Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato diviene irrevocabile allorquando sia portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, in quanto, una volta scelta la via del giudizio sul merito a fronte della potenziale estinzione del reato, la rinuncia esplica i suoi effetti "hic et nunc", dando immediatamente luogo all'espletamento dell'attività processuale volta ad accertare la consistenza del tema di accusa.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione: la rinuncia da parte dell’imputatoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 aprile 2019
La prescrizione e la rinuncia della stessa da parte dell'imputato che invoca la dichiarazione di piena innocenza per poi ripensarci in caso di condanna. Quando è efficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e la stessa quando può essere validamente revocata? La cassazione penale sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha affrontato il tema della rinuncia della prescrizione e del “ripensamento” da parte dell'imputato alla rinuncia della prescrizione. Scusate il gioco di parole ma il tema è riassumibile in questi termini: la rinuncia della prescrizione da parte dell'imputato quando è efficace? Una volta rinunciato alla prescrizione, l'imputato può ripensarci? A questa domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2020, n. 17598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17598 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
1759 8-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da -Presidente - Sent. n. sez. 1184 Renato Giuseppe Bricchetti U.P. 18/12/2020 MO Ricciarelli - R.G.N. 18591/2020 Ercole Aprile TA De Amicis Relatore Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. De CR AS, nato il [...] a [...] 2. AN DA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/12/2018 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal AN e, in relazione al ricorso del De CR, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, con l'assorbimento di tutti gli altri motivi;
uditi i difensori: Avv. Marco Oliveti, per De CR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, associandosi alla richiesta del Procuratore generale in ordine alla declaratoria di intervenuta prescrizione;
Avv. Anna Orlando, per AN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 dicembre 2018 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Roma del 6 luglio 2015, appellata dagli imputati DA AN e AS De CR, nonché dal P.M. e dal Ministero dell'Interno costituito parte civile, assolvendo il De CR, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma, dal reato di cui al capo 6) - estorsione continuata in concorso con altri coimputati in danno dell'imprenditore TA OM perché il fatto non sussiste e rideterminando in anni tre di reclusione la pena irrogatagli, ritenuto più grave il reato di corruzione propria di cui al capo 1); ha inoltre dichiarato inammissibile l'appello della parte civile e rigettato gli appelli del P.M. e del AN, ispettore della Criminalpol, condannato in primo grado alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di concorso in tentata violenza privata e rivelazione di segreti d'ufficio di cui ai capi 2) e 8), dichiarando i predetti imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata della pena principale, con la confisca di quanto in sequestro.
1.1. Le conformi decisioni di merito hanno affermato la responsabilità dei predetti imputati per avere: a) in concorso tra loro e con altri coimputati, compiuto atti idonei diretti a costringere l'on. NO OL ad intervenire presso i magistrati di Bologna che dovevano esaminare l'istanza di revisione relativa ad una sentenza di condanna per calunnia pronunciata nei confronti di CO AZ, facendogli riferire dal giornalista NI MO che, in caso contrario, sarebbe stato divulgato un dossier - materialmente predisposto dagli imputati nel quale veniva falsamente ricostruita l'intera vicenda relativa alla - morte dell'ispettore dei N.O.C.S. Donatoni, affermandosi, fra l'altro, che l'ispettore era stato ucciso dai suoi stessi colleghi e che l'intera operazione era stata predisposta e realizzata con l'avallo dei vertici della Polizia di Stato e dell'on. OL, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (capo 2); b) in concorso tra loro e con altri coimputati, abusato delle loro qualità rivelando notizie che dovevano rimanere segrete, ed in particolare consegnando a OC IO un dischetto contenente la copia digitale del verbale delle dichiarazioni rese al AN dal collaboratore OS FE circa le sue accuse all'on. Marcello Dell'Utri, atti relativi a piani di sicurezza e di protezione predisposti per la tutela di varie personalità, nonché la copia di una nota della Squadra Mobile della Questura di Roma, contenente i numeri di telefono di numerosi funzionari di Polizia (capo 8); c) il solo De CR, in concorso con altri coimputati, per avere ricevuto ed accettato promesse di rilevanti somme di denaro da parte di IO OC e MO NN, e per loro tramite da CO AZ, al fine di compiere più atti contrari ai propri doveri d'ufficio, quali l'effettuazione di servizi 2 di scorta in favore dei predetti e dei loro accompagnatori e la trasmissione di informazioni e documenti riservati (note su servizi di protezione, verbali di informazioni assunte da un detenuto pentito, predisposizione di dossier, accertamenti tramite le strutture di Polizia, note contenenti i numeri di cellulare di funzionari di Polizia ecc.) (capo 1); d) il solo De CR, in concorso con altri coimputati, per avere promesso a AR GR SC, funzionaria della sala operativa della Questura di Roma, che non accettava l'offerta, utilità non dovute (quali il trasferimento presso un ufficio di suo gradimento, con l'ottenimento di maggiori compensi economici e la possibilità di avvalersi, per sue esigenze personali, di un legale di fiducia, senza doverlo pagare), per indurla a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, riferendo loro informazioni che le sarebbero state successivamente richieste (capo 4); e) il solo De CR, in concorso con il OC, per avere sottratto ed occultato documenti pubblici originali custoditi negli uffici della Questura di Roma, relativi a servizi di protezione e vigilanza predisposti in favore di UI TE, piani di sicurezza predisposti per la visita di esponenti palestinesi, schede contenenti informazioni su interventi effettuati da organi di Polizia ecc. (capo 7).
