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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14688/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14688/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to M. Bironzo, elettivamente domiciliato in Parte_1
Chivasso, P.zza Carletti n. 1/C presso il difensore avv.to Bironzo.
Attore contro
Contr con il patrocinio dell'avv.to L.Mandrone, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Torino, C.so Peschiera n. 191, presso il difensore avv.to Mandrone.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previe declaratorie tutte del caso
In via preliminare:
Rigettare l'eccezione di inammissibilità / improcedibilità dell'azione avanzata da controparte in quanto tardiva, nonché infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via principale:
Accertato il difetto di conformità del veicolo acquistato rispetto a quanto contrattualmente stabilito, condannare la convenuta PA. al ripristino della conformità mediante Controparte_2 riparazione dell'autovettura CITROEN C3 PICASSO, targa EP343KY; pagina 1 di 6 in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la PA. CP_2
e parte attrice, e contestualmente dichiarare tenuta la convenuta alla restituzione del
[...] prezzo pari ad € 6.800,00 oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
sempre in via principale: condannare la PA. al risarcimento del danno subito dall'attore per mancato Controparte_2 utilizzo dell'autovettura a decorrere dal giorno in cui si è verificato il danno sino alla data odierna, da valutarsi in via equitativa oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con favore delle spese, degli onorari di giudizio, oltre al 15% come rimborso spese forfettario oltre IVA e CPA.”
Per parte convenuta:
“'Reiectis adversis', premesse le declaratorie che meglio e che del caso saranno ritenute, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino:
-IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione proposta dall'attore, nonché la decadenza del medesimo dalla garanzia, per le ragioni illustrate sub § II, della memoria ex articolo 183, comma
6, n. 1, c.p.c.;
: CP_3 respingere 'in toto et in qualibet parte' le domande proposte dal sig. per tutte le Parte_1 ragioni illustrate in narrativa (comparsa di costituzione e risposta e memoria ex articolo 183, comma
6, n. 1, c.p.c.) ed anche nella prospettiva di cui all'articolo 1227, comma secondo, c.c.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere CTU sull'automobile oggetto di compravendita, al fine di verificare, in primis, la riconducibilità del guasto lamentato dall'attore alla causa dichiara dall'FI SS (assenza di liquido refrigerante nel radiatore), ovvero, se la causa del guasto lamentato ex adverso, sia riconducibile a mancata ordinaria manutenzione e/o ad un uso improprio e sconsiderato dell'automezzo, da parte dell'attore ed in ogni caso, se il chilometraggio attualmente esistente ecceda quello riscontrato il 14 luglio 2021 (km 84899).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificata per l'udienza del 18.1.2023 conveniva in Parte_1
pagina 2 di 6 giudizio la società rappresentando di avere acquistato da Controparte_4 quest'ultima, in data 17.03.2021, l'autovettura usata C3 (TG: EP343KY) ritenuta CP_5 CP_6 in buono stato.
Dopo circa quattro mesi dall'acquisto, il veicolo riscontrava un improvviso malfunzionamento che lo rendeva inutilizzabile;
il mezzo veniva esaminato presso la deputata a prestare Controparte_7 consulenza in ordine alle garanzie prestate dal venditore, che venivano individuate in una rottura della guarnizione della testata del motore;
la richiesta che il veicolo venisse riparato in garanzia veniva peraltro respinta poiché l'anomalia riscontrata non era stata ritenuta riconducibile ad un difetto di conformità del bene, ma la conseguenza della sua vetustà.
Parte attrice agiva quindi in giudizio al fine di ottenere, a mezzo della riparazione, il ripristino del veicolo, oltre a richiedere il risarcimento dei danni subiti ed in via di subordine, l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di compravendita con contestuale restituzione del prezzo pari ad €
6.800,00.
