Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/1999, n. 2815
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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Massime3

La rinunzia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi della causa estintiva. (La Corte nel motivare la decisione ha ritenuto che la rinunzia presuppone che il diritto oggetto di rinunzia sia già maturato, in quanto solo in quel momento l'interessato può realmente apprezzare gli effetti della sua rinunzia).

Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di "patteggiamento" formulata per il fatto contestato e per la sua qualificazione giuridica risultante dalla contestazione. Ne consegue che una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l'accordo, sul quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, l'imputato non può più rimettere in discussione l'accusa come giuridicamente qualificata.

Con la sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti il giudice condanna, altresì, l'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che si sia eventualmente costituita in giudizio, salvo che non reputi discrezionalmente di doverne operare la compensazione. Ne consegue che la pronuncia delle statuizioni contenute nella sentenza ex articolo 444 cod. proc. pen. in favore della parte civile, deve essersi necessariamente rappresentata ed accettata da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza o vi abbia aderito, venendo quindi a far parte, anche sotto tale profilo, dei termini del negozio plurilaterale di natura processuale.

Commentario1

  • 1Prescrizione: la rinuncia da parte dell’imputato
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 aprile 2019

    La prescrizione e la rinuncia della stessa da parte dell'imputato che invoca la dichiarazione di piena innocenza per poi ripensarci in caso di condanna. Quando è efficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e la stessa quando può essere validamente revocata? La cassazione penale sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha affrontato il tema della rinuncia della prescrizione e del “ripensamento” da parte dell'imputato alla rinuncia della prescrizione. Scusate il gioco di parole ma il tema è riassumibile in questi termini: la rinuncia della prescrizione da parte dell'imputato quando è efficace? Una volta rinunciato alla prescrizione, l'imputato può ripensarci? A questa domanda …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/1999, n. 2815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2815
Data del deposito : 21 gennaio 1999

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