2. Nell'interesse di AS De CR ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione, anche in ragione della mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte d'appello: a) erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla revoca della rinuncia alla prescrizione, rilevandosi al riguardo un contrasto giurisprudenziale per la cui risoluzione si chiede di rimettere la relativa decisione alle Sezioni Unite;
b) erroneamente utilizzato, in violazione del contraddittorio, documenti (corrispondenza epistolare tra IO OC, MO NN e CO AZ) non sequestrati all'imputato e a lui non riferibili;
c) affermato la responsabilità in relazione al reato di corruzione propria di cui al capo 1) pur in assenza di riscontri circa l'espletamento di servizi di pedinamento da parte dell'imputato - avuto riguardo al fatto che l'unica testimonianza sul punto è quella resa da un funzionario dell'U.C.I.G.O.S., FA EM, che ha successivamente ritrattato la sua deposizione - e in assenza di prove in merito alla ricezione ovvero all'accettazione della promessa di rilevanti somme di denaro da parte del OC e del NN;
d) omesso di tener conto, in ordine al reato di cui al capo 2), che in alcuno dei documenti sequestrati risultavano l'intervento e la presenza dell'imputato, la cui affermazione di responsabilità, peraltro, era smentita dalla stessa documentazione acquisita in dibattimento, considerato che il falso dossier FF cui si fa riferimento nell'imputazione era in realtà un dossier vero e non rappresentava in alcun modo un atto idoneo diretto a tentare lie una violenza privata nei confronti dell'on. NO OL, essendo il suo contenuto ormai di pubblico dominio da circa un anno;
e) affermato la responsabilità in ordine al reato di istigazione alla corruzione di cui al capo 4), sebbene alcuno dei testi avesse mai riferito elementi utili al riguardo e nonostante i profili di inattendibilità e contraddittorietà emersi nella deposizione testimoniale resa da AR GR SC, funzionaria della sala operativa della Questura di Roma, rispetto alle dichiarazioni del suo diretto superiore, Antonio Del Greco;
f) affermato la responsabilità in ordine al reato di sottrazione e occultamento di documenti riservati di cui al capo 7) relativamente a servizi di protezione e vigilanza in favore di UI TE, predisposizione di piani di sicurezza per la visita di esponenti palestinesi ecc. - sebbene l'unica persona che risultava aver accesso alle aree riservate della Questura di Roma fosse il OC ed i relativi documenti fossero stati a lui sequestrati;
g) affermato la responsabilità in ordine al reato di divulgazione di segreti d'ufficio di cui al capo 8), sebbene fosse emerso in dibattimento che il floppy disk oggetto della contestazione non era integro ed era anzi a disposizione dell'U.C.I.G.O.S., che l'aveva "aperto" il 14 giugno 1999 senza avvertire l'ufficio del P.M. e le difese, sicché l'unica possibilità di riscontro a sostegno dell'accusa era rappresentata dalla richiesta dai Giudici di merito non - accolta di espletamento di una consulenza tecnica volta a verificarne l'esatto contenuto e la presenza di eventuali manipolazioni.
3. Nell'interesse di DA AN ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Con il primo motivo si censurano plurimi vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità circa il reato di tentata violenza privata di cui al capo 2), atteso che la funzionaria SC non ha fatto riferimento al ricorrente e che l'indagine "riservata" che ella sarebbe stata chiamata a svolgere non lo ha riguardato;
nessun contributo cognitivo sul ruolo che il AN avrebbe assunto nella vicenda è stato offerto dal teste FA EM, né vi hanno fatto riferimento le deposizioni rese da altri testimoni qualificati (NI e SP). Si sottolinea, inoltre, che gli appunti vergati a mano dal ricorrente in merito all'operazione FF non sono stati inseriti in alcun verbale di sequestro e non sono stati rinvenuti nella disponibilità del OC, del AZ, di De CR o di altri, né risultavano idonei per il loro contenuto ad esercitare pressioni illecite nei confronti di alcuno.
3.2. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del predetto reato, difettando sia il requisito dell'univocità della condotta, sia il dolo di Ли 4 partecipazione, avuto riguardo al fatto che il ricorrente non ha intrattenuto alcun genere di rapporti con il giornalista NI MO - autore di dichiarazioni nel corso del processo e che egli si è limitato a raccogliere ed assemblare degli - appunti su alcune voci che all'epoca circolavano nell'ambiente della Polizia di Stato in merito alla morte dell'Ispettore dei N.O.C.S. Donatoni, per poi arrivare alla stesura di un libro che, tuttavia, non venne portata a compimento.
3.3. Con un terzo motivo si lamentano plurime violazioni di legge processuale ai sensi degli artt. 348, comma 2, 354, comma 2, 352, comma 1-bis e 360 cod. proc. pen., relativamente alle modalità di acquisizione, utilizzo e valutazione del contenuto di un floppy disk sequestrato presso l'abitazione del OC, che, in tesi, avrebbe dovuto contenere le sommarie informazioni rese all'odierno ricorrente da un collaboratore di giustizia, OS FE, che accusava l'on. Marcello Dell'Utri: dischetto, questo, che sarebbe stato aperto dal personale della Polizia il 14 giugno 1999, senza la compilazione di alcun verbale attestante le operazioni compiute e senza alcun accertamento sulla provenienza e genuinità del suo contenuto.