2. In data 3.01.2023 si costituiva in giudizio la società venditrice contestando la CP_4 ricostruzione fornita da parte attrice e le relative domande proposte, rappresentando che il malfunzionamento dell'autovettura era invece riconducibile ad una mancata ordinaria manutenzione e/o ad un uso improprio e sconsiderato dell'automezzo, come appariva dal numero di chilometri percorsi in pochi mesi.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 21.09.2023 il Tribunale disponeva in ordine alle prove orali ed in esito disponeva CTU, del seguente tenore:
“Previo accurato esame del mezzo, accerti: §. Se le anomalie riscontrate nell'autovettura dal giorno
14.07.2021, possano essere riconducibili ad un vizio/difetto esistente fin dal momento della vendita della stessa (risalente al 17.03.2021) e se le generali condizioni del bene, qualora accertabili al momento della vendita, fossero compatibili con il numero di chilometri indicato;
§. Se le anomalie possano essere ricondotte, invece, all'utilizzo dell'autovettura, che al momento della vendita aveva percorso 78.405 km e che, al momento della denuncia del vizio, circa 6.000 km in più, ovvero se siano riconducibili ad un'omessa manutenzione del veicolo, fra cui il mancato uso di liquido refrigerante nel radiatore. Se la tipologia di vizio riscontrata venga segnalata dalle spie dell'autovettura o comunque possa essere ritenuto vizio in altro modo percepibile dal consumatore e ciò in data anteriore alla denuncia”.
pagina 3 di 6 4. In via preliminare occorre rilevare la tardività dell'eccezione mossa da parte convenuta circa l'improcedibilità o infondatezza dell'azione promossa da parte attrice, dedotta soltanto con la prima memoria ex 183 co. VI c.p.c..
L'improcedibilità, per accettazione sottoscritta del documento del 14.7.2021, così come la decadenza dalla garanzia costituivano eccezioni di merito rimesse alla parte, che occorreva quindi coltivare tempestivamente con la comparsa, neppure prospettate e quindi formalizzate nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c..
Va comunque osservato che la sottoscrizione per accettazione da parte dell'attore del documento denominato “operatività garanzia di conformità Citroen C3 Picasso targata EP 343 KY”, dallo stesso prodotto (doc. n. 3 ) non può in alcun modo essere interpretato e quindi ritenuto quale rinuncia all'azione in giudizio poi intrapresa.
Va in primo luogo osservato che il predetto documento risulta redatto dalla Controparte_7 ossia da un soggetto diverso dal venditore ed estraneo al contratto di compravendita e al presente giudizio, che presta attività di “mera consulenza” a favore del convenuto;
lo stesso Codice del
Consumo prevede inoltre all'art. 135 sexies ( norma introdotta con le modifiche apportate dal D.Lgs
170/2021 ), la nullità di ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore nelle ipotesi di acquisto di beni;
deve quindi escludersi che, in via pattizia, possa imporsi, tramite una mera firma in calce ad un documento redatto da terzi, una tutela peggiorativa per il consumatore, categoria in cui rientra l'attore.
Il tenore del documento, come prospettato dalla parte convenuta, avrebbe comunque imposto il requisito della doppia sottoscrizione, attesa la sua portata vessatoria, non riscontrabile nel caso in esame.
5. La vicenda dedotta in giudizio appare riconducibile all'ipotesi di compravendita di bene usato ad un consumatore, a cui applicare in ragione dell'epoca dell'acquisto ( 17.3.2021 ), le previsioni di cui al codice del consumo precedenti alla riforma di cui al D.Lgs 170/2021, applicabile solo ai rapporti conclusi dopo il 1.1.2022.
Peraltro, anche la previgente disciplina ( artt. 128 e segg. D.L.vo 206/2005 ), estendeva le disposizioni in materia di garanzia di conformità dei beni, diritti dei consumatori e termini decadenziali, anche alla vendita di beni di consumo usati “……, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”; la disciplina in tema di responsabilità del venditore per vizi della cosa, anche prima della riforma del 2021, ricomprendeva quindi anche le res usate, con la conseguenza che la garanzia operava solo per i difetti preesistenti alla vendita e non per quelli prodotti pagina 4 di 6 dall'acquirente con un uso anomalo del bene.
