Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 3
La rinunzia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi della causa estintiva. (La Corte nel motivare la decisione ha ritenuto che la rinunzia presuppone che il diritto oggetto di rinunzia sia già maturato, in quanto solo in quel momento l'interessato può realmente apprezzare gli effetti della sua rinunzia).
Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di "patteggiamento" formulata per il fatto contestato e per la sua qualificazione giuridica risultante dalla contestazione. Ne consegue che una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l'accordo, sul quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, l'imputato non può più rimettere in discussione l'accusa come giuridicamente qualificata.
Con la sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti il giudice condanna, altresì, l'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che si sia eventualmente costituita in giudizio, salvo che non reputi discrezionalmente di doverne operare la compensazione. Ne consegue che la pronuncia delle statuizioni contenute nella sentenza ex articolo 444 cod. proc. pen. in favore della parte civile, deve essersi necessariamente rappresentata ed accettata da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza o vi abbia aderito, venendo quindi a far parte, anche sotto tale profilo, dei termini del negozio plurilaterale di natura processuale.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione: la rinuncia da parte dell’imputatoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 aprile 2019
La prescrizione e la rinuncia della stessa da parte dell'imputato che invoca la dichiarazione di piena innocenza per poi ripensarci in caso di condanna. Quando è efficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e la stessa quando può essere validamente revocata? La cassazione penale sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha affrontato il tema della rinuncia della prescrizione e del “ripensamento” da parte dell'imputato alla rinuncia della prescrizione. Scusate il gioco di parole ma il tema è riassumibile in questi termini: la rinuncia della prescrizione da parte dell'imputato quando è efficace? Una volta rinunciato alla prescrizione, l'imputato può ripensarci? A questa domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/1999, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 21/1/1999
1. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere N. 145
3. Dott. Arturo CORTESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. IO COLLA Consigliere N. 34395/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
- NG CA nato a [...] il [...];
- BO RI nato a [...], il [...];
- FI TO nato a [...] il [...],
avverso la sentenza, in data 12.1.1998,del Tribunale di Verona;
visti gli atti, l'impugnata sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Gianfrancesco IADECOLA che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse.
FATTO
1. Con sentenza del 12.1.1998 il Tribunale di Verona, in esito alla procedura di cui all'art. 444 e segg. c.p.p., applicava su concorde richiesta delle parti a:
NG CA, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la pena di anni uno e mesi uno di reclusione (pena sospesa), con la condanna del medesimo a rifondere alla parte civile, Comune di Verona, le spese di costituzione e patrocinio, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112, 319, 321 c.p.: per avere, DA nella qualità di assessore all'urbanistica del Comune di Verona, NG, FI e BO nella qualità di consiglieri comunali dello stesso Comune appartenenti ad un gruppo politico rappresentato in giunta dallo stesso NG, con abuso di tali uffici, agendo in concorso tra loro e con MI AN, AS IO, PE IO (le cui posizioni sono state stralciate) nella qualità di esponenti dello stesso gruppo politico, accettato la promessa di notevoli somme di danaro loro fatta da SO TE (la cui posizione è stata stralciata), quale contropartita per ottenere prima l'inserimento nel P.P.A. di un'area denominata "la Campagnetta", classificata nel P.R.G. come zona 25 per mq. 24.950, parte zona 3 per mq. 55.000 e parte zona 1 per mq. 56.000 e, successivamente, la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato da destinare a centro commerciale maggiore integrato, per il cui rilascio era necessario il preventivo inserimento della parte di detta area denominata "Camapagnetta" classificata come zona 25 nel P.P.A., nonché le altre autorizzazioni necessarie per l'attivazione di detta struttura;
in particolare, NG, MI, AS e PE per aver accettato la promessa del pagamento di 6 miliardi ed effettivamente ricevuto circa 3 miliardi. In Verona dal 1990 al 1992;
BO RI e FI TO, con la concessione delle attenuanti generiche, la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente (ex art. 53 L. 689/1981) in ragione di L.. 1 milione di ammenda, con la condanna,
altresì, dei predetti a rifondere alla parte civile Comune di Verona, le spese di costituzione e patrocinio, in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 110 e 712 c.p.: per avere agendo in concorso, senza averne prima accertata la legittima provenienza e avendo motivo di sospettare la provenienza da reato, ricevuto tramite NG CA, consigliere comunale del Comune di Verona e appartenente al loro stesso gruppo politico, dal SO tre assegni bancari per importo complessivo di L. 75.000.000 che costituivano parte del provento del reato di corruzione in precedenza commesso da SO e NG in Cerea nel 1992.
Ricorrono per cassazione tutti gli imputati.
2. NG CA deduce:
violazione della legge penale e processuale penale. Manifesta illogicità.
Si sostiene che detta sentenza si pone in evidente contrasto con le pronunce nel confronti degli coimputati BO e FI, ai quali è stata applicata una pena meno grave a seguito della derubricazione in limine litis operata dal P.M. del reato di corruzione in quello di incauto acquisto.