3.4. Con l'ultimo motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto irrevocabile il diniego precedentemente espresso dall'imputato in ordine alla rinuncia alla prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
2. Infondate, preliminarmente, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della decisione impugnata, devono ritenersi le comuni doglianze mosse in ordine alla dedotta erroneità della ritenuta irrevocabilità dell'intervenuta rinuncia alla prescrizione da parte di entrambi gli imputati.
2.1. Al riguardo la decisione impugnata ha respinto i rilievi difensivi evocando una linea interpretativa di recente tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756; Sez. 5, n. 11071 del 09/10/2014, dep. 2015, Solimene, Rv. 262875; Sez. 6, n. 30104 del 11/07/2012, Barcella, Rv. 253256), secondo cui la rinuncia alla prescrizione è revocabile a condizione che la dichiarazione che esprime tale volontà non abbia già prodotto i suoi effetti, per essere stata valorizzata in un provvedimento del giudice riguardante la regiudicanda. Nel richiamare il contenuto sostanziale di tali indicazioni della giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello ha in primo luogo osservato che le revoche delle rinunce alla prescrizione sono state formulate da uno degli imputati (il De 5 CR) il 6 luglio 2015- ossia in occasione dell'udienza conclusiva del giudizio di primo grado, in seguito allo svolgimento di una complessa, laboriosa e pluriennale istruzione dibattimentale, quando nei confronti degli altri coimputati era stata già dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione e le parti risultavano aver formulato le rispettive richieste conclusive di condanna o assoluzione -e dall'altro imputato (il AN) nell'ambito del processo di appello, dopo che entrambi avevano dichiarato di rinunciare alla prescrizione sin dall'udienza celebrata dinanzi al primo Giudice in data 11 gennaio 2008. Sotto tale profilo, inoltre, la decisione impugnata ha posto in evidenza il fatto che le rinunce a suo tempo formulate dagli odierni ricorrenti avevano portato il Tribunale a svolgere la conseguente attività processuale, tradottasi, proprio per effetto delle rispettive manifestazioni di volontà, nell'adozione di innumerevoli provvedimenti, avendo il primo Giudice non solo disposto la separazione delle posizioni processuali degli altri coimputati, per i quali venne adottata una declaratoria di improcedibilità, ma svolto in seguito anche una lunga, complessa ed articolata attività di istruzione probatoria conclusasi con la pronuncia della sentenza di primo grado in data 6 luglio 2015. Sulla base di tali premesse argomentative, infine, la Corte di appello, dopo aver richiamato un più rigoroso indirizzo interpretativo seguito da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 33344 del 24/04/2008, Randazzo, Rv. 241389) indirizzo, peraltro, integralmente condiviso dal Giudice di primo grado secondo cui la rinuncia alla prescrizione inequivocabilmente portata a conoscenza dell'organo procedente è irrevocabile, ha correttamente concluso affermando, sul punto, che sia nell'ipotesi in cui si aderisca a tale, più risalente, linea interpretativa, sia qualora si accolga il più recente orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, le rinunce hanno in entrambi i casi prodotto il risultato cui le correlative manifestazioni di volontà ab initio miravano, ossia l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'acquisizione delle prove richieste, l'adozione di innumerevoli provvedimenti e, nel caso del AN, finanche la pronuncia di una decisione (quella, cioè, assunta in primo grado) sul merito dell'imputazione: attività processuali, queste, che non possono esser poste "nel nulla dall'intesse dell'imputato ad incidere ex post sull'esito sfavorevole di un giudizio che egli aveva chiesto si celebrasse con pienezza di cognizione" (Sez. 5, n. 11071 del 09/10/2014, dep. 2015, Solimene, cit.).