Sotto il profilo dei termini, l'allora previgente art. 132 co. 3 stabiliva “ Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità “; i difetti che venivano a manifestarsi entro sei mesi dalla consegna o acquisto ( ora sostituito dal più ampio e tutelante termine di un anno ) si presumevano preesistenti alla vendita, salvo prova contraria da parte del venditore.
A carico di quest'ultimo, dunque, è posto l'onere probatorio di dimostrare che il vizio non fosse preesistente e che costituisse conseguenza dell'uso improprio dell'acquirente.
6. Inquadrata sotto il profilo normativo la vicenda, occorra dare conto delle risultanze istruttorie.
Nel corso del giudizio è stata sentita la teste , la quale confermava che il veicolo veniva Tes_1 utilizzato per raggiungere il luogo del lavoro e, sino al giorno in cui non si arrestava improvvisamente, non aveva manifestato prima alcun problema o dato segnali da cui desumere un malfunzionamento.
Lo stesso CTU nella sua Relazione affermava a pag. 15 “ mentre il vizio è in sviluppo non dà segni della propria presenza. Come tale non è percepibile e non dà luogo ad accensione di spie se non quando il problema si manifesta con perdite di tenuta del liquido di raffreddamento, quindi quando si è verificato il fermo vettura il difetto era già in corso ma non era sicuramente percepibile”.
Inoltre, con riguardo ad una presunta mancata manutenzione da parte dell'attore/acquirente, il CTU osservava come “Le anomalie rilevate non possono essere riconducibili ad una errata/carente manutenzione”, accertando quindi che lo stato generale degli altri componenti del veicolo fosse buono e che “le condizioni generali del bene, per quanto ricostruibile dagli atti e dal sopralluogo fatto sul veicolo, erano compatibili col n. di chilometri segnalato” (pag.14), escludendo pertanto una presunta manomissione del contachilometri.
Quanto al vizio, il CTU lo individuava nella difettosità della guarnizione della testata del motore che comportava una mancata tenuta del circuito di raffreddamento e conseguente andatura a singhiozzo del motore sino al sui spegnimento, osservando ancora, sulla base dei controlli peritali eseguiti, che “il difetto poteva essere già in fieri al momento della compravendita ma non palesarsi perché non era ancora tale da dare segni della propria presenza” e che “va rimarcato che non possiamo sapere da quale momento esatto il deterioramento della guarnizione sia iniziato, è possibile che fosse sia prima che dopo la compravendita” (pag.15); stante la presunzione relativa posta dal Codice del Consumo a tutela del consumatore circa la sussistenza del vizio già al momento della compravendita, e non avendo fornito il venditore convenuto prova alcuna che i vizi e problemi riscontrati erano riconducibili alla pagina 5 di 6 condotta dell'acquirente, essendo il veicolo usato divenuto inutilizzabile dopo appena quattro mesi dell'acquisto, non può che concludersi che lo stesso non rispettava e garantiva la conformità prevista dall'art. 129 del Codice del Consumo.
La domanda svolta in via principale dall'attore deve quindi essere accolta, spettando allo stesso il diritto di ottenere il ripristino della conformità del veicolo mediante le necessarie riparazioni.
Quanto, infine al risarcimento dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova circa un pregiudizio conseguente al mancato utilizzo del bene.
7. Le spese seguono la regola della soccombenza e debbono porsi a carico della parte convenuta.
La liquidazione tiene conto del valore della causa dichiarato dall'attore e delle quattro fasi del giudizio, con una quantificazione secondo i valori medi in €. 5.077,00 per onorari.
In via definitiva le spese della CTU debbono essere poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Co Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta . Parte_1
[...] al ripristino della conformità mediante riparazione dell'autovettura Controparte_2
CITROEN C3 PICASSO, targa EP343KY.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Dichiara tenuto e condanna PA. alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sostenute da che liquidano in €. 5.077,00 per onorari, €. 237,00 per esposti, oltre IVA Parte_1 se dovuta ex lege, CPA e rimborso forfetario in misura del 15%.
Pone in via definitiva le spese della CTU a carico della parte convenuta.