Richiamata la motivazione adottata dal Tribunale (secondo cui "non è rilevabile nessun preciso riferimento agli imputati BO e FI quali persone che, pur facendo parte dello stesso gruppo politico del coimputato NG, fossero a conoscenza della riconducibilità delle somme erogate al patto corruttivo"), si sottolinea come, sulla base delle medesime fonti di prova, non è dato rilevare alcun elemento probatorio circa l'attività corruttiva da parte del NG: in particolare non è dato riscontrare alcuno degli elementi che integrano la fattispecie di cui agli artt. 319 e 321 c.p.: ne' la promessa o dazione di danaro o altra utilità, eccezion fatta per la somma di L. 75 milioni elargita a FI e a BO, ne' il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
3. BO RI e FI TO deducono, con atti separati, le stesse censure: nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 c.p.p. lett. b), per violazione degli artt. 129, 444 c.p.p. e 157 c.p.. Si sostiene che la decisione si appalesa affetta dal vizio di cui all'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., per avere il giudice a quo ritenuto sussistente a carico del BO e del FI il reato di incauto acquisto - ex art. 712 c.p. - già estinto per intervenuta prescrizione (epoca del fatto contestato: dal 1990 al 1992). Nè può avere alcun rilievo che gli imputati abbiano rinunciato a detta causa estintiva.
Tale rinuncia, intervenuta dopo l'estinzione del reato in conseguenza del decorso del tempo, è inoperante sul rilievo che "la ratio della irrinunciabilità della prescrizione, nel caso questa si sia già compiuta, deve essere individuata nell'esaurirsi nel carattere giuridico del fatto a suo tempo commesso . . ." Ulteriore doglianza è quella attinente alla nullità della sentenza perché il Tribunale, con inosservanza di norme processuali e sostanziali, ha liquidato alla parte civile le spese di assistenza. Per riconoscere - si sostiene - alla parte civile il diritto alle spese, è necessario ipotizzare che la stessa sia processualmente legittimata. E, invero, le condizioni dell'azione del Comune di Verona dovevano essere valutate in rapporto alla pronunziata assoluzione per il delitto di corruzione e alla concordata condanna per l'incauto acquisto.
Posto che dal reato di corruzione sia il BO che il FI sono stati assolti, si osserva che il Comune di Verona appare totalmente estraneo all'incauto acquisto, dato che tra le parti offese di tale fattispecie doveva annoverarsi colui a cui apparteneva il bene oggetto di negozio (il danaro nella fattispecie) e non certo la Pubblica Amministrazione estranea a quello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Quanto alle censure prospettate dall'imputato NG relative alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e all'erronea qualificazione del fatto-reato, è bastevole ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è consentito alle parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta, proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione. Pertanto, una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l'accordo e sul quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, l'imputato non può più rimettere in discussione l'accusa come giuridicamente qualificata. Il tutto in conformità alla linea interpretativa tracciata dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr.: S.U. 2.3.1992, Di Benedetto;
S.U. 27.9.1995, Serafino), che, nell'esaminare la natura della decisione emessa ex art. 444 c.p.p., hanno puntualizzato come detta sentenza si fondi sulla richiesta del pubblico ministero o dell'imputato, cui l'altra parte aderisce, convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena e sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena stessa. Con la conseguenza che, trattandosi di sentenza che ha il suo fondamento primario negli intenti convergenti del pubblico ministero e dell'imputato, la richiesta o l'accettazione dell'applicazione della pena, comporta la rinuncia dell'imputato stesso al diritto di avvalersi della facoltà di contestare l'accusa; una rinuncia scaturente dalla mancanza di elementi per far affermare la propria innocenza o, comunque, una diversa e meno grave qualificazione del fatto addebitato. Diviene, peraltro, decisiva la circostanza che il fatto-reato contestato sia stato ammesso dallo stesso imputato con la richiesta di applicazione concordata della pena, ammissione che, coinvolgendo prioritariamente una situazione di fatto, risulta essere divenuta parte integrante dell'assetto negoziale, ritenuto dal giudice congruo presupposto per la decisione applicativa della pena stessa.
Ciò stante, appare del tutto processualmente ininfluente la intervenuta derubricazione del reato di corruzione in quello di acquisto di cose di sospetta provenienza, nei confronti di due dei coimputati (BO e FI), solo per i quali il giudice a quo ha ritenuto "non rilevabile alcun preciso riferimento quali persone che, pur facendo parte dello stesso gruppo politico del coimputato NG, fossero a conoscenza della riconducibilità delle somme erogate al patto corruttivo".
Le prospettate censure sono, pertanto, da ritenere destituite di qualsiasi fondamento.
2. BO RI e FI TO si dolgono per avere il Tribunale ritenuto sussistente a loro carico il reato di "incauto acquisto", orinai estinto per intervenuta prescrizione.
Va ricordato che nella vicenda processuale in esame le parti, in sede di patteggiamento, chiedevano concordemente l'applicazione della pena nella misura di lire un milione di ammenda in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, di mesi 1 e giorni 10 di arresto previa derubricazione del reato di corruzione in quello di cui all'art. 712 c.p. e rinuncia degli imputati alla prescrizione. Il Tribunale, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge, ex art. 444 II co. c.p.p., disponeva, con sentenza, in conformità a quanto pattiziamente richiesto.