2.2. Pur corretta nella soluzione della questione, l'impostazione ermeneutica accolta nella sentenza impugnata si fonda sulla parziale adesione ad una linea interpretativa di recente tracciata da questa Corte, che il Collegio tuttavia non condivide e dalla quale, pertanto, intende discostarsi per le ragioni di seguito precisate. 6 Secondo un tradizionale orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 33344 del 24/04/2008, Randazzo, Rv. 241389), la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, inequivocabilmente portata a conoscenza dell'organo procedente, non è più revocabile, non essendo consentito all'interessato una volta che si sia avvalso del diritto a rinunciarvi, a prescrizione verificatasi e quindi essendo nelle condizioni di valutarne appieno le conseguenze, di rideterminare a suo piacimento l'oggetto di un giudizio di cui aveva avuto la possibilità, unica, di disporre per meglio tutelare la propria posizione sostanziale. Entro tale prospettiva, dunque, si ritiene che non sia più in potere dell'interessato, una volta scelta la via del giudizio sul merito a fronte della potenziale estinzione del reato e constatato l'esito sfavorevole del complessivo giudizio, ridefinire nuovamente i contorni del giudizio, revocando la precedente scelta e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato. Analoga soluzione esegetica è stata altresì individuata con riferimento all'ipotesi estintiva dell'amnistia (Sez. 3, n. 11215 del 08/10/1995, Zadra, Rv. 203220), sul rilievo che la rinuncia è un negozio giuridico processuale unilaterale recettizio perché produce i suoi effetti allorché perviene all'autorità giudiziaria procedente: dopo tale momento la rinuncia diventa irrevocabile in quanto il negozio giuridico si è perfezionato in tutti i suoi elementi, sicché non è nella disponibilità dell'interessato annullarne o modificarne i contenuti. L'amnistia, peraltro, costituisce una deroga di carattere eccezionale al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sicché è da escludere che, attraverso la revoca della rinuncia, possa esser fatta valere oltre i limitati casi previsti dalla legge. Da tale linea interpretativa si è progressivamente distaccato un orientamento che, pur mantenendo fermo il principio della irrevocabilità degli effetti della dichiarazione di rinuncia, mira ad attenuarne la portata applicativa in presenza di determinate condizioni. -Si è così affermato in relazione ad un quadro assai variegato e piuttosto disomogeneo di evenienze procedimentali e senza esplorare l'ipotesi che la prescrizione possa eventualmente maturare in sede di indagini preliminari, con il conseguente obbligo per il P.M., una volta intervenuta la rinuncia, di continuare a svolgere le attività d'indagine necessarie ai sensi dell'art. 326 cod. proc. pen. che la rinuncia alla prescrizione è revocabile a condizione che la dichiarazione esprimente tale volontà non abbia già prodotto i suoi effetti per essere stata valorizzata in un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda" (Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756, in relazione ad una revoca ritenuta giustificata da un sopravvenuto mutamento di giurisprudenza;
Sez. 5, n. 11071 del 09/10/2014, dep. 2015, Solimene, Rv. 262875, con riguardo alla 7 inefficacia di una revoca intervenuta dopo una sentenza di condanna pronunciata a seguito di rinuncia alla prescrizione;
Sez. 6, n. 30104 del 11/07/2012, Barcella, Rv. 253256, relativamente ad una rinuncia presentata dopo la richiesta di rinvio a giudizio e ad una revoca successivamente intervenuta, ma considerata legittima in quanto formulata prima della declaratoria di estinzione del reato da parte del G.u.p.). Siffatta impostazione ermeneutica muove dalla valorizzazione del principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale ogni soggetto può revocare una propria dichiarazione di volontà, idonea a produrre effetti giuridici, laddove tali effetti non si siano ancora prodotti. Si rileva, d'altro canto, che l'ordinamento riconosce una certa "stabilità" ad una dichiarazione di volontà in tutti i casi in cui la medesima, prima di aver prodotto i suoi effetti, possa aver determinato una situazione di "affidamento" in un altro soggetto. Ma tale effetto di vincolatività, per l'autore della dichiarazione, dovrebbe essere espressamente fissato dalla legge, come si verifica, a mo' di esempio, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 447, comma 3, cod. proc. pen.
2.3. Ora, è pacifico nel nostro sistema che la rinuncia alla prescrizione sia consentita solo dopo il maturare della causa estintiva (ex multis v. Sez. 6, n. 2815 del 21/01/1999, Mingon, Rv. 213472). Ed è parimenti evidente che la disposizione di cui all'art. 157, settimo comma, cod. pen., introdotto a seguito della riforma operata con l'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nello stabilire che "la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato", non prevede affatto la possibilità di una revoca della stessa rinuncia. Né vi si prevedono forme di rinuncia condizionata, poiché la possibilità di ricorrere a tale istituto, di per sé eccezionale là dove consente all'interessato di rimuovere l'intervenuto arresto della procedibilità dell'azione penale, esplica i suoi effetti hic et nunc, dando immediatamente luogo all'espletamento dell'attività processuale volta ad accertare la consistenza del tema d'accusa ovvero il merito dell'imputazione. Una volta intervenuta la rinuncia, dunque, gli effetti di tale scelta si sono già prodotti ed un successivo blocco dell'attività processuale rimesso alla discrezionalità dell'imputato non rientra nel novero dei diritti di cui egli possa liberamente disporre perché la potestà punitiva dello Stato a fronte di un'ipotesi - di reato che non potrebbe più essere oggetto di una declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione si è ormai riattivata ed il suo esercizio attraverso - l'attuazione del correlato obbligo di accertamento dell'innocenza ovvero della eventuale responsabilità dell'imputato deve trovare il suo naturale decorso nelle forme ordinarie previste dall'ordinamento. Ли 8 Se infatti, sul piano più specificamente sostanziale, la prescrizione si configura come causa di estinzione del reato, sul versante processuale essa determina l'arresto della procedibilità dell'azione penale (Corte cost., sent. n. 278 del 23 dicembre 2020). Il legislatore, come affermato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333), ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale debba essere formulata espressamente, proprio perché si tratta di un atto dismissivo gravido di conseguenze per l'imputato. Ed infatti, rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa esercitare il "diritto al processo" e, quindi, alla prova, nell'ambito dell'inalienabile diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale ed all'art. 6, par. 2, CEDU. Nella richiamata decisione si è altresì affermato che «La rinuncia implica, dunque, opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione.». Si è dinanzi ad una prospettiva assiologica che deve essere ovviamente collocata nel quadro della ragionevole aspettativa, per l'imputato (od indagato), di conseguire un risultato più vantaggioso rispetto alla maturata causa estintiva, ossia una pronuncia assolutoria nel merito. Sotto altro, ma connesso profilo, la Corte ha poi osservato che la gravità degli effetti dell'atto dismissivo può cogliersi anche in ragione della possibilità che, inopinatamente, al processo segua la condanna e non già l'auspicata assoluzione. Secondo la richiamata decisione, proprio in ragione di tali rilevanti implicazioni, «e per la chiara venatura di aleatorietà che, in filigrana, pervade l'istituto, si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che la rinuncia alla prescrizione rientra nell'alveo dei diritti "personalissimi", che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076). E si è anche sostenuto che la rinuncia alla prescrizione non è esercitabile dal difensore neppure nell'ipotesi in cui sia formulata alla presenza dell'imputato, che rimanga silente (Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005, Avallone, Rv. 231879).». 9 Tanto più, prosegue la Corte, a fronte dell'affermazione di principio racchiusa in altra pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui, alla luce del nuovo dettato normativo, «la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti;
che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione>> (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379). Nella medesima direzione ermeneutica tracciata dalla giurisprudenza di legittimità si è mossa ormai da tempo la Corte costituzionale, che già prima della riforma del 2005 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 157 cod. pen. - nella sua originaria formulazione là dove non prevedeva la possibilità per l'imputato- di rinunciare alla prescrizione. Con la sentenza n. 275 del 31 maggio 1990, infatti, il Giudice delle leggi, nel rilevare come le cause che portano nel tempo alla prescrizione raramente siano ascrivibili all'imputato, ha ritenuto priva di ragionevolezza, rispetto ad una situazione processuale normalmente improntata a discrezionalità, l'evenienza per la quale l'interesse generale dell'ordinamento a non più perseguire il reato (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo del diritto fondamentale al giudizio e, con esso, di quello alla prova. Una volta soddisfatto, con l'affermazione della rinunciabilità della prescrizione, l'interesse sostanziale dell'imputato ad una sentenza di merito, la Corte costituzionale ha dichiarato "assorbita ogni altra richiesta di intervento sull'art. 152, secondo comma, codice di procedura penale del 1930 (art. 129, codice procedura penale vigente)", ritenendo «... ovvio che, in presenza della rinuncia alla estinzione, il giudice non potrà dare ad essa immediata applicazione perchè il reato non è estinto, e dovrà, perciò, dare ingresso alle prove richieste e pronunciarsi sulla imputazione.»>>. Ne discende che, intervenuta la rinuncia alla prescrizione quale atto dismissivo attraverso cui l'interessato estromette un diritto già acquisito nella propria sfera giuridica, la rinuncia non è più revocabile e la non operatività della causa estintiva deve considerarsi definitiva perché superata da una contraria manifestazione di volontà il cui contenuto, solo in apparenza negativo, esprime in realtà l'esercizio del diritto dell'imputato ad ottenere un bene maggiore, ossia un giudizio nel merito, con l'eventuale riconoscimento della sua piena innocenza attraverso proscioglimento dall'addebito. Una volta intervenuta la dichiarazione espressa di rinuncia, infatti, egli "autorizza" sostanzialmente la prosecuzione dell'azione penale nei suoi confronti e non può sottrarsi alle conseguenze, ed agli inevitabili rischi, derivanti dalla scelta 10 reiettiva precedentemente operata, rimanendo assoggettabile anche alla possibilità di una conclusione sfavorevole della propria vicenda processuale. Nel richiedere l'espletamento del processo esercitando il suo diritto al giudizio, l'imputato, in definitiva, accetta la possibilità di andare incontro a tutte le possibili definizioni dello stesso in conformità a legge, ivi compresa quella che del reato e del fatto che in concreto lo realizzi sia accertata l'esistenza (cfr., in tema di concessione dell'amnistia, Corte cost., sent. n. 52 del 27 maggio 1968, in relazione all'art. 14 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332).
2.4. Sulla base delle su esposte considerazioni deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «L'effetto di irretrattabilità della dichiarazione di rinuncia alla - già maturata - prescrizione del reato si realizza nel momento in cui la dichiarazione è portata, nei modi di legge, a conoscenza dell'autorità giudiziaria. Da quel momento la rinuncia esplica i propri effetti e il divieto di procedere è sostituito dal dovere di procedere (la prosecuzione dell'azione penale), che trae la propria fonte da una "autorizzazione" dell'imputato e che non può essere dal medesimo neutralizzato attraverso una dichiarazione di revoca della rinuncia».
3. Manifestamente infondate e genericamente formulate devono ritenersi le ulteriori doglianze nei rispettivi ricorsi enunciate, avendo la sentenza impugnata congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso motivazionale sulla cui base ha preso in esame e disatteso le medesime obiezioni difensive che sono state in questa Sede riproposte, senza articolare un confronto criticamente orientato a confutare in maniera puntuale e specifica il complesso delle argomentazioni illustrate a sostegno della decisione impugnata.
3.1. Nel richiamare le molteplici ed inequivoche risultanze del compendio probatorio vagliato nella prima decisione in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 7) - là dove si dava contezza dell'esistenza di una struttura piramidale al cui vertice sedeva CO AZ, che dal carcere impartiva istruzioni e richieste ai coimputati OC e NN e, attraverso loro, al De CR e ad altro appartenente alla Polizia di Stato, che a loro volta miravano ad ottenere vantaggi economici dalla prestazione di una serie di servigi consistiti nella commissione di una pluralità di atti contrari ai doveri d'ufficio (come, ad es., i servizi di scorta effettuati in favore del OC e del NN, come pure dei loro accompagnatori;
l'aver fornito informazioni e documenti riservati in merito ai servizi di sicurezza ed ai piani di protezione predisposti per personalità ritenute a rischio;
l'aver consegnato al OC la copia digitale del verbale delle dichiarazioni rese all'Ispettore AN da un collaboratore di giustizia detenuto, OS FE;
l'aver divulgato gli elenchi esistenti presso la Squadra Mobile relativi ai numeri di telefono dei cellulari anche personali di numerosi funzionari di Polizia ecc.) - la de 11 sentenza impugnata ha posto in evidenza come tali comportamenti fossero non solo indicativi di un palese contrasto con i doveri di fedeltà, segretezza, vigilanza, imparzialità ed onestà del pubblico ufficiale, ma rivelassero anche l'offerta di un consapevole, stabile e parallelo "servizio esterno" prestato dall'odierno ricorrente in favore di un'organizzazione clandestina. Sulla base di argomentazioni linearmente esposte ed immuni da vizi in questa Sede rilevabili, la sentenza impugnata ha spiegato come presso l'abitazione del OC in Firenze siano stati rinvenuti diversi documenti in originale della Questura di Roma e numerosi atti attestanti la consultazione dei terminali del Ministero dell'Interno, che i testimoni escussi in dibattimento hanno confermato essere autentici e provenienti proprio dagli uffici della struttura cui apparteneva il De CR (ad es., un piano di protezione predisposto in occasione di una visita a Roma di esponenti palestinesi;
i servizi di vigilanza e protezione predisposti nei confronti di personalità di rilievo, come UI TE;
schede di intervento che ricostruivano la dislocazione del personale in servizio sul territorio ecc.): documenti di natura riservata, che sarebbero dovuti rimanere nella cognizione e disponibilità dei soli funzionari preposti allo svolgimento dei relativi servizi e sulla cui sottrazione e consegna al OC da parte del De CR i Giudici di merito hanno diffusamente motivato anche sulla base del fatto che essi si trovavano custoditi in una cartella intitolata con l'indicazione di un soprannome indiscutibilmente utilizzato per identificare lo stesso De CR. Analoghe considerazioni sono state dai Giudici di merito espresse in relazione: a) al contenuto della documentazione rinvenuta all'interno dell'abitazione dei genitori del OC in Firenze, ove erano conservate missive ricevute da AZ e NN in cui si esponevano una serie di problematiche e il ruolo che, al fine di risolverle, avevano svolto e avrebbero potuto continuare a svolgere il De CR ed altro coimputato anche in tal caso pacificamente individuati sulla - base dell'utilizzo di diminutivi ad essi ritenuti riferibili in forza di argomentazioni logicamente esposte ed esenti da vizi rilevanti nel giudizio di legittimità - facendo leva proprio sull'utilizzo di elementi informativi che erano nella loro diretta disponibilità grazie al ruolo da essi rivestito negli uffici della Polizia di Stato;
b) ai numerosi accompagnamenti effettuati nell'espletamento del cd. "servizio scorta" assicurato dal De CR agli altri componenti del gruppo gravitante attorno al AZ, sulle cui caratteristiche e modalità hanno concordemente riferito i testimoni qualificati escussi in dibattimento alla luce dei risultati emersi dallo svolgimento dei correlativi servizi di osservazione e pedinamento nei confronti degli imputati (accompagnamenti, peraltro, documentalmente riscontrati in alcuni casi anche dal contenuto di annotazioni rinvenute nell'abitazione del De CR). 12 A fronte di tale continuativa e sistematica attività di collaborazione contraria ai doveri d'ufficio, la Corte distrettuale ha puntualmente posto in rilievo le risultanze delle verifiche svolte sulle disponibilità economiche dell'imputato, il cui conto corrente registrava, esclusi gli emolumenti percepiti per ragioni di servizio, la presenza di somme rilevanti di ignota origine e provenienza (oltre sessanta milioni di lire) nell'arco temporale ricompreso fra il mese di aprile del 1998 e il mese di aprile del 1999, ivi confluite con versamenti a cadenza mensile, la cui unica possibile causale è stata motivatamente ricollegata al suo costante asservimento agli interessi dei predetti coimputati, anche in ragione degli ulteriori elementi di fatto costituiti dalle promesse di elargizioni patrimoniali che lo stesso imputato ha ammesso di aver ricevuto dal OC in relazione ai vantaggi che gli sarebbero derivati dalla realizzazione di una truffaldina operazione finanziaria progettata dallo stesso OC, dal AZ e dal NN ai danni di un istituto di credito (la banca "Merryll Lynch" di Montecarlo).
3.2. Richiamato il quadro argomentativo congruamente delineato nella decisione di primo grado, la sentenza impugnata ha inoltre preso in esame e puntualmente disatteso le analoghe obiezioni e censure in questa Sede genericamente riproposte dal predetto ricorrente in ordine al reato di cui al capo 4), spiegando le ragioni giustificative della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da AR GR SC, funzionario della sala operativa della Questura di Roma, in ordine alla vicenda storico-fattuale enucleata nel correlativo tema d'accusa, allorquando ella si determinò a riferire al dirigente dell'ufficio e, per il suo tramite, agli uffici direttivi della D.I.G.O.S. di Roma, di esser stata contattata dal De CR e dal SS (anch'egli funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma), che, al fine di assicurarle la possibilità di una sistemazione maggiormente redditizia e a lei più confacente presso altro ufficio, la informarono di far parte di un'organizzazione parallela ai servizi istituzionali di informazione, proponendole, in cambio del prospettato trasferimento, di fornire loro informazioni riservate in merito al servizio che la stessa avrebbe dovuto svolgere presso la nuova struttura. Dichiarazioni, quelle testè richiamate, che non sono state smentite da contrari elementi di prova e che hanno trovato diretto riscontro, come evidenziato dai Giudici di merito, non solo in quelle rese dal dirigente del suo ufficio, Antonio Del Greco, e nel contenuto delle relative annotazioni di servizio in motivazione analizzate, ma anche in una lettera inviata dal OC al AZ il 21 luglio 1998, ove il primo chiedeva al secondo un aiuto per far trasferire la funzionaria alla D.I.A., collegando siffatta richiesta alla redazione di un dossier da utilizzare al fine di ricattare l'on. OL perché intervenisse sui giudici di Bologna per la revisione di un processo ivi celebrato nei confronti dello stesso AZ. 13 Coerenti al riguardo devono pertanto ritenersi le conclusioni cui la Corte distrettuale è pervenuta nel sottolineare, alla luce di una valutazione analitica e globale delle risultanze del compendio probatorio, come la prospettata assegnazione ad un incarico più prestigioso e meglio remunerato integrasse un vantaggio suscettibile di una valutazione di ordine patrimoniale rilevante anche in relazione alla contestata fattispecie delittuosa di cui all'art. 322 cod. pen., laddove la contropartita legata al soddisfacimento della richiesta di rivelazione di informazioni riservate inerenti allo svolgimento delle funzioni nel nuovo ufficio cui la predetta funzionaria sarebbe stata assegnata costituiva il corrispettivo integrante una palese violazione dei doveri di riserbo e segretezza derivanti dal tipo di qualifica e dai compiti ad essa riconnessi.
4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle doglianze dai ricorrenti genericamente prospettate a fronte della puntuale disamina dalla Corte distrettuale effettuata riguardo alle vicende storico-fattuali oggetto delle imputazioni loro ascritte a titolo concorsuale nei capi 2) e 8).
4.1. In relazione al tentativo posto in essere dal AZ per indurre l'on. OL ad intercedere in suo favore presso i giudici del Tribunale di Bologna che avrebbero dovuto esaminare una richiesta di revisione relativa ad una sentenza di condanna per calunnia pronunciata nei confronti del AZ, la Corte distrettuale ha richiamato i numerosi tasselli del quadro probatorio già compiutamente vagliato in primo grado (ad es., una lettera inviata dal AZ al OC ove si faceva riferimento alla possibilità di ricorrere a due agenti "Alfa" e "Beta" - nella costituzione di dossier completi;
il sequestro del dossier presso le abitazioni di OC, AN e De CR;
una perizia grafica che attribuiva al AN la materiale stesura dello scritto e le ammissioni dello stesso AN circa il fatto che la relazione manoscritta sequestrata al OC era stata da lui redatta;
due post-it collocati sullo stralcio di una relazione sequestrato al OC, uno dei quali riportava l'annotazione: "consegnatomi a Roma 22 settembre 98 da AX De CR per conto di DA AN"; un biglietto ferroviario sequestrato presso l'abitazione del OC, sul quale comparivano, fra l'altro, delle annotazioni scritte con riferimenti al AN, alla Criminalpol e a OF;
altro biglietto ferroviario che recava una scritta relativa alla indicazione del giorno in cui il OC venne a Roma per incontrare il MO, ecc.) ed ha linearmente illustrato le ragioni addotte a sostegno del ritenuto coinvolgimento dei predetti imputati nella predisposizione di un dossier contenente la falsa ricostruzione delle circostanze relative alla morte dell'Ispettore Donatoni, analizzando l'insieme degli elementi di prova coerentemente ritenuti indicativi della piena consapevolezza dell'uso che di 14 esso sarebbe stato fatto attraverso la consegna di una copia della relazione al giornalista NI MO. Entro tale prospettiva, inoltre, la sentenza impugnata ha confutato con ampiezza di argomentazioni le medesime obiezioni in questa Sede solo genericamente reiterate dai ricorrenti ed ha ricostruito in maniera dettagliata la storia della progressiva elaborazione della falsa relazione sul sequestro OF nelle sue varie versioni, dando conto delle aggiunte via via inseritevi e spiegando come al MO che avrebbe dovuto farsi portavoce delle intenzioni del - AZ presso l'on. OL venne consegnata una versione della relazione rinvenuta nell'abitazione del De CR, integrata con ulteriori aggiunte e con l'inserimento di una piantina del locale disegnata negli appunti poi sequestrati. A tal proposito, in particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato come in una missiva del 28 settembre 1998 il OC informasse il AZ dell'ampliamento della relazione con altri