Così deciso in Torino, 21.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14688/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to M. Bironzo, elettivamente domiciliato in Parte_1
Chivasso, P.zza Carletti n. 1/C presso il difensore avv.to Bironzo.
Attore contro
Contr con il patrocinio dell'avv.to L.Mandrone, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Torino, C.so Peschiera n. 191, presso il difensore avv.to Mandrone.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previe declaratorie tutte del caso
In via preliminare:
Rigettare l'eccezione di inammissibilità / improcedibilità dell'azione avanzata da controparte in quanto tardiva, nonché infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via principale:
Accertato il difetto di conformità del veicolo acquistato rispetto a quanto contrattualmente stabilito, condannare la convenuta PA. al ripristino della conformità mediante Controparte_2 riparazione dell'autovettura CITROEN C3 PICASSO, targa EP343KY; pagina 1 di 6 in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la PA. CP_2
e parte attrice, e contestualmente dichiarare tenuta la convenuta alla restituzione del
[...] prezzo pari ad € 6.800,00 oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
sempre in via principale: condannare la PA. al risarcimento del danno subito dall'attore per mancato Controparte_2 utilizzo dell'autovettura a decorrere dal giorno in cui si è verificato il danno sino alla data odierna, da valutarsi in via equitativa oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con favore delle spese, degli onorari di giudizio, oltre al 15% come rimborso spese forfettario oltre IVA e CPA.”
Per parte convenuta:
“'Reiectis adversis', premesse le declaratorie che meglio e che del caso saranno ritenute, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino:
-IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione proposta dall'attore, nonché la decadenza del medesimo dalla garanzia, per le ragioni illustrate sub § II, della memoria ex articolo 183, comma
6, n. 1, c.p.c.;
: CP_3 respingere 'in toto et in qualibet parte' le domande proposte dal sig. per tutte le Parte_1 ragioni illustrate in narrativa (comparsa di costituzione e risposta e memoria ex articolo 183, comma
6, n. 1, c.p.c.) ed anche nella prospettiva di cui all'articolo 1227, comma secondo, c.c.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere CTU sull'automobile oggetto di compravendita, al fine di verificare, in primis, la riconducibilità del guasto lamentato dall'attore alla causa dichiara dall'FI SS (assenza di liquido refrigerante nel radiatore), ovvero, se la causa del guasto lamentato ex adverso, sia riconducibile a mancata ordinaria manutenzione e/o ad un uso improprio e sconsiderato dell'automezzo, da parte dell'attore ed in ogni caso, se il chilometraggio attualmente esistente ecceda quello riscontrato il 14 luglio 2021 (km 84899).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificata per l'udienza del 18.1.2023 conveniva in Parte_1
pagina 2 di 6 giudizio la società rappresentando di avere acquistato da Controparte_4 quest'ultima, in data 17.03.2021, l'autovettura usata C3 (TG: EP343KY) ritenuta CP_5 CP_6 in buono stato.
Dopo circa quattro mesi dall'acquisto, il veicolo riscontrava un improvviso malfunzionamento che lo rendeva inutilizzabile;
il mezzo veniva esaminato presso la deputata a prestare Controparte_7 consulenza in ordine alle garanzie prestate dal venditore, che venivano individuate in una rottura della guarnizione della testata del motore;
la richiesta che il veicolo venisse riparato in garanzia veniva peraltro respinta poiché l'anomalia riscontrata non era stata ritenuta riconducibile ad un difetto di conformità del bene, ma la conseguenza della sua vetustà.
Parte attrice agiva quindi in giudizio al fine di ottenere, a mezzo della riparazione, il ripristino del veicolo, oltre a richiedere il risarcimento dei danni subiti ed in via di subordine, l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di compravendita con contestuale restituzione del prezzo pari ad €
6.800,00.