Ciononostante gli imputati BO e FI, come richiamato in premessa, sono ricorsi assumendo che, per la contravvenzione de qua, consumata nel 1992, la prescrizione era già interamente decorsa, talché la rinuncia a detta causa estintiva era inefficace, perché successiva alla già perfezionata estinzione del reato. Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990 n. 275, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.157 c.p., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato.
La ratio di tale decisione è chiaramente fondata sul pregnante diritto della difesa (art. 24 della Cost.), di cui si è inteso privilegiare il carattere inviolabile che è alla base di tale diritto, rispetto a quello di non più perseguire che è proprio della prescrizione.
Siffatto principio non può non essere operante, oltreché nel caso in cui venga a mutare la qualificazione giuridica del fatto o quando la prescrizione dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un giudizio di bilanciamento, anche quando, come nella fattispecie, avvenga un vera e propria modifica del fatto con mutamento sostanziale dell'imputazione: dal momento che detto principio è stato posto quale determinante elemento della concorde volizione delle parti, accordo volto a costituire il presupposto di una pronuncia di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e non tanto un espediente difensivo predisposto - in forza di successiva impugnazione - ad eludere il fine tipico di tale procedura. Il Collegio reputa, peraltro, di doversi discostare dal principio enunciato da questa Corte (Sez. 18.3.1994, ric. Rampinelli ed altri), secondo cui la rinunzia alla prescrizione, intervenuta dopo l'estinzione del reato, è inoperante. Si ritiene, per contro, che non è consentita altra rinunzia se non quella successiva al maturarsi della causa estintiva. E ciò - oltre al rilievo che non vi è in astratto alcuna incompatibilità fra la maturazione della prescrizione e la successiva rinunzia (come si evince dall'art. 2937/2 cod. civ.) sia perché in genere la rinunzia presuppone che il diritto rinunziato sia già maturato - perché solo in quel momento l'interessato può realmente apprezzare gli effetti della sua rinunzia - sia innanzitutto perché la possibilità di una rinunzia ad un diritto futuro mai si attaglia alla prescrizione in tema di reati in cui è in giuoco la libertà personale. Proprio in questa materia non sembra plausibile che l'imputato possa validamente rinunziare in prevenzione, ad una prescrizione non ancora maturata e spesso maturanda soltanto dopo il successivo (rispetto alla rinunzia) trascorrere ancora di qualche tempo, quando, cioè, egli non è ancora in grado di valutare, causa cognita, alla stregua dello sviluppo delle indagini, i suoi effettivi interessi al riguardo. Parimenti priva di fondamento è da ritenersi l'ulteriore doglianza dei ricorrenti BO e FI per avere il Tribunale - con inosservanza di norme processuali e sostanziali - liquidato alla parte civile le spese di assistenza.
Va premesso che è principio giurisprudenziale consolidato che all'imputato che abbia avuto applicata la pena è preclusa la riproposizione di questioni già prospettate o di proporne altre nuove e di dedurre nullità, fatta eccezione di quelle che inficiano l'istanza di "patteggiamento".
Una volta definito il processo con tale rito, alle parti non è consentito di svolgere eccezioni che attengano ai profili oggettivi e soggettivi della concreta fattispecie e cioè quelli che riguardano le componenti stesse del negozio processuale, che, compiutamente perfezionatosi con l'accoglimento della proposta avanzata al giudice, non può essere ulteriormente posto in discussione.
Peraltro, nel caso di specie, la ragione di censura che si fa valere non tende a invalidare i termini dell'accordo intervenuto tra pubblico ministero e imputato e ratificato dal Tribunale, concernendo, invece, altra e diversa questione che di questo, e in definitiva della stessa atipica pronuncia dell'accertamento della responsabilità, non è entrata a fare parte, contestandosi la legittimazione attiviva ad causam del Comune di Verona in rapporto alla derubricazione, per entrambi gli imputati dell'originario capo di imputazione di corruzione in quello di acquisto di cose di sospetta provenienza (avente ad oggetto la ricezione tramite NG di tre assegni bancari per l'importo complessivo di L. 75 milioni, che costituivano parte del provento del reato di corruzione in precedenza commesso dal SO e dallo stesso NG). Va rammentato che, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità della norma di cui all'art. 444 c.p.p. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1990, il giudice, con la decisione con la quale applica la pena, "condanna" l'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che sia eventualmente costituita, salvo che non reputi, a seguito di un suo esclusivo discrezionale apprezzamento, di doverne operare la compensazione.
Ne deriva che la pronuncia della statuizione, conseguente alla sentenza di applicazione della pena, deve necessariamente essersi rappresentata e accettata da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza del rito speciale o che a questa abbia aderito, se proposta dall'altra parte, venendo quindi a fare parte conseguenzialmente dei termini del negozio plurilaterale.
Piena consapevolezza, dunque, da parte dei richiedenti delle statuizioni che, nel favore della parte civile, si sarebbero necessariamente dovute accompagnare all'applicazione della pena e conseguente acquiescenza al provvedimento in questione.
3. Per quanto sopra i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di 2 milioni in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di L. 2 milioni in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999