dettagli ed ulteriori nominativi di persone che avevano preso parte all'operazione. Sulla base dei plurimi e convergenti elementi documentali globalmente vagliati attraverso l'analisi incrociata delle loro specifiche inferenze probatorie, i Giudici di merito hanno attribuito l'intero materiale relativo alla formazione del falso dossier all'attività al riguardo svolta dal AN e dal De CR, ponendo in evidenza come la consegna del materiale ad una persona che non aveva alcun rapporto con case editrici e che sosteneva di appartenere a strutture collegate ai servizi segreti non lasciava alcun dubbio sull'utilizzo a fini ricattatori della predetta relazione. Ulteriori elementi di conferma sono stati dalle sentenze di merito ricavati sulla base della deposizione resa dal MO, là dove ha dichiarato che il AZ gli chiese, nel corso di un colloquio svoltosi nel carcere di Alessandria, di contattare l'on. OL per intercedere sui Giudici di Bologna al fine di favorire l'accoglimento della su richiamata istanza e che, nei successivi incontri avvenuti a Roma, gli venne consegnata dagli emissari del AZ (da lui riconosciuti in sede di individuazione fotografica nelle persone del OC e del De CR) la relazione che, a detta dei suoi interlocutori, conteneva elementi che avrebbero potuto nuocere all'on. OL, sicché questi, per evitarne la divulgazione, sarebbe stato costretto a svolgere la richiesta opera di convincimento. Pur assicurando i suoi interlocutori che avrebbe incontrato il predetto uomo politico, il MO comprese che lo si voleva coinvolgere in una operazione ricattatoria architettata in suo danno e ne parlò con una delle segretarie dell'uomo politico, ma, nonostante i solleciti da essi rivoltigli, non fece poi nulla per incontrarlo. Ли 15 Del contenuto del dossier, peraltro, hanno dato ampiamente conto le sentenze di merito, ponendo in rilievo come vi fossero falsamente ricostruite le circostanze relative alla morte dell'Ispettore Donatoni, per far sembrare verosimile non solo la circostanza che nel corso dell'operazione di Polizia finalizzata all'arresto dei sequestratori del OF egli fosse stato ucciso dai suoi stessi colleghi e non, come sostenuto all'epoca dagli inquirenti, dai sequestratori, ma anche il fatto che di tale vicenda fossero da considerare ispiratori e responsabili occulti diverse personalità con alte responsabilità istituzionali, tra cui l'allora Presidente della Camera dei Deputati. Evidente, dunque, come osservato dai Giudici di merito, il grave pericolo che da un coinvolgimento nella vicenda sarebbe potuto derivare per l'uomo politico, infangandone la reputazione per un apprezzabile lasso temporale ed ostacolandone il raggiungimento di obiettivi ed altri prestigiosi incarichi cui egli poteva aspirare in quel momento. Ciò posto, deve rilevarsi come, alla luce delle su richiamate emergenze probatorie, le conformi decisioni di merito abbiano fatto buon governo dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 5, n. 40782 del 11/07/2013, C., Rv. 257201; Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903), secondo cui ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente.
4.2. A non diverse conclusioni deve giungersi in relazione al reato di cui agli artt. 110, 326 cod. pen. contestato ai predetti imputati nel capo 8), avendo le conformi decisioni di merito puntualmente ricostruito l'intera vicenda sulla base delle univoche risultanze probatorie, sia di fonte orale che documentale, in motivazione richiamate. In tal guisa, muovendo dalla disamina del verbale di sequestro e dei correlativi atti processuali, la sentenza impugnata ha ripercorso i tempi e le modalità di acquisizione delle prove, confutando le obiezioni difensive sulla base di sequenze argomentative solo aspecificamente contestate dai ricorrenti e dando conto, segnatamente: a) delle modalità del rinvenimento, nell'abitazione romana del OC, di un supporto magnetico sul quale era stato registrato un verbale contenente le dichiarazioni rilasciate dal FE al AN, e ad un altro suo collega, nella qualità di Ispettore della Criminalpol di Roma;
b) del fatto che il relativo dischetto magnetico venne consegnato al OC dal De CR, il quale lo aveva a sua volta ricevuto dal AN proprio al fine di farlo recapitare 16 al OC per il perseguimento di illecite finalità ideate dal AZ;
c) del carattere di estrema riservatezza delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore, in ragione dell'ipotizzato coinvolgimento di personalità di grande rilievo politico in vicende di criminalità organizzata;
d) della circostanza di fatto che il file contenente le predette dichiarazioni venne letto, ma non modificato, all'atto del rinvenimento in data 14 giugno 1999, così escludendo la fondatezza della ventilata ipotesi che potesse essere stato creato dal personale della Polizia che aveva proceduto alle operazioni di perquisizione e sequestro;
e) del fatto che il dischetto originale è stato sempre custodito presso la cassaforte del Tribunale su disposizione del Presidente del Collegio;
f) dell'assenza di qualsiasi elemento idoneo a suffragare una ricostruzione alternativa a quella dai Giudici di merito specificamente argomentata. Deve in definitiva rilevarsi come l'intima coerenza e la complessiva tenuta logica delle ragioni giustificative illustrate nella decisione impugnata non siano state validamente censurate dai ricorrenti, limitatisi ad enunciare una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone tuttavia una diversa ed alternativa lettura, il cui vaglio delibativo, come è noto, esorbita dai limiti assegnati al giudizio di legittimità.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Bricchetti TA De Amicis czy Amicin DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAG 2021 17