2. In data 3.01.2023 si costituiva in giudizio la società venditrice contestando la CP_4 ricostruzione fornita da parte attrice e le relative domande proposte, rappresentando che il malfunzionamento dell'autovettura era invece riconducibile ad una mancata ordinaria manutenzione e/o ad un uso improprio e sconsiderato dell'automezzo, come appariva dal numero di chilometri percorsi in pochi mesi.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 21.09.2023 il Tribunale disponeva in ordine alle prove orali ed in esito disponeva CTU, del seguente tenore:
“Previo accurato esame del mezzo, accerti: §. Se le anomalie riscontrate nell'autovettura dal giorno
14.07.2021, possano essere riconducibili ad un vizio/difetto esistente fin dal momento della vendita della stessa (risalente al 17.03.2021) e se le generali condizioni del bene, qualora accertabili al momento della vendita, fossero compatibili con il numero di chilometri indicato;
§. Se le anomalie possano essere ricondotte, invece, all'utilizzo dell'autovettura, che al momento della vendita aveva percorso 78.405 km e che, al momento della denuncia del vizio, circa 6.000 km in più, ovvero se siano riconducibili ad un'omessa manutenzione del veicolo, fra cui il mancato uso di liquido refrigerante nel radiatore. Se la tipologia di vizio riscontrata venga segnalata dalle spie dell'autovettura o comunque possa essere ritenuto vizio in altro modo percepibile dal consumatore e ciò in data anteriore alla denuncia”.
pagina 3 di 6 4. In via preliminare occorre rilevare la tardività dell'eccezione mossa da parte convenuta circa l'improcedibilità o infondatezza dell'azione promossa da parte attrice, dedotta soltanto con la prima memoria ex 183 co. VI c.p.c..
L'improcedibilità, per accettazione sottoscritta del documento del 14.7.2021, così come la decadenza dalla garanzia costituivano eccezioni di merito rimesse alla parte, che occorreva quindi coltivare tempestivamente con la comparsa, neppure prospettate e quindi formalizzate nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c..
Va comunque osservato che la sottoscrizione per accettazione da parte dell'attore del documento denominato “operatività garanzia di conformità Citroen C3 Picasso targata EP 343 KY”, dallo stesso prodotto (doc. n. 3 ) non può in alcun modo essere interpretato e quindi ritenuto quale rinuncia all'azione in giudizio poi intrapresa.
Va in primo luogo osservato che il predetto documento risulta redatto dalla Controparte_7 ossia da un soggetto diverso dal venditore ed estraneo al contratto di compravendita e al presente giudizio, che presta attività di “mera consulenza” a favore del convenuto;
lo stesso Codice del
Consumo prevede inoltre all'art. 135 sexies ( norma introdotta con le modifiche apportate dal D.Lgs
170/2021 ), la nullità di ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore nelle ipotesi di acquisto di beni;
deve quindi escludersi che, in via pattizia, possa imporsi, tramite una mera firma in calce ad un documento redatto da terzi, una tutela peggiorativa per il consumatore, categoria in cui rientra l'attore.
Il tenore del documento, come prospettato dalla parte convenuta, avrebbe comunque imposto il requisito della doppia sottoscrizione, attesa la sua portata vessatoria, non riscontrabile nel caso in esame.
5. La vicenda dedotta in giudizio appare riconducibile all'ipotesi di compravendita di bene usato ad un consumatore, a cui applicare in ragione dell'epoca dell'acquisto ( 17.3.2021 ), le previsioni di cui al codice del consumo precedenti alla riforma di cui al D.Lgs 170/2021, applicabile solo ai rapporti conclusi dopo il 1.1.2022.
Peraltro, anche la previgente disciplina ( artt. 128 e segg. D.L.vo 206/2005 ), estendeva le disposizioni in materia di garanzia di conformità dei beni, diritti dei consumatori e termini decadenziali, anche alla vendita di beni di consumo usati “……, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”; la disciplina in tema di responsabilità del venditore per vizi della cosa, anche prima della riforma del 2021, ricomprendeva quindi anche le res usate, con la conseguenza che la garanzia operava solo per i difetti preesistenti alla vendita e non per quelli prodotti pagina 4 di 6 dall'acquirente con un uso anomalo del bene.
