e corrisposta all'agente (cfr. docc. 27 e 27 bis fascicolo di parte convenuta).
In definitiva, deve essere condannata al Controparte_1
pagamento di euro 2.459,60 (10.189,30-7.729,70), oltre interessi ex D.
Lgs. 231/2002 (per l'applicabilità del D. Lgs. 231/2002 anche alle indennità di cui all'AEC cfr. Cassazione civile sez. II, 31/03/2022,
n.10528: “In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Posta tale definizione, è 14 evidente che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di transazione commerciale suscettibile di esser ricondotta nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, come peraltro confermato anche dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 116 che, in relazione alla categoria degli intermediari assicurativi, a seguito dell'iscrizione al
Registro Unico degli Intermediari, prevede la possibilità di operare in regime di stabilimento e di libera prestazione i servizi, ravvisando quindi lo svolgimento di un'attività che è riconducibile alla nozione della prestazione di servizi di matrice comunitaria. Depone in tal senso anche la decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
26746/2007) che in relazione all'art. 5 del Regolamento CE del
Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, nella materia contrattuale, ancorché ai fini dell'individuazione della giurisdizione, ha ritenuto che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di contratti di prestazione di servizi. (..) Avuto riguardo poi alle obbligazioni oggetto del presente giudizio, rappresentate da indennità dovute all'agente quale conseguenza del recesso della compagnia”), a partire dal 13-12-
2023 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice) fino al saldo, in favore di
[...]
Parte_1
4. Infine, deve essere rigettata la domanda attorea inerente all'indennità sostitutiva per mancato preavviso di recesso.
In proposito, va rilevato il pieno rispetto del termine di preavviso con riferimento ai prodotti a marchio “HOKA”, a fronte dell'invio della lettera di recesso in data 8-3-2022 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) e dell'interruzione del rapporto il 31-12-2022 (quindi oltre i sei mesi previsti ex art. 1750, co. 3, c.c.).
Né, in senso contrario rispetto a quanto appena esposto, può essere condivisa la ricostruzione attorea, secondo la quale tale termine di preavviso sarebbe stato rispettato solo a livello formale, in considerazione dell'impossibilità sostanziale per l'agente di proseguire 15 l'attività di promozione già a partire da maggio 2022, in concomitanza con la stagione Primavera/Estate (cfr. atto di citazione, pp. 13-14).
In tema, non si può mancare di osservare come, anche successivamente a maggio 2022, abbia Parte_1
comunque maturato delle provvigioni in ordine al marchio “HOKA” (cfr. atto di citazione, p. 6, con provvigioni sino al terzo trimestre del 2023).
Pertanto, non si può ritenere integrata alcuna violazione sostanziale
(oltre che formale) del termine di preavviso imposto da legge.
Peraltro, anche laddove si ritenesse di condividere la tesi attorea (ma, in contrario, cfr. sopra), si dovrebbe, in ogni caso, evidenziare la legittimità del recesso senza (adeguato) preavviso della preponente, alla luce dell'interruzione del contratto di distribuzione (cfr. sopra) e della conseguente impossibilità di proseguire, financo in via provvisoria, il connesso rapporto contrattuale di agenzia (cfr. art. 6 contratti di agenzia).
In definitiva, la domanda di parte attrice in materia di indennità sostitutiva per mancata preavviso deve, dunque, essere respinta (per il rigetto in un caso analogo cfr. Tribunale Torino n. 274/2025: “Al più, parte ricorrente si sarebbe potuta dolere della violazione, da parte della preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede e del danno cagionato dalla violazione di tali obblighi, onde far valere il danno subito, sennonché né della violazione di tali obblighi, né della sussistenza di un danno vi è allegazione in ricorso. Volendo intendere
l'accusa mossa dal ricorrente nei confronti della preponente di avere concesso un preavviso solo formale in termini di deduzione della sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità non è ravvisabile abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell'altra in sede di esecuzione del contratto, essendo necessario, 16 invece, che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti
(Cass. civ. sez. lav., 07/05/2013, n. 10568). Orbene, parte ricorrente, non ha indicato alcunché in merito alla sussistenza di “modalità non necessarie”, ovvero che tenuto conto del tempo trascorso tra la comunicazione di mancato rinnovo del contratto di distribuzione e la comunicazione del recesso, la preponente abbia inteso agire con la finalità di conseguire risultati diversi e ulteriori per i quali il preavviso è imposto. Parimenti assente è l'allegazione del danno che sarebbe conseguito dalla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 1175 e
1375 c.c., così come del nesso causale tra violazione dei suddetti obblighi e il danno”).
5. Tenuto conto che la pretesa attorea ha trovato riconoscimento per un importo ampiamente inferiore rispetto a quello richiesto nell'atto introduttivo, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. condanna al pagamento di euro Controparte_1
2.459,60, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 a partire dal 13-12-2023 fino al saldo, in favore di Parte_1
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Firenze, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia 17