Sotto il profilo dei termini, l'allora previgente art. 132 co. 3 stabiliva “ Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità “; i difetti che venivano a manifestarsi entro sei mesi dalla consegna o acquisto ( ora sostituito dal più ampio e tutelante termine di un anno ) si presumevano preesistenti alla vendita, salvo prova contraria da parte del venditore.
A carico di quest'ultimo, dunque, è posto l'onere probatorio di dimostrare che il vizio non fosse preesistente e che costituisse conseguenza dell'uso improprio dell'acquirente.
6. Inquadrata sotto il profilo normativo la vicenda, occorra dare conto delle risultanze istruttorie.
Nel corso del giudizio è stata sentita la teste , la quale confermava che il veicolo veniva Tes_1 utilizzato per raggiungere il luogo del lavoro e, sino al giorno in cui non si arrestava improvvisamente, non aveva manifestato prima alcun problema o dato segnali da cui desumere un malfunzionamento.
Lo stesso CTU nella sua Relazione affermava a pag. 15 “ mentre il vizio è in sviluppo non dà segni della propria presenza. Come tale non è percepibile e non dà luogo ad accensione di spie se non quando il problema si manifesta con perdite di tenuta del liquido di raffreddamento, quindi quando si è verificato il fermo vettura il difetto era già in corso ma non era sicuramente percepibile”.
Inoltre, con riguardo ad una presunta mancata manutenzione da parte dell'attore/acquirente, il CTU osservava come “Le anomalie rilevate non possono essere riconducibili ad una errata/carente manutenzione”, accertando quindi che lo stato generale degli altri componenti del veicolo fosse buono e che “le condizioni generali del bene, per quanto ricostruibile dagli atti e dal sopralluogo fatto sul veicolo, erano compatibili col n. di chilometri segnalato” (pag.14), escludendo pertanto una presunta manomissione del contachilometri.
Quanto al vizio, il CTU lo individuava nella difettosità della guarnizione della testata del motore che comportava una mancata tenuta del circuito di raffreddamento e conseguente andatura a singhiozzo del motore sino al sui spegnimento, osservando ancora, sulla base dei controlli peritali eseguiti, che “il difetto poteva essere già in fieri al momento della compravendita ma non palesarsi perché non era ancora tale da dare segni della propria presenza” e che “va rimarcato che non possiamo sapere da quale momento esatto il deterioramento della guarnizione sia iniziato, è possibile che fosse sia prima che dopo la compravendita” (pag.15); stante la presunzione relativa posta dal Codice del Consumo a tutela del consumatore circa la sussistenza del vizio già al momento della compravendita, e non avendo fornito il venditore convenuto prova alcuna che i vizi e problemi riscontrati erano riconducibili alla pagina 5 di 6 condotta dell'acquirente, essendo il veicolo usato divenuto inutilizzabile dopo appena quattro mesi dell'acquisto, non può che concludersi che lo stesso non rispettava e garantiva la conformità prevista dall'art. 129 del Codice del Consumo.
La domanda svolta in via principale dall'attore deve quindi essere accolta, spettando allo stesso il diritto di ottenere il ripristino della conformità del veicolo mediante le necessarie riparazioni.
Quanto, infine al risarcimento dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova circa un pregiudizio conseguente al mancato utilizzo del bene.
7. Le spese seguono la regola della soccombenza e debbono porsi a carico della parte convenuta.
La liquidazione tiene conto del valore della causa dichiarato dall'attore e delle quattro fasi del giudizio, con una quantificazione secondo i valori medi in €. 5.077,00 per onorari.
In via definitiva le spese della CTU debbono essere poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Co Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta . Parte_1
[...] al ripristino della conformità mediante riparazione dell'autovettura Controparte_2
CITROEN C3 PICASSO, targa EP343KY.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Dichiara tenuto e condanna PA. alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sostenute da che liquidano in €. 5.077,00 per onorari, €. 237,00 per esposti, oltre IVA Parte_1 se dovuta ex lege, CPA e rimborso forfetario in misura del 15%.
Pone in via definitiva le spese della CTU a carico della parte convenuta.
Così deciso in Torino, 21.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
pagina 